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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21655/2026

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o [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia n.3564/2023 depositata il 04/12/2023.Numero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/05/2026 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del sost.

Procuratore generale,dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;Uditi per le parti l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per la parte contribuente.l’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente società Metalleghespa atto impositivo con ripresa a tassazione di maggior reddito e connessoEntrambi gli atti impositivi si basano su due rilievi: con il primo rilievo, inbase agli articoli 81 e 83 del d.P.R. n. 917/1986, è stata contestatal’omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito derivanti da unastabile organizzazione della contribuente in territorio estero, che secondol’Ufficio sarebbe da individuare nella sua controllata estera BSI D.o.o.,società residente in Bosnia e con il secondo rilievo è stata contestata ladeduzione di costi documentati da fatture per operazioni ritenutedall’Ufficio oggettivamente inesistenti, emesse dalla società italianaMineraleghe s.r.l. verso la contribuente accertata, in base all’art. 109, cc.1 e 5, del d.P.R. n. 917/1986.Esperiti distinti ricorsi, il giudice di prossimità li riuniva accogliendolicon sentenza confermata in secondo grado, dove il collegio d’appello haconfermato l’annullamento di entrambi gli atti impugnati in quanto emessioltre il termine decadenziale a disposizione dell’Ufficio per accertare leannualità in discorso.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate, con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad unico motivo, cui ha replicato la società contribuentespiegando tempestivo controricorso, ulteriormente illustrato con memoriadepositata in prossimità dell’udienza.Numero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026Altresì, il patrono erariale, con memoria depositata in prossimitàdell’udienza, ha rappresentato aver provveduto in autotutela, annullando ilprimo rilevo della ripresa tributaria, rimodulando quindi il dovuto e lesanzioni.Il Pubblico Ministero, in persona del sost.

Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta sotto forma di memoria,concludendo per la cessazione parziale della materia del contendere,relativamente alla parte annullata in autotutela e per il rigetto del ricorsoerariale per la parte non annullata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Viene proposto unico motivo di ricorso.1.1.

Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione e falsaapplicazione dell’art. 43, comma 3, DPRE n. 600/1973, dell’art. 20 D.Lgs.n. 472/1997, dell’art. 2 della L. n. 74/2000 e dell’art. 331 c.p.p., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nello specifico censurandola sentenza di appello nella parte in cui ha confermato l’annullamentodell’avviso di accertamento e dell’atto di irrogazione delle sanzioni inquanto notificati oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 43, primocomma, del d.P.R. n. 600/1973 pro tempore vigente e stante l’assenza deipresupposti per l’applicazione del c.d. raddoppio dei termini di cui all’art.43, terzo comma, stesso decreto.Nella sostanza, si afferma che il raddoppio dei termini non sia limitatoalle violazioni per cui era prevista (o era stata presentata) denunciaall’autorità giudiziaria, ma -una volta questa presentata- si estenda anchead altri profili di ripresa a tassazione, consentendo così una generale2.

In via preliminare, dev’essere esaminata l’eccezione di(sopravvenuta) carenza di interesse al ricorso.2.1.

Parte contribuente, con riferimento al primo rilievo, ricorda essereintervenuta autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria e conNumero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026riferimento al secondo rilievo si è formato il giudicato su analoghecontestazioni sollevate per il seguente periodo d’imposta, da ritenersi quiestenso in virtù del principio del giudicato esterno.Più in particolare, con riguardo al primo rilievo (maggior reddito dacoltivazione del giudizio è conseguente all’autotutela decisoria dell’Ufficioche ha annullato quel capo del provvedimento, con contestuale ricalcolodel dovuto e delle sanzioni, siccome da documentazione versata in attidalla stessa Avvocatura generale dello Stato che ne dà specificamente2.2.

Con riguardo al secondo rilievo (indebita deduzione di costi),occorre esaminare il raddoppiamento dei termini a ripresa a tassazione inragione di elementi costitutivi di fattispecie di reato, considerando chel’ipotesi contestata riguardava i profili Iva, in ordine ai requisiti diesportatore abituale, mentre la ripresa ha avuto riguardo alle impostedirette.Sul punto, è stato affermato che la presenza di elementi astrattamentecostituenti reato per una determinata ipotesi delittuosa consente ilraddoppio dei termini per la ripresa a tassazione unicamente per i tributicompromessi da tale ipotesi (astratta) di reato (cfr. Cass.

V, n.9670/2017).

