CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23639/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/1966avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.letta la memoria e le repliche del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli,confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 30 giugno 2021, checondannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, perfatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di beni rispettivamenteceduti da Clam soc. coop. a r.l., per euro 250.000, e da [OSCURATO:PERSONA] soc.agr. S.r.l., per euro 245.000, e del veicolo, targato NA U97024), e documentale(tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzionedel patrimonio e del movimento di affari, occultando la documentazione relativa aicrediti iscritti in bilancio, omessa scrittura per l’anno 2012, omessa tenuta dellescritture contabili per il periodo successivo al 2011, di esposizione in bilancio dicrediti inesistenti o inesigibili verso clienti del valore di euro 261.129,459, nellaqualità, il primo, di amministratore, il secondo, di socio, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 20 marzo 2013.2. Avverso la suindicata sentenza, gli imputati propongono ricorso, affidatoad un unico motivo, che lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali,in ordine ai presupposti applicativi del reato di cui all’art.216 R.D. 267/1942.Si deduce carenza e contraddittorietà della motivazione per avere la Corted’appello fondato il giudizio di penale responsabilità degli imputati per labancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, sulla mancanza di adeguatadocumentazione in merito ai crediti vantati dalla società nei confronti dei debitori.Quanto alla bancarotta distrattiva, si deduce che la Corte d’appello nonavrebbe considerato che, solo nel secondo semestre 2010, la società si trovava indifficoltà per il mancato pagamento di ingenti forniture di prodotti ittici, ordinatedagli imputati a dicembre 2010, da parte di clienti storici della società, crediti nonrecuperati perché i debitori risultavano irreperibili o trasferiti in sedi sconosciute,mentre la merce non poteva essere restituita in quanto deteriorabile, ma gliimputati sarebbero stati disponibili ad elaborare un piano di riparto, noncompletato per il definitivo dissesto finanziario della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Con riguardo alla distrazione, si deduce che tutti i veicoli in possesso dellafallita mediante contratto di leasing venivano riconsegnati alla curatela per larestituzione alla società proprietaria, mentre un solo veicolo, datato e di scarsovalore, non veniva riconsegnato in quanto non nella disponibilità degli imputati.Con riguardo alla bancarotta documentale, si deduce erronea valutazionedelle risultanze istruttorie, da cui emergerebbe una regolare tenuta delle scritturecontabili sino a quando la società è stata attiva, ossia sino al 2011, e, sul punto,si richiamano le dichiarazioni del curatore e del consulente fiscale della società.In punto di elemento soggettivo, si deduce la insussistenza del dolo specifico,e, in subordine, si chiede riqualificare il fatto nell’ipotesi di cui all’art.217R.D.267/1942.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.1.1 I ricorsi ripropongono censure già sviluppate in appello. Le deduzionisvolte sono meramente reiterative, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorsologico-argomentativo dei giudici di appello, che richiamano interamente lasentenza del Tribunale nel ritenere la natura distrattiva della cessione di ramod’azienda.2. Il primo ed unico motivo di ricorso è inammissibile.Con riguardo alla bancarotta distrattiva il motivo è generico e aspecifico e nonsi confronta con la sentenza impugnata.2.1 La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte,richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito(con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi inqualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la naturadell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero delbene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez.5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf. Sez. 5, n. 30830 del05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto adimpedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti dellamassa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006). Taleultima definizione rende ragione dell'attribuzione, nella giurisprudenza dilegittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale daricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall'occultamento o dalladissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione dipassività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallitoche ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5, n.8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984,Pompeo, Rv. 165673), il che rinvia, comunque, alla definizione degli altri fatti dibancarotta delineati dalla norma incriminatrice.2.2 Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorso non si confrontacompiutamente con la sentenza impugnata che, con motivazione corretta edimmune da vizi logico-giuridici, premettendo che le censure formulate noncontengono elementi ed argomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure,alla cui motivazione precisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buongoverno del compendio probatorio valutando in sinergia gli elementi di prova inscritture contabili disponibili unitamente alle ulteriori prove nonché motivando inmodo puntuale e confrontandosi sulle deduzioni difensive, ritenute meramenteassertive, peraltro prive di alcun supporto probatorio.Invero, la ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, inrelazione alla quale -si ribadisce- questa Corte non può compiere alcunavalutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condottadell'imputato nella fattispecie della bancarotta patrimoniale distrattiva in esame.Il motivo ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello riconducibiliall'assenza dell'elemento oggettivo del reato contestato al capo 1.2.3 Quanto alla condotta distrattiva avente ad oggetto i beni acquistati dallafallita, nel mese di dicembre 2010, rispettivamente da Clam soc. coop. a r.l. pereuro 250.000, e da [OSCURATO:PERSONA] soc. agr. S.r.l., per euro 245.000, il motivoricorso non si confronta con la motivazione, che ha sottolineato non solo il mancatorinvenimento degli ingenti quantitativi della merce acquistata o quantomeno delricavo dell’alienazione, in quanto avente ad oggetto beni di facile deperibilità e,quindi, suscettibili di pronta successiva rivendita, dietro pagamento dicorrispettivi, distratti dall’attivo societario, ma anche il mancato pagamento neiconfronti delle società fornitrici, alle quali gli imputati comunicavano, nelsuccessivo mese di gennaio 2011, l’impossibilità di fronteggiare i pagamenti, afronte di merce acquistata a Natale 2010.Quale ulteriore indice della condotta distrattiva dolosa dei beni acquistati dallaEuropean [OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l., la Corte territoriale ha richiamato la mancanza diidonea documentazione degli asseriti crediti verso eventuali clienti, cui