CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 19 novembre 2019 (dep. il 30 dicembre 2019) la Corte di appello di Brescia - per quel che qui rileva -, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Giorgio BASSINI e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dal suo procuratore speciale, in parziale riforma della pronuncia resa il 28 novembre 2017 dal Tribunale di Bergamo, ha ridotto la pena detentiva inflitta allo stesso imputato a mesi cinque di reclusione (quale aumento - fino ad anno uno e mesi undici di reclusione - della pena irrogata con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano il 10 dicembre 2015) e ha parimenti ridotto a mesi cinque la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione di primo grado, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione (anche con quelli già giudicati con la citata sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano), oltre al pagamento delle spese processuali e le conseguenti statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, denunciando - con un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) - la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), e in particolare degli artt. 163 e 164 cod. pen., a cagione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, indicata nella richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa ha prospettato la violazione della legge penale a causa della mancata concessione a Giorgio BASSINI della sospensione condizionale, contemplata nella richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. In particolare, si è rassegnato che: - la Corte di appello ha affermato che il beneficio non fosse concedibile all'imputato poiché egli vi aveva rinunciato in udienza (rispetto all'iniziale proposta di concordato), avendone già fruito due volte per i reati di omesso versamento dell'I.V.A. per cui gli era stata applicata la pena; - tuttavia, le sentenze richiamate dal Giudice distrettuale (relative a tali ultimi reati) sono state revocate dal Giudice dell'esecuzione, poiché i fatti che ne erano oggetto non sono più previsti dalla legge come reato (a seguito della novella dell'art. 10-ter d. Igs. 74/2000, disposta con il d. Igs. 158/2015); e, dunque, su di esse non può fondarsi il diniego della sospensione condizionale; - la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. formulata nell'interesse del BASSINI contemplava il beneficio e, «a fronte delle perplessità sollevate dalla Corte» di appello all'udienza del 19 novembre 2019, la difesa l'aveva confermata «ponendo in subordine la richiesta di sospensione della pena»; - dunque, la precedente concessione della sospensione condizionale (per i fatti già menzionati per cui è intervenuta aboliti° criminis), oltre a non poter giustificare il diniego del beneficio contemplato nella richiesta di concordato in appello de qua, comunque non poteva «fuorviare la volontà» del BASSINI di ottenerlo, tento conto pure che la pena finale complessiva a lui irrogata (anno uno e mesi undici di reclusione) rientra nei limiti entro i quali la sospensione può disporsi;- inoltre, la concessione del beneficio - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - è elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale in relazione alla quale si è perfezionato l'accordo tra le parti e il giudice di appello deve recepirla in toto o disattenderla, non potendo negare soltanto il beneficio. 1.1. Risulta in atti che: - all'udienza del 19 novembre 2019 il procuratore speciale del BASSINI (il quale ultimo, invece, era assente) si è riportato alla richiesta di concordato formulata con atto scritto (che contemplava il beneficio della sospensione condizionale) «esclusa la sospensione condizionale della pena»; - e su tale richiesta emendata il Procuratore generale presso la Corte territoriale ha espresso il proprio consenso (cfr. verbale dell'udienza del 19 novembre 2019); - pertanto la sospensione condizionale non era parte dell'accordo tra le parti né la sua applicazione era stata devoluta al potere discrezionale del Giudice e, pertanto, correttamente non è stato concessa (Sez. 7 , ord. n. 46053 del 08/10/2019, Gesualdo, Rv. 277416 - 01). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1