Per converso, la presenza di elementi che facciano scattarel’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per profili attinenti al plafondIva non automaticamente può autorizzare una ripresa a tassazionegenerale, anche su tributi non incisi dall’astratta ipotesi delittuosa e senzaun collegamento teleologico fra ipotesi di reato e tributo oggetto di avvisodi accertamento.

Diversamente opinando, qualsiasi astratta ipotesidelittuosa riferibile a reati preveduti e puniti ai sensi del d.lgs. n. 74/2000potrebbe consentire un generale ampliamento dei termini per l’eserciziodei poteri impositivi, in spregio alla certezza del diritto e alla prevedibilitàdei termini di decadenza.Numero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026Donde il primo profilo del secondo rilievo è fondato e meritaaccoglimento.2.3 Peraltro, sempre in ordine al secondo rilievo, il venir menodell’interesse ad agire dell’Agenzia delle entrate è conseguenteall’acquiescenza da essa prestata a tutte le sentenze di merito emesseall’esito del grado di appello che hanno annullato tutti gli atti impositiviemessi per il periodo d’imposta 2013 nei confronti della contribuentesocietà e basati esclusivamente sul citato secondo rilievo, determinandoneil passaggio in giudicato, come attestato dalla documentazione allegataalla nota di deposito di parte contribuente del 29 aprile 2026 (doc. n. 18,19 e 20).Più specificamente trattasi della sentenza n. 3361/2021 emessa dallaSezione 20 della [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia l’11giugno 2021 e depositata il 20 settembre 2021, che ha annullato l’avvisodi accertamento n.

TMB0E3V01088/2018, emesso ai fini IRES con laseguente motivazione: “Oggetto del presente contenzioso concerne lapresunta fittizietà delle fatture emesse da Mineraleghe all’ordine diMetalleghe; al contrario, la commissione deve decidere se le operazioni dicompra-vendita, così come indicato nelle operazioni fatturate dallaMineraleghe alla [OSCURATO:PERSONA], siano effettivamente avvenute e ciò sullabase degli allegati depositati dall’appellante e visionati da questi giudici.

Atitolo esemplificativo l’effettività dell’operazione di trasferimento e quindidi compravendita delle merci è stata attestata dalla documentazioneconcernente gli ordini di acquisto dei rottami ed i servizi di trasportoeffettuati dai trasportatori di volta in volta incaricati (Rinotrans,[OSCURATO:PERSONA], etc.) i quali hanno attestato (con la lorodocumentazione) che le merci in questione sono state tutte consegnate daMineraleghe, per conto di [OSCURATO:PERSONA], presso Stefana, oltre che daidocumenti di volta in volta prodotti dalla stessa Stefana (alla quale nulla èstato contestato) ad ulteriore conferma dell’arrivo a destinazione dellaNumero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026merce e conseguentemente che la Mineraleghe fosse operativa,circostanze assolutamente inconciliabile con lo status di presunta cartierainequivocabilmente dimostrata dalla documentazione depositata che neaccompagna ogni fase, e cioè il trasporto da Mineraleghe a Stefana, perconto di [OSCURATO:PERSONA], dei materiali ferrosi compravenduti, la relativa pesata(riscontro quantitativo) presso Stefana ed il relativo riscontro qualitativo,mediante ispezione visiva. (…) Inoltre, a riprova della bontà dell’operatodella [OSCURATO:PERSONA] vi è anche il fatto che «la società Mineraleghe, fornitricenell’ambito delle operaizoni qui controverse a distanza di oltre 7 anni dalladata delle operazioni asseritamente fittizie, risulta tutt’oggi (ancora)operativa. (…) Alla luce delle considerazioni che precedono, laCommissione Regionale della Lombardia, definitivamente pronunciando ingrado di appello, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza,domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnataaccoglie l’appello ed annulla l’avviso di accertamento»”;Altresì della sentenza n. 3363/2021 emessa dalla Sezione 20 dellaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia l’11 giugno 2021 edepositata il 20 settembre 2021, che ha annullato l’Avviso diaccertamento n.

TMB0C3V01090/2018, emesso ai fini IRAP, conmedesima motivazione della testé citata sentenza n. 3361/2021; dellasentenza n. 2999/2022 emessa dalla Sezione 11 della CommissioneTributaria Regionale per la Lombardia l’8 luglio 2022 e depositata il 14luglio 2022, che ha annullato l’atto di irrogazioni sanzioni in materia IVA n.TMBIR3V00002/2020, sempre con pronuncia attinente al merito ed aprofili di fatto in ordine all’effettività ed operatività dei soggetti ritenutiinterposti.3.

