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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 02806/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 25738/23 Rilevato che con sentenza in data 19 dicembre 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 14 luglio 2020 del Tribunale di Pesaro che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv, 110 cod. pen. e 37 legge n. 689 del 1981, per omesso invio all'INPS delle denunce mensili obbligatorie, Rilevato che con un unico motivo di ricorso gli imputati hanno lamentato il vizio della motivazione, sostenendo di aver correttamente inquadrato i loro dipendenti secondo il contratto dei panificatori artigiani e precisando che non vi era stata una specifica richiesta dell'INPS, per cui il procedimento doveva rimanere sospeso fino a quando non fosse terminato l'iter amministrativo e/o giudiziario finalizzato alla contestazione di quanto accertato dall'Ispettorato del lavoro, Considerato che il motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata: i Giudici di merito hanno accertato sulla base del verbale dell'Ispettorato del Lavoro che la società, nella quale i ricorrenti avevano rivestito la qualifica di amministratori, applicava il CCNL Panificatori e Artigiani invece che quello di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stato corretto applicare, coerentemente all'attività di ristorazione effettivamente svolta nell'esercizio, e poi riscontrata, di preparazione e servizio sul posto di pietanze, sulla base dell'osservazione diretta, delle dichiarazioni dei lavoratori, delle comunicazioni obbligatorie trasmesse dalla società e delle lettere di assunzione dei dipendenti con qualifiche di cameriere di ristorante, cameriere di sala e cuoco di ristorante; Rilevato che la legge non prevede una sospensione del procedimento penale in attesa della conclusione dell'iter amministrativo e che in ogni caso i ricorrenti non hanno allegato sopravvenienze a loro favorevoli; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 25738/23 Rilevato che con sentenza in data 19 dicembre 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 14 luglio 2020 del Tribunale di Pesaro che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv, 110 cod. pen. e 37 legge n. 689 del 1981, per omesso invio all'INPS delle denunce mensili obbligatorie, Rilevato che con un unico motivo di ricorso gli imputati hanno lamentato il vizio della motivazione, sostenendo di aver correttamente inquadrato i loro dipendenti secondo il contratto dei panificatori artigiani e precisando che non vi era stata una specifica richiesta dell'INPS, per cui il procedimento doveva rimanere sospeso fino a quando non fosse terminato l'iter amministrativo e/o giudiziario finalizzato alla contestazione di quanto accertato dall'Ispettorato del lavoro, Considerato che il motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata: i Giudici di merito hanno accertato sulla base del verbale dell'Ispettorato del Lavoro che la società, nella quale i ricorrenti avevano rivestito la qualifica di amministratori, applicava il CCNL Panificatori e Artigiani invece che quello di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stato corretto applicare, coerentemente all'attività di ristorazione effettivamente svolta nell'esercizio, e poi riscontrata, di preparazione e servizio sul posto di pietanze, sulla base dell'osservazione diretta, delle dichiarazioni dei lavoratori, delle comunicazioni obbligatorie trasmesse dalla società e delle lettere di assunzione dei dipendenti con qualifiche di cameriere di ristorante, cameriere di sala e cuoco di ristorante; Rilevato che la legge non prevede una sospensione del procedimento penale in attesa della conclusione dell'iter amministrativo e che in ogni caso i ricorrenti non hanno allegato sopravvenienze a loro favorevoli; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
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