sarebbestata rivenduta la merce oggetto delle indicate forniture, crediti che non venivanorecuperati dalla curatela perché i debitori si erano resi irreperibili o trasferiti in sedisconosciute.Con motivazione immune da vizi e censure la Corte d’appello ha disatteso lededuzioni difensive circa la rilevanza dell’assoluzione degli imputati dal reato truffanei confronti della C.L.A.M. in quanto tra i debitori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. pereuro 60.000 vi era una società riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA], ed hasottolineato invece l’esito dell’azione di responsabilità nei confrontidell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], conclusasi con una conciliazione, conpagamento dell’importo di euro 20.000.Con riguardo alla distrazione del veicolo indicato nella imputazione, la Corted’appello ha rilevato che le argomentazioni difensive, sulla vetustà e scarso valoredel bene, non contestano ma anzi confermano la distrazione del mezzo di proprietàdella fallita.2.4 Con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte d’appello,rispondendo alla specifica censura contenuta nel motivo di gravame, hasottolineato che la irregolare tenuta delle scritture contabili era evincibile dallamancanza di idonea documentazione dei crediti, derivanti dalla rivendita degliingenti quantitativi di prodotti ittici acquistati a dicembre 2010.Dagli elementi esposti il giudice dell'appello desume anche la sussistenza dellaprova del necessario coefficiente soggettivo del dolo specifico di arrecarepregiudizio ai creditori attraverso la condotta di sottrazione e di omessa tenutadelle scritture contabili (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Il coefficientesoggettivo ricercato in concreto, in ogni caso, regge al confronto con i parametrigiurisprudenziali ai quali il Collegio si è richiamato, poiché la Corte d'appello hamotivato l'attribuzione psicologica del delitto di bancarotta fraudolentadocumentale per sottrazione ed omessa tenuta della contabilità in coerenza con icaratteri del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori ovvero mancata tenutadelle scritture contabili.La Corte territoriale ha ritenuto integrata l'ipotesi di bancarotta fraudolentadocumentale per sottrazione ed omessa tenuta della contabilità, ad integrare laquale la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario l'elemento psicologico deldolo specifico, vale a dire il fine di recare pregiudizio ai creditori che, nella specie,è stato logicamente desunto dalla mancanza di documentazione adeguata degliasseriti crediti ni confronti di eventuali clienti con riguardo agli ingenti ordinativi dimerce, effettuati durante le festività natalizie del 2010, ed oggetto di successivarivendita, senza premunirsi di idonea documentazione - dall'estensione delcomportamento omissivo certamente volontario, consapevole e finalisticamenteorientato - del tutto incompatibile con la fattispecie meno grave della bancarottasemplice. Tale impostazione in diritto è corretta.3. E' noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, 3. E'noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione ofalsificazione di libri o altre scritture contabili alla scopo di ricavarne ingiustoprofitto o di recarne danno ai creditori, che richiede il dolo specifico, e quella ditenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione delmovimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla primaipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamenterinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n.43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017,Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650).Quanto poi alle condotte sanzionate, mentre la prima parte dell’art. 216comma 1 numero 2 l.f. prevede in modo alternativo la sottrazione, la distruzioneo la falsificazione delle scritture, la seconda parte individua la condottarappresentata dalla tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione delpatrimonio, con ciò disegnando una condotta residuale. L’impossibilità cui fariferimento la norma in questione non è certamente da intendersi in senso assolutobensì come notevole difficoltà superabile solo con l’uso di particolare diligenza (daultimo, Sez. 5, Sentenza n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Rv. 274455 – 01),proprio come avvenuto nel caso di specie, dove solo con la diligenza del curatoresi è potuto ricostruire il passivo per un ammontare di circa oltre due milioni dieuro.Quanto all’elemento soggettivo del reato, per le condotte previste dalla primaparte della disposizione vi è la necessità di un dolo specifico, viceversa per leipotesi di irregolare tenuta delle scritture contabili di cui alla seconda parte, occorreil semplice dolo generico sebbene in forma intenzionale.Tanto premesso deve annotarsi che integra il reato di bancarotta documentalefraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilitàinterna, quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditoriimpedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020), Morace, Rv.279179 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01); (cfr.motivazione della sentenza Morace, cit., in cui si impernia la ricostruzionedell'elemento soggettivo del dolo specifico sull’attitudine del dato ad evidenziarela finalizzazione del successivo comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali [...].).Nel caso di specie, con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., il capodi imputazione deve ritenersi riferito alla prima ipotesi di bancarotta fraudolentadocumentale, essendovi richiamo al dolo specifico ed essendo indicata la mancataconsegna di ogni tipo di documentazione, non diversamente deponendo l’ulterioreriferimento all’impossibilità della curatela di ricostruire il patrimonio e il movimentodegli affari (si comprende dalla sentenza di primo grado che il curatore potéusufruire solo dei bilanci depositati fino all’anno 2010), connaturata alla stessamancata messa a disposizione della contabilità.E sul dolo specifico, necessario rispetto alle contestazioni, la Corte territorialeha motivato, richiamando il fine di coprire l’accertamento delle illecite distrazionirealizzate.Si rileva da ultimo che può integrare la bancarotta fraudolenta documentaleanche l’omessa tenuta della contabilità nella fase finale della vita dell'impresa(Cass. Sez. 5, n. 39808 del 23/09/2022, Rv. 283801 – 01), in disparte lacircostanza che non risulta che sia questo il caso per la fallita, per cui come dettonon fu consegnata alcuna documentazione contabile, posto che l’omissioneriguarda l’anno 2012 sino alla data del fallimento.Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazioneè, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il viziodi legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piùadeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U,n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651; pronunzie che trovano precedenticonformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n.42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani,Rv. 216260).4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso in Roma il 9/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]