Le predette sentenze assumono effetto rifletto ai fini del presentegiudizio in applicazione del principio del c.d. giudicato esterno.Numero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026Come è noto infatti in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosicon riguardo ad una determinata annualità d’imposta esplica effettovincolante su diverse annualità, allorquando “vengano in esame fatti che,per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effettiper un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei qualil’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzioneprolungata” (cfr. Cass.

V, n. 4832/15; n. 6953/15; n. 20257/15).Il principio è stato affinato da questa Suprema Corte di legittimità conarresto a Sezioni unite, ove in deroga al principio di autonomia degli annidi imposta è stato affermato che “qualora due giudizi tra le stesse partiabbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi siastato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento cosìcompiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione diquestioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune adentrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile dellastatuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesamedello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivogiudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il“petitum” del primo”.3.1.

Come anticipato, tale efficacia, riguardante anche i rapporti didurata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principiodell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza dellafattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a trovaresignificative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazioneai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodoa periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e nonanche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosiad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioniNumero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria),assumono carattere tendenzialmente permanente.In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacitàespansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggettodel giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto miraall’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti postidalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutivadell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizionon si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio dimotivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettatadalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi diragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzarel’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cuidevono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto ilcontribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi aisuccessivi periodi d’imposta.4.

