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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 04746/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 gennaio 2024 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 27 aprile 2023, con la quale il Tribunale di Latina lo aveva condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

La Corte territoriale ha fondato la decisione sulla mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, a mente dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (illo tempore vigente).

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del medesimo imputato, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati denunciati la violazione della norma processuale sopra indicata, nonché degli artt. 2, 24 e 111 Cost., e il vizio di motivazione, evidenziando come sia negli atti del primo grado di giudizio sia nella procura rilasciata al difensore per la proposizione dell'appello (con esso depositata) il Saniiuliano abbia sempre dichiarato il luogo di residenza (lo stesso presso cui ha ricevuto le notificazioni, compresa quella nella ordinanza impugnata); di conseguenza si sarebbe erroneamente dichiarata l'inammissibilità del gravame, in virtù di un'applicazione formalistica della legge processuale che ha pregiudicato il diritto dell'imputato a un giusto processo (dovendosi, invece, fondare la decisione sul medesimo piano ermeneutico che ha condotto la giurisprudenza di legittimità ha escludere l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, cit. all'impugnazione della parte civile: cfr. Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023 - dep. 2024, Bonello, Rv. 285975 - 01).

3. Il procedimento, fissato innanzi alla Settima Sezione penale, è stato trasmesso a questa Sezione all'esito dell'udienza del 3 luglio 2024.

Il Procuratore generale, con la propria requisitoria scritta, ha rappresentato la manifesta infondatezza dell'impugnazione e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

Anzitutto, esso ha irritualmente denunciato, con riguardo alla quaestio iuris dedotta, un vizio di motivazione (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05).

Ciò posto, al fine di apprezzare la conformità alla legge processuale dell'ordinanza impugnata, occorre argomentare alla luce dell'informazione provvisoria relativa alla decisione delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024 (le cui motivazioni, all'atto della presente deliberazione, non sono state depositate), proprio sul tema in esame, secondo cui: «- La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. — abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. - La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».

Dal principio appena riportato deve trarsi che per la conformità dell'impugnazione al disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cit. (ratione temporis applicabile), in mancanza di una elezione o dichiarazione di domicilio ad hoc depositata unitamente all'atto di impugnazione, è sufficiente il richiamo («espresso e specifico»), nel medesimo atto, di una precedente dichiarazione o elezione purché se ne precisi la collocazione nel fascicolo: in tale ultimo senso, è dirimente considerare che il testo dell'informazione provvisoria indica i due requisiti in discorso con la congiunzione copulativa «e» (e non con una congiunzione disgiuntiva).Nella specie, dall'esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01), risulta che nell'atto di appello non è in alcun modo indicata la collocazione, nel fascicolo processuale, della dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato; né può valere in tal senso la mera indicazione della sua residenza nel corpo del mandato a interporre appello, dato che «ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato (o dell'imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta» (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180 - 01).

È, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente.

Questa Corte ha già condivisibilmente escluso un contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost. dell'art. 581, comma 1-ter, cit., poiché quest'ultimo non comporta «alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regola[...] le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché [...] non collid[e] né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge» (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023 - dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 - 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324 - 01).

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 gennaio 2024 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 27 aprile 2023, con la quale il Tribunale di Latina lo aveva condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte territoriale ha fondato la decisione sulla mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, a mente dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (illo tempore vigente). 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del medesimo imputato, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati denunciati la violazione della norma processuale sopra indicata, nonché degli artt. 2, 24 e 111 Cost., e il vizio di motivazione, evidenziando come sia negli atti del primo grado di giudizio sia nella procura rilasciata al difensore per la proposizione dell'appello (con esso depositata) il Saniiuliano abbia sempre dichiarato il luogo di residenza (lo stesso presso cui ha ricevuto le notificazioni, compresa quella nella ordinanza impugnata); di conseguenza si sarebbe erroneamente dichiarata l'inammissibilità del gravame, in virtù di un'applicazione formalistica della legge processuale che ha pregiudicato il diritto dell'imputato a un giusto processo (dovendosi, invece, fondare la decisione sul medesimo piano ermeneutico che ha condotto la giurisprudenza di legittimità ha escludere l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, cit. all'impugnazione della parte civile: cfr. Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023 - dep. 2024, Bonello, Rv. 285975 - 01). 3. Il procedimento, fissato innanzi alla Settima Sezione penale, è stato trasmesso a questa Sezione all'esito dell'udienza del 3 luglio 2024. Il Procuratore generale, con la propria requisitoria scritta, ha rappresentato la manifesta infondatezza dell'impugnazione e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. Anzitutto, esso ha irritualmente denunciato, con riguardo alla quaestio iuris dedotta, un vizio di motivazione (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Ciò posto, al fine di apprezzare la conformità alla legge processuale dell'ordinanza impugnata, occorre argomentare alla luce dell'informazione provvisoria relativa alla decisione delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024 (le cui motivazioni, all'atto della presente deliberazione, non sono state depositate), proprio sul tema in esame, secondo cui: «- La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. — abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. - La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione». Dal principio appena riportato deve trarsi che per la conformità dell'impugnazione al disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cit. (ratione temporis applicabile), in mancanza di una elezione o dichiarazione di domicilio ad hoc depositata unitamente all'atto di impugnazione, è sufficiente il richiamo («espresso e specifico»), nel medesimo atto, di una precedente dichiarazione o elezione purché se ne precisi la collocazione nel fascicolo: in tale ultimo senso, è dirimente considerare che il testo dell'informazione provvisoria indica i due requisiti in discorso con la congiunzione copulativa «e» (e non con una congiunzione disgiuntiva).Nella specie, dall'esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01), risulta che nell'atto di appello non è in alcun modo indicata la collocazione, nel fascicolo processuale, della dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato; né può valere in tal senso la mera indicazione della sua residenza nel corpo del mandato a interporre appello, dato che «ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato (o dell'imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta» (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180 - 01). È, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. Questa Corte ha già condivisibilmente escluso un contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost. dell'art. 581, comma 1-ter, cit., poiché quest'ultimo non comporta «alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regola[...] le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché [...] non collid[e] né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge» (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023 - dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 - 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324 - 01). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag
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