CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 16215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportatointegralmente ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 28/11/2025, ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadel Tribunale di Salerno del 29/09/2024, attesa la proposizione dell’atto diimpugnazione in assenza di valida nomina del difensore per come asseritamenteeffettuata ai sensi dell’art. 99, comma 3, cod. proc. pen.2. La Corte di appello ha rilevato come effettivamente sia emerso lo stato didetenzione del [OSCURATO:PERSONA] all’estero, ma, nonostante lo specifico stimolo ad interloquiresul punto, non era risultato in alcun modo né allegato, né provato, quale tipo didetenzione stesse affrontando il ricorrente, per quali ragioni si fosse trovatonell’impossibilità di nominare il difensore egli stesso, attesa l’epoca della nominaeffettuata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. pen. in data 23/10/2024, così comenon era emerso se effettivamente la nominante fosse effettivamente la mogliedell’appellante.3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, permezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando motivi di ricorso che qui siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.3.1.Violazione di legge in relazione agli artt. 99, comma 3, e 178, lett. c), cod.proc. pen.; la Corte di appello ha introdotto requisiti probatori non previsti dalla legge,ponendo a carico del ricorrente oneri istruttori in violazione del principio di tassativitàdelle nullità; la [OSCURATO:PERSONA] non è indicata nell’atto di nomina quale moglie delSantoro, ma si è “dichiarata” con atto sottoscritto moglie dello stesso.3.2.Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante,contraddittoria e manifestamente illogica nella valutazione dell’impedimentodell’imputato; nonostante il richiamo allo stato di detenzione del ricorrente, la Corte diappello ha ritenuto che non sarebbe stato dimostrato l’impedimento dello stesso,mentre egli non avrebbe potuto procedere alla nomina perché non aveva avuto alcunanotizia della sentenza di condanna, che non gli è stata in alcun modo comunicata.3.3.Violazione di legge in relazione all’art. 591 cod. proc. pen. per essere statal’inammissibilità dichiarata in assenza dei requisiti di legge; la Corte di appello avrebbepotuto colmare con l’attivazione dei suoi poteri di ufficio le eventuali lacune ricorrenti.3.4.Violazione dell’art. 111 Cost e del diritto ad una difesa effettiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2. Dalla decisione impugnata è emerso senza alcun dubbio lo stato diprivazione della libertà personale del [OSCURATO:PERSONA] in stato estero e, in rapporto a ciò, lanecessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale a fronte di scansioniprocedimentali stringenti. La Corte di appello, con decisione non corretta in diritto, haomesso di considerare che, per come costantemente affermato dalla giurisprudenzadi legittimità, la ratio dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. - che consente la nominadel difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di "personearrestate, fermate o in custodia cautelare", fino a che esse non vi abbiano provveduto- consiste nell' ovviare alla situazione di impossibilità o difficoltà di comunicazione incui possono trovarsi le predette persone nell' operare una libera scelta (Sez. 2, n.9209 del 02/02/2017, Crea, Rv. 269437-01), circostanza questa certamente emersanel caso di specie.3. Ciò premesso, si deve ribadire, perché applicabile al caso in esame, che èvalida la nomina del difensore di fiducia dell'indagato o dell'imputato in stato didetenzione compiuta da persona diversa dai prossimi congiunti, in presenza dielementi inequivoci che consentano di ricondurre la nomina, per "facta concludentia",alla volontà dell'interessato (nella specie, la S.C. ha affermato tale principio inriferimento a nomina di difensore di fiducia di imputato detenuto compiuta dallaconvivente dello stesso) (Sez. 2, n. 52529 del 10/11/2016, Bellinato, Rv. 268412-01).Nel caso di specie era presente una chiara dichiarazione, resa da persona che haaffermato formalmente e sottoscritto di essere convivente del ricorrente,effettivamente privato della libertà personale, e la Corte di appello, in assenza diulteriori accertamenti o verifiche stimolate anche di ufficio, ha ritenuto taledichiarazione insufficiente, non adeguata alle finalità previste, correlando la validitàdell’atto alla mancata giustificazione di soluzioni alternative anche dal punto di vistadel tempo trascorso, che non si conciliano con i presupposti legittimanti la nomina aisensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. pen. In tal senso, si deve ribadire che in temadi nomina del difensore di fiducia, è necessario che l'autorità giudiziaria abbia lacertezza della riferibilità alla parte della volontà di avvalersi del professionistaincaricato, la prova della quale può inferirsi anche da comportamenti concludentiidonei a documentare l'esistenza di un rapporto fiduciario. (In motivazione, la Corte haprecisato che la disposizione di cui all'art. 96 cod. proc. pen. ha natura di normaordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione in "bonam partem", inconformità al principio del "favor defensionis") (Sez. 2, n. 9914 del 02702/2024,Matacena, Rv. 285910-01).4. La Corte di appello non ha tenuto conto del dato risolutivo, rappresentatodal non contestato stato di detenzione del ricorrente, con conseguente lesione deidiritti di rappresentanza e difesa dello stesso, in mancanza di elementi che potesserofar dubitare della validità della nomina e delle dichiarazioni della convivente delSantoro, eventualmente spettando al giudice di merito verificare, secondo un criteriosostanziale e non meramente formale, l'attribuibilità effettiva alla persona indagatadella nomina intervenuta ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. pen. (in diversafattispecie, ma con principi applicabili anche al caso concreto Sez. 2, n. 3825 del20/11/2025, Panzani, Rv. 289292-01).5. Da quanto premesso consegue l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per l’ulteriorecorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Salerno per l'ulteriore corso.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]