Per l’effetto, deve darsi atto della sopravvenuta inammissibilità delricorso per cassazione, in parte per espressa autotuteladell’Amministrazione finanziaria (primo rilievo), in parte per il giudicatoesterno favorevole alla parte contribuente, maturato su presuppostipermanenti e duraturi (sussistenza reale ed operativa dei soggetti ritenutiinterposti, realtà ed effettività delle operazioni svolte) accertati comeesistenti nel tempo, da cui segue condanna alle spese a favore della partecontribuente, per soccombenza virtuale erariale.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.Numero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026La Corte dichiara cessata la materia del contendere per autotutela inordine al primo profilo di ripresa a tassazione (stabile organizzazioneall’estero) e rigetta il ricorso relativamente al secondo rilievo di ripresa atassazione (fittizia deduzione di costi per operazioni oggettivamenteinesistenti).Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite delgiudizio di legittimità, che liquida complessivamente in €.trentamila/00,oltre ad €.duecento/00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del15%, Iva e Cpa come per legge.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 21 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMARCELLO M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia n.3564/2023 depositata il 04/12/2023.Numero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/05/2026 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale,dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;Uditi per le parti l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per la parte contribuente.l’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente società Metalleghespa atto impositivo con ripresa a tassazione di maggior reddito e connessoEntrambi gli atti impositivi si basano su due rilievi: con il primo rilievo, inbase agli articoli 81 e 83 del d.P.R. n. 917/1986, è stata contestatal’omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito derivanti da unastabile organizzazione della contribuente in territorio estero, che secondol’Ufficio sarebbe da individuare nella sua controllata estera BSI D.o.o.,società residente in Bosnia e con il secondo rilievo è stata contestata ladeduzione di costi documentati da fatture per operazioni ritenutedall’Ufficio oggettivamente inesistenti, emesse dalla società italianaMineraleghe s.r.l. verso la contribuente accertata, in base all’art. 109, cc.1 e 5, del d.P.R. n. 917/1986.Esperiti distinti ricorsi, il giudice di prossimità li riuniva accogliendolicon sentenza confermata in secondo grado, dove il collegio d’appello haconfermato l’annullamento di entrambi gli atti impugnati in quanto emessioltre il termine decadenziale a disposizione dell’Ufficio per accertare leannualità in discorso.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate, con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad unico motivo, cui ha replicato la società contribuentespiegando tempestivo controricorso, ulteriormente illustrato con memoriadepositata in prossimità dell’udienza.Numero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026Altresì, il patrono erariale, con memoria depositata in prossimitàdell’udienza, ha rappresentato aver provveduto in autotutela, annullando ilprimo rilevo della ripresa tributaria, rimodulando quindi il dovuto e lesanzioni.Il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta sotto forma di memoria,concludendo per la cessazione parziale della materia del contendere,relativamente alla parte annullata in autotutela e per il rigetto del ricorsoerariale per la parte non annullata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Viene proposto unico motivo di ricorso.1.1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione e falsaapplicazione dell’art. 43, comma 3, DPRE n. 600/1973, dell’art. 20 D.Lgs.n. 472/1997, dell’art. 2 della L. n. 74/2000 e dell’art. 331 c.p.p., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nello specifico censurandola sentenza di appello nella parte in cui ha confermato l’annullamentodell’avviso di accertamento e dell’atto di irrogazione delle sanzioni inquanto notificati oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 43, primocomma, del d.P.R. n. 600/1973 pro tempore vigente e stante l’assenza deipresupposti per l’applicazione del c.d. raddoppio dei termini di cui all’art.43, terzo comma, stesso decreto.Nella sostanza, si afferma che il raddoppio dei termini non sia limitatoalle violazioni per cui era prevista (o era stata presentata) denunciaall’autorità giudiziaria, ma -una volta questa presentata- si estenda anchead altri profili di ripresa a tassazione, consentendo così una generale2. In via preliminare, dev’essere esaminata l’eccezione di(sopravvenuta) carenza di interesse al ricorso.2.1. Parte contribuente, con riferimento al primo rilievo, ricorda essereintervenuta autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria e conNumero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026riferimento al secondo rilievo si è formato il giudicato su analoghecontestazioni sollevate per il seguente periodo d’imposta, da ritenersi quiestenso in virtù del principio del giudicato esterno.Più in particolare, con riguardo al primo rilievo (maggior reddito dacoltivazione del giudizio è conseguente all’autotutela decisoria dell’Ufficioche ha annullato quel capo del provvedimento, con contestuale ricalcolodel dovuto e delle sanzioni, siccome da documentazione versata in attidalla stessa Avvocatura generale dello Stato che ne dà specificamente2.2. Con riguardo al secondo rilievo (indebita deduzione di costi),occorre esaminare il raddoppiamento dei termini a ripresa a tassazione inragione di elementi costitutivi di fattispecie di reato, considerando chel’ipotesi contestata riguardava i profili Iva, in ordine ai requisiti diesportatore abituale, mentre la ripresa ha avuto riguardo alle impostedirette.Sul punto, è stato affermato che la presenza di elementi astrattamentecostituenti reato per una determinata ipotesi delittuosa consente ilraddoppio dei termini per la ripresa a tassazione unicamente per i tributicompromessi da tale ipotesi (astratta) di reato (cfr. Cass. V, n.9670/2017). Per converso, la presenza di elementi che facciano scattarel’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per profili attinenti al plafondIva non automaticamente può autorizzare una ripresa a tassazionegenerale, anche su tributi non incisi dall’astratta ipotesi delittuosa e senzaun collegamento teleologico fra ipotesi di reato e tributo oggetto di avvisodi accertamento. Diversamente opinando, qualsiasi astratta ipotesidelittuosa riferibile a reati preveduti e puniti ai sensi del d.lgs. n. 74/2000potrebbe consentire un generale ampliamento dei termini per l’eserciziodei poteri impositivi, in spregio alla certezza del diritto e alla prevedibilitàdei termini di decadenza.Numero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026Donde il primo profilo del secondo rilievo è fondato e meritaaccoglimento.2.3 Peraltro, sempre in ordine al secondo rilievo, il venir menodell’interesse ad agire dell’Agenzia delle entrate è conseguenteall’acquiescenza da essa prestata a tutte le sentenze di merito emesseall’esito del grado di appello che hanno annullato tutti gli atti impositiviemessi per il periodo d’imposta 2013 nei confronti della contribuentesocietà e basati esclusivamente sul citato secondo rilievo, determinandoneil passaggio in giudicato, come attestato dalla documentazione allegataalla nota di deposito di parte contribuente del 29 aprile 2026 (doc. n. 18,19 e 20).Più specificamente trattasi della sentenza n. 3361/2021 emessa dallaSezione 20 della [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia l’11giugno 2021 e depositata il 20 settembre 2021, che ha annullato l’avvisodi accertamento n. TMB0E3V01088/2018, emesso ai fini IRES con laseguente motivazione: “Oggetto del presente contenzioso concerne lapresunta fittizietà delle fatture emesse da Mineraleghe all’ordine diMetalleghe; al contrario, la commissione deve decidere se le operazioni dicompra-vendita, così come indicato nelle operazioni fatturate dallaMineraleghe alla [OSCURATO:PERSONA], siano effettivamente avvenute e ciò sullabase degli allegati depositati dall’appellante e visionati da questi giudici. Atitolo esemplificativo l’effettività dell’operazione di trasferimento e quindidi compravendita delle merci è stata attestata dalla documentazioneconcernente gli ordini di acquisto dei rottami ed i servizi di trasportoeffettuati dai trasportatori di volta in volta incaricati (Rinotrans,[OSCURATO:PERSONA], etc.) i quali hanno attestato (con la lorodocumentazione) che le merci in questione sono state tutte consegnate daMineraleghe, per conto di [OSCURATO:PERSONA], presso Stefana, oltre che daidocumenti di volta in volta prodotti dalla stessa Stefana (alla quale nulla èstato contestato) ad ulteriore conferma dell’arrivo a destinazione dellaNumero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026merce e conseguentemente che la Mineraleghe fosse operativa,circostanze assolutamente inconciliabile con lo status di presunta cartierainequivocabilmente dimostrata dalla documentazione depositata che neaccompagna ogni fase, e cioè il trasporto da Mineraleghe a Stefana, perconto di [OSCURATO:PERSONA], dei materiali ferrosi compravenduti, la relativa pesata(riscontro quantitativo) presso Stefana ed il relativo riscontro qualitativo,mediante ispezione visiva. (…) Inoltre, a riprova della bontà dell’operatodella [OSCURATO:PERSONA] vi è anche il fatto che «la società Mineraleghe, fornitricenell’ambito delle operaizoni qui controverse a distanza di oltre 7 anni dalladata delle operazioni asseritamente fittizie, risulta tutt’oggi (ancora)operativa. (…) Alla luce delle considerazioni che precedono, laCommissione Regionale della Lombardia, definitivamente pronunciando ingrado di appello, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza,domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnataaccoglie l’appello ed annulla l’avviso di accertamento»”;Altresì della sentenza n. 3363/2021 emessa dalla Sezione 20 dellaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia l’11 giugno 2021 edepositata il 20 settembre 2021, che ha annullato l’Avviso diaccertamento n. TMB0C3V01090/2018, emesso ai fini IRAP, conmedesima motivazione della testé citata sentenza n. 3361/2021; dellasentenza n. 2999/2022 emessa dalla Sezione 11 della CommissioneTributaria Regionale per la Lombardia l’8 luglio 2022 e depositata il 14luglio 2022, che ha annullato l’atto di irrogazioni sanzioni in materia IVA n.TMBIR3V00002/2020, sempre con pronuncia attinente al merito ed aprofili di fatto in ordine all’effettività ed operatività dei soggetti ritenutiinterposti.3. Le predette sentenze assumono effetto rifletto ai fini del presentegiudizio in applicazione del principio del c.d. giudicato esterno.Numero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026Come è noto infatti in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosicon riguardo ad una determinata annualità d’imposta esplica effettovincolante su diverse annualità, allorquando “vengano in esame fatti che,per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effettiper un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei qualil’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzioneprolungata” (cfr. Cass. V, n. 4832/15; n. 6953/15; n. 20257/15).Il principio è stato affinato da questa Suprema Corte di legittimità conarresto a Sezioni unite, ove in deroga al principio di autonomia degli annidi imposta è stato affermato che “qualora due giudizi tra le stesse partiabbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi siastato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento cosìcompiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione diquestioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune adentrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile dellastatuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesamedello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivogiudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il“petitum” del primo”.3.1. Come anticipato, tale efficacia, riguardante anche i rapporti didurata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principiodell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza dellafattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a trovaresignificative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazioneai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodoa periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e nonanche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosiad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioniNumero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria),assumono carattere tendenzialmente permanente.In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacitàespansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggettodel giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto miraall’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti postidalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutivadell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizionon si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio dimotivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettatadalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi diragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzarel’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cuidevono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto ilcontribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi aisuccessivi periodi d’imposta.4. Per l’effetto, deve darsi atto della sopravvenuta inammissibilità delricorso per cassazione, in parte per espressa autotuteladell’Amministrazione finanziaria (primo rilievo), in parte per il giudicatoesterno favorevole alla parte contribuente, maturato su presuppostipermanenti e duraturi (sussistenza reale ed operativa dei soggetti ritenutiinterposti, realtà ed effettività delle operazioni svolte) accertati comeesistenti nel tempo, da cui segue condanna alle spese a favore della partecontribuente, per soccombenza virtuale erariale.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.Numero registro generale 11073/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 21655/2026Data pubblicazione 25/06/2026La Corte dichiara cessata la materia del contendere per autotutela inordine al primo profilo di ripresa a tassazione (stabile organizzazioneall’estero) e rigetta il ricorso relativamente al secondo rilievo di ripresa atassazione (fittizia deduzione di costi per operazioni oggettivamenteinesistenti).Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite delgiudizio di legittimità, che liquida complessivamente in €.trentamila/00,oltre ad €.duecento/00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del15%, Iva e Cpa come per legge.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 21 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMARCELLO M. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21655/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris