CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15695/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-Avverso la sentenza della COMM. [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n.653/2023 depositata il 09/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17474/2023Numero sezionale 4101/2026Numero di raccolta generale 15695/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il 17/5/2017 la ricorrente ottenne dal Tribunale di Roma un decretoingiuntivo di € 1.760.087,02 nei confronti della propria debitrice e di trefideiussori per mancato rimborso d’un finanziamento erogato in relazionea un contratto d’apertura di credito in conto corrente con garanziaipotecaria. L’Agenzia delle Entrate, in sede di registrazione, calcolòl’imposta di registro in misura proporzionale sull’importo del decretoingiuntivo, notificando poi avviso di liquidazione alla B.C. Leasing perl’importo di € 12.289,00 oltre spese, di cui € 2.898,00 quanto a 3%interessi di mora calcolati in € 96.598,00 e € 9.391,00 quanto a 0,5%sull’importo di € 1.856.685,00 oltre interessi per la fideiussione enunciatanel decreto ingiuntivo.La società contribuente propose ricorso alla Commissione TributariaProvinciale di Roma che, con sentenza n. 1063/35/2022, respinse ilricorso.Su appello della società, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado delLazio respinse il gravame.Secondo il giudice d’appello e per quanto ancora rilevante:- la censura di carenza motivazionale nell’avviso impugnato era infondatadovendosi ritenere sufficienti i riferimenti ivi indicati, riferentesi a unprovvedimento giurisdizionale richiesto dalla stessa contribuente;- non sussisteva la violazione degli artt. 15-17 del d.P.R. n. 601/1973(Disciplina delle agevolazioni tributarie) in tema d’imposta sostitutiva,dovendosi ritenere non ammessa tale agevolazione con riferimento aglicontenzioso ha preso origine;- il provvedimento oggetto dell’avviso impugnato è atto giudiziario relativoall’operazione ma non potrebbe essere ritenuto atto soggetto a impostasostitutiva, dovendosi pertanto applicare l’ordinaria imposta di registro.Ricorre per cassazione la società sulla base di un unico motivo di ricorso,integrato da successiva memoria.Numero registro generale 17474/2023Numero sezionale 4101/2026Numero di raccolta generale 15695/2026Data pubblicazione 22/05/2026Resiste l’Agenzia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la società si duole della violazione degliartt. 15, 16 e 17 del d.P.R. n. 601/73, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c. Sostiene abbia errato la Corte di Giustizia Tributaria nelcondividere la tesi dell’Agenzia secondo cui andava assoggettato aimposta calcolata in misura proporzionale un decreto ingiuntivorichiamante un contratto d’apertura di credito in conto corrente congaranzia ipotecaria già in precedenza assoggettato a imposta sostitutiva.Argomenta nel senso che la Corte territoriale avrebbe travisato gliinsegnamenti di questa Corte Suprema, atteso che è incontestato come ilcontratto d’apertura di credito che ha originato il provvedimento monitorioprevedesse espressamente l’opzione per l’imposta sostitutiva, nel rispettodel citato art. 17. Richiama la pronuncia di questa Corte n. 1300/2021secondo cui non sarebbe applicabile l’imposta di registro alla fideiussioneindicata nel monitorio medesimo e già soggetta a imposta sostitutiva.1.1 Il ricorso è fondato.1.2 Va rimarcato che l’art.6, [OSCURATO:PERSONA] del t.u. registro include legaranzie reali e personali fra quelle soggette a tributo a termine fisso, conaliquota pari allo 0,50%. Ai sensi dell'art. 22 stesso t.u., se in un attosono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali eposti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contienel'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Ai finidella determinazione dell'imponibile, lo stesso articolo 22 chiarisce che labase imponibile dell'imposta debba essere determinata considerando laparte dell'atto enunciato «non ancora eseguita».Su tali presupposti normativi questa Corte ha, quindi, stabilito che èsoggetto ad imposta di registro in misura proporzionale il contratto difideiussione enunciato in una sentenza di Tribunale, dal momento che laNumero registro generale 17474/2023Numero sezionale 4101/2026Numero di raccolta generale 15695/2026Data pubblicazione 22/05/2026natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico (art.1939 cod. civ.) non può essere riprodotta nel diverso ambito tributario;men che meno in quello dell'imposta di registro, come detto improntataall'autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati allaregistrazione (Cass. nn. 17899/05; 2230/15; 17237/13).Questa Corte ha altresì stabilito, con la recentissima sentenza n.1789 del26 gennaio 2026, che la fideiussione enunciata in una sentenza o in undecreto ingiuntivo va soggetta all'imposta di registro dello 0,5% exarticolo 6 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/86, a meno chel'operazione sottostante non risulti soggetta a imposta sostitutiva mutui,nel qual caso l'effetto sostitutivo impedisce di tassare l'enunciazione.1.3 Si atteggia diversamente la fattispecie sub iudice. Il fatto che l'art. 15,secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non estendal'assoggettamento delle operazioni di credito ad un'unica impostasostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi (i quali perciò sonosoggetti ad imposizione secondo il regime ordinario), non comporta che leoperazioni in questione, per essere enunciate in sede di quegli attigiudiziari, divengano soggette anche ad imposta di registro ai sensidell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina l'imposizionedegli atti enunciati e non registrati e non riguarda né l'enunciazione di attiesenti, né gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo giàscontato detta imposta, non possono essere nuovamente soggetti adimposizione. Infatti, il regime derogatorio previsto dall' art. 15, secondocomma, citato, è diretto ad escludere l'applicazione dell'esenzione stabilitadal comma 1 esclusivamente per gli atti giudiziari che definiscono giudiziaventi ad oggetto operazioni di finanziamento o garanzia esenti. Taleprevisione non comporta l'assoggettamento ad imposta di registro anchedi contratti di finanziamento e di garanzie già assoggettate ad impostasostitutiva sui finanziamenti per il solo fatto di essere enunciati in attigiudiziari.Numero registro generale 17474/2023Numero sezionale 4101/2026Numero di raccolta generale 15695/2026Data pubblicazione 22/05/2026Si deve pertanto dare continuità all'orientamento della Suprema Cortesecondo cui le operazioni in questione, pur enunciate in sede di attigiudiziari, non sono soggette anche ad imposta di registro ai sensi dell'art.22 del t.u. registro, che disciplina l'imposizione degli atti "enunciati" e nonregistrati e non riguarda né l'enunciazione di atti esenti, né gli atti soggettiad imposizione sostitutiva. In applicazione di tale principio, questa Corteha ritenuto non dovuta, in quanto già assolta in via sostitutiva, l'impostarelativa alla registrazione di un contratto di conto corrente e della garanziafideiussoria, enunciati nel decreto ingiuntivo (v. Sez. 5, Sentenza n. 22829del 08/10/2013, Rv. 628486 - 01, principio successivamente ribadito, inrelazione a fattispecie analoghe - vedi ex multis Cass. 18 aprile 2018, n.9502; Cass. 4 luglio 2019, n. 17938; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1300; 24marzo 2021, n. 8341; da ultimo, Cass. 31 marzo 2022, n. 10490 e inparticolare Cass. Sez. 5, 14/03/2024, n. 6893, Rv. 670525 - 01).2. Il ricorso va pertanto accolto con rinvio alla Corte di merito che dovràvalutare le affermazioni della stessa società contribuente in ordineall’intervenuto pagamento dell’imposta sostitutiva. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda altresì di provvedere in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteMilena Balsamo