Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14220/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso" [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Brescia con sentenza del 22 dicembre 2020 ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000 per la sola fattura del 30 dicembre 2021 per un imponibile di C 25.000,00 con iva evasa di C 5.250,00 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA].

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 220 disp. att. cod. proc. pen.); vizio della motivazione.

Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. sono da ritenere inutilizzabili in quanto non sono state osservate le formalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

Nel momento in cui emergono indizi di reato è necessario procedere con le garanzie della norma, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le garanzie. 2.

2. Violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello non ha chiarito la natura della fattura se per operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente.

Nel caso di operazione oggettivamente inesistente la fattura interessa sia le imposte dirette che VIVA, mentre per le operazioni soggettivamente inesistenti rileva solo VIVA.

Nel caso in giudizio le operazioni sono reali (noleggio di attrezzature industriali), oggettivamente avvenute, con pagamenti effettivamente avvenuti.

Non è stato mai affermato o contestato che il fornitore fosse fittiziamente interposto.

Sono stati violati, quindi, gli art. 521 e 522 del cod. proc. pen.

Infatti, a fronte di un'imputazione per fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti il ricorrente è stato condannato per fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. 2.

3. Violazione di legge (art. 2 d.

Igs. 74 del 2000); mancanza della motivazione sul dolo specifico di evasione.

La motivazione sul dolo è assertiva, la Corte di appello non ha valutato l'effettivo pagamento delle prestazioni e la loro annotazione nei registri della ditta del ricorrente.

Per la giurisprudenza civile della Cassazione l'esborso delle somme per le operazioni fatturate esclude la illegittimità degli elementi passivi indicati in dichiarazione, senza che sia rilevante la circostanza che il destinatario sia un soggetto diverso. 2.

4. Violazione di legge (art. 62 bis, 132 e 133 cod. pen.) e vizio della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La pena seppur stabilita nel suo minimo edittale doveva ridursi con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla personalità, tutt'altro che negativa, del ricorrente.

Sul punto la motivazione risulta carente.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità degli stessi; inoltre, il motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della ditta Atos s.r.I., non risulta proposto in sede di appello.

La questione dell'inutilizzabilità per violazione del divieto di assumere dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito" (Sez. 6, Sentenza n. 21877 del 24/05/2011 Ud. - dep. 01/06/2011 - Rv. 250263 - 01; vedi anche Sez. 4, Sentenza n. 2586 del 17/12/2010 Ud. - dep. 26/01/2011 - Rv. 249490).

4. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, non manifestamente illogica e non contraddittoria rilevando come dalla verifica fiscale eseguita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. era emersa l'emissione di una fattura alla ditta del ricorrente, senza una reale prestazione dei servizi di noleggio, in quanto la Atos non risultava in grado di fornire i macchinari e gli strumenti oggetto della fattura.

La Corte di appello chiarisce anche che si tratta di evidente fattura per operazioni soggettivamente inesistenti.

La condanna per un'operazione soggettivamente inesistente a fronte di una iniziale contestazione nell'imputazione di operazione oggettivamente inesistente non viola gli art. 521 e 522 cod. proc. pen., come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione: "Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo" (Sez. 3, Sentenza n. 30874 del 02/03/2018 Ud. - dep. 09/07/2018 - Rv. 273728 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 15/11/2019 Ud. - dep. 20/01/2020 - Rv. 278378 e Sez. 3, Sentenza n. 4236 del 18/10/2018 Cc. - dep. 29/01/2019 - Rv. 275692).

Anche per il dolo specifico di evasione la sentenza impugnata adeguatamente motiva, rilevando come lo stesso imputato dichiarava di aver trattato con persona diversa dai rappresentanti della ditta emittente la fattura.

Del resto, questa Corte Suprema di Cassazione ha sempre ritenuto che: «In tema di reati tributari, il dolo nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'Iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombe sull'Erario l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto in sede penale, attesa l'autonomia fra i relativi procedimenti)» (Sez. 3, n. 19012 del 11/02/2015 - dep. 07/05/2015, Spinelli e altro, Rv. 26374501).

Il ricorso sul punto è articolato in fatto, e sostanzialmente reitera i motivi di appello senza nessun confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.

4. Il motivo sul vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generico non si confronta con la motivazione della sentenza che nega il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato.

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico- giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso" [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Brescia con sentenza del 22 dicembre 2020 ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 per la sola fattura del 30 dicembre 2021 per un imponibile di C 25.000,00 con iva evasa di C 5.250,00 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 220 disp. att. cod. proc. pen.); vizio della motivazione. Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. sono da ritenere inutilizzabili in quanto non sono state osservate le formalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Nel momento in cui emergono indizi di reato è necessario procedere con le garanzie della norma, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le garanzie. 2. 2. Violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello non ha chiarito la natura della fattura se per operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente. Nel caso di operazione oggettivamente inesistente la fattura interessa sia le imposte dirette che VIVA, mentre per le operazioni soggettivamente inesistenti rileva solo VIVA. Nel caso in giudizio le operazioni sono reali (noleggio di attrezzature industriali), oggettivamente avvenute, con pagamenti effettivamente avvenuti. Non è stato mai affermato o contestato che il fornitore fosse fittiziamente interposto. Sono stati violati, quindi, gli art. 521 e 522 del cod. proc. pen. Infatti, a fronte di un'imputazione per fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti il ricorrente è stato condannato per fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. 2. 3. Violazione di legge (art. 2 d. Igs. 74 del 2000); mancanza della motivazione sul dolo specifico di evasione. La motivazione sul dolo è assertiva, la Corte di appello non ha valutato l'effettivo pagamento delle prestazioni e la loro annotazione nei registri della ditta del ricorrente. Per la giurisprudenza civile della Cassazione l'esborso delle somme per le operazioni fatturate esclude la illegittimità degli elementi passivi indicati in dichiarazione, senza che sia rilevante la circostanza che il destinatario sia un soggetto diverso. 2. 4. Violazione di legge (art. 62 bis, 132 e 133 cod. pen.) e vizio della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La pena seppur stabilita nel suo minimo edittale doveva ridursi con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla personalità, tutt'altro che negativa, del ricorrente. Sul punto la motivazione risulta carente. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità degli stessi; inoltre, il motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della ditta Atos s.r.I., non risulta proposto in sede di appello. La questione dell'inutilizzabilità per violazione del divieto di assumere dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito" (Sez. 6, Sentenza n. 21877 del 24/05/2011 Ud. - dep. 01/06/2011 - Rv. 250263 - 01; vedi anche Sez. 4, Sentenza n. 2586 del 17/12/2010 Ud. - dep. 26/01/2011 - Rv. 249490). 4. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, non manifestamente illogica e non contraddittoria rilevando come dalla verifica fiscale eseguita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. era emersa l'emissione di una fattura alla ditta del ricorrente, senza una reale prestazione dei servizi di noleggio, in quanto la Atos non risultava in grado di fornire i macchinari e gli strumenti oggetto della fattura. La Corte di appello chiarisce anche che si tratta di evidente fattura per operazioni soggettivamente inesistenti. La condanna per un'operazione soggettivamente inesistente a fronte di una iniziale contestazione nell'imputazione di operazione oggettivamente inesistente non viola gli art. 521 e 522 cod. proc. pen., come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione: "Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo" (Sez. 3, Sentenza n. 30874 del 02/03/2018 Ud. - dep. 09/07/2018 - Rv. 273728 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 15/11/2019 Ud. - dep. 20/01/2020 - Rv. 278378 e Sez. 3, Sentenza n. 4236 del 18/10/2018 Cc. - dep. 29/01/2019 - Rv. 275692). Anche per il dolo specifico di evasione la sentenza impugnata adeguatamente motiva, rilevando come lo stesso imputato dichiarava di aver trattato con persona diversa dai rappresentanti della ditta emittente la fattura. Del resto, questa Corte Suprema di Cassazione ha sempre ritenuto che: «In tema di reati tributari, il dolo nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'Iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombe sull'Erario l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto in sede penale, attesa l'autonomia fra i relativi procedimenti)» (Sez. 3, n. 19012 del 11/02/2015 - dep. 07/05/2015, Spinelli e altro, Rv. 26374501). Il ricorso sul punto è articolato in fatto, e sostanzialmente reitera i motivi di appello senza nessun confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. 4. Il motivo sul vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generico non si confronta con la motivazione della sentenza che nega il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico- giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Sentenza Cassazione n. 14220/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris