CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 novembre 2023
Cassazione n. 34545/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 29776/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di sé medesimo -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1000/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 03/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Cosenza chiedendo il risarcimento del danno. Era accaduto che, poco dopo il processo penale nel quale il Greco, magistrato in servizio presso il Tribunale di Cosenza, era stato imputato per lesioni ed altro, mentre la Nucci aveva in quel processo difeso la parte civile, la convenuta aveva proposto istanza di ricusazione del Greco in procedura prefallimentare nella quale la Nucci difendeva tale [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle forti tensioni emerse nel processo penale fra il Greco e la Nucci, e che, a seguito del rigetto dell’istanza, la Nucci aveva rinunciato alla difesa. Avverso la dichiarazione di fallimento la Nucci aveva proposto reclamo ed inoltre un esposto al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, il CSM ed il Presidente del Tribunale di Cosenza. Il reclamo era stato disatteso, e con esso l’impugnazione del rigetto dell’istanza di ricusazione, mentre l’esposto era stato archiviato. Presentata poi dal Greco denuncia alla Procura della Repubblica di Salerno, era intervenuta l’archiviazione. Costituitasi, la convenuta propose domanda riconvenzionale. Il Tribunale adito accolse la domanda principale, con la condanna al pagamento della somma di Euro 30.000,00, e dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza di data 3 settembre 2020 la Corte d’appello di Salerno rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, in relazione al motivo di omessa pronuncia in ordine alla valenza diffamatoria del reclamo e delle precisazioni a verbale circa la volontà di non aver mai inteso profferire offese, che il Tribunale aveva fatto riferimento alle frasi contenute nell’esposto e nel reclamo fallimentare, ritenendole gravemente offensive e non giustificate («nell’incolpare un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni di operare senza il necessario distacco e la necessaria imparzialità…era bene consapevole…di attribuirgli il delitto di cui all’art. 323 cp», aveva affermato il Tribunale), con l’implicito rigetto delle rilevanza delle dichiarazioni fatte a verbale, e che la domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 2059 c.c. era emancipata dal previo accertamento della condotta come penalmente rilevante, sicché alcuna efficacia esimente assumevano la giustificazione e le scuse della parte. Aggiunse che il Tribunale, facendo applicazione del principio secondo cui in tema di onore alcune modalità espressive erano oggettivamente offensive e quindi inaccettabili in qualsiasi contesto, aveva escluso che nel reclamo le espressioni diffamatorie fossero giustificate dal legittimo esercizio del diritto di critica, decisione da confermare perché non adeguatamente contrastata dal motivo di esame ed anche perché le deduzioni difensive erano infarcite di frasi esorbitanti l’espletamento dell’attività difensiva, come quando era stato scritto che a danno della Pescatore aveva concorso il fatto di aver inizialmente conferito il mandato difensivo alla Nucci, non gradito al Greco, aggiungendo che il fallimento era intervenuto non per la reale ricorrenza dei presupposti di legge, ma «per la palese volontà del giudice delegato di dichiarare il fallimento della stessa, sol perché assistita tecnicamente dal sottoscritto difensore». Osservò ancora che alle medesime conclusioni doveva pervenirsi per gli esposti presentati, con la precisazione che l’art. 598 cp era applicabile solo al caso di frasi attinenti ad attività processuale, mentre gli esposti in esame erano indirizzati ad Autorità fuori dell’esercizio di attività giurisdizionale, e che non vincolante era l’archiviazione per assenza di dolo nel procedimento per calunnia perché la valutazione di illiceità della condotta prescindeva dalla sussistenza di una rilevanza penale. Aggiunse inoltre che il Tribunale aveva motivato sulla scriminante di cui all’art. 51 c.p., affermando che le violazioni di legge denunciate dalla appellante erano state smentite dalle diverse autorità (la corte d’appello che aveva rigettato il reclamo e la Procura generale presso la Corte di cassazione che aveva emesso l’archiviazione), e che l’intrinseca carica offensiva impediva di applicare la scriminante dell’esercizio del diritto di difesa, per cui, in conclusione, la critica nei confronti del magistrato, nel reclamo e nell’esposto, accusato di parzialità e manifesto sfavore nei confronti dell’assistita della Nucci, era illecita sia perché riferita a circostanze non vere, sia perché esorbitante dal limite della continenza. Passando alla liquidazione del danno, osservò che il Tribunale non si era limitato ad affermare il carattere diffamatorio, ma aveva dato rilievo alla diffusione della notizia nei vari contesti, sulla base di una valutazione condivisibile perché già la presentazione dell’esposto a ben cinque organi di per sé solo era atto idoneo a diffonderne il contenuto offensivo in ampi contesti istituzionali, con conseguente lesione dell’onore e reputazione, e che la gravità e reiterazione delle accuse, in uno alla specificità dei contesti in cui erano state prospettate, rendevano congrua la somma liquidata equitativamente. Osservò infine che la domanda riconvenzionale, pur ammissibile, era rimasta non provata, non essendo stati dimostrati l’illiceità della denuncia penale e dell’esposto al Consiglio dell’Ordine, nonché l’intento persecutorio nei suoi confronti. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque articolati motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, riguardo al motivo di omessa pronuncia, la corte territoriale ha reso una motivazione apparente, per cui non è dato conoscere quali siano le frasi ritenute diffamatorie e le ragioni per le quali le scuse non sarebbero state ritenute rilevanti. Si denuncia inoltre violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 cod. civ., 185 e 595 c.p., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente chein sede di domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale spetta al giudice accertare in via incidentale la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Denunciando inoltre la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., osserva la parte ricorrente che, per il mancato approfondimento della rilevanza penale della condotta, risulta anche violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Il motivo è inammissibile. La censura manca di specificità, perché la denuncia di motivazione apparente risulta sollevata in modo astratto, senza il confronto con la concreta articolazione del provvedimento impugnato ed evidenziando in relazione alla sua motivazione i passaggi che apparirebbero privi di illustrazione della ratio decidendi. Quanto al tema dell’accertamento incidentale della fattispecie di reato, la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.: poiché l'onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non patrimoniale, quand'anche il fatto illecito non integri gli estremi di alcun reato (Cass. n. 25157 del 2008; n. 22190 del 2009; n. 25423 del 2014). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la motivazione risulta apparente in relazione all’omessa valutazione del compendio istruttorio, non essendo stato tenuto presente che con l’atto di reclamo era stata impugnata non solo la dichiarazione di fallimento, ma anche il provvedimento di inammissibilità dell’istanza di ricusazione. Si denuncia inoltre violazione e falsa applicazione degli artt. 89, 598 e 595 c.p., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’esimente, esclusa per il mancato riferimento all’attività processuale, sarebbe stata applicata ove si fosse considerato che l’oggetto del reclamo era esteso anche al provvedimento sull’istanza di ricusazione, e che priva di esame è rimasta la censura secondo cui la pronuncia sulle “espressioni sconvenienti ed offensive” era riservata proprio alla Corte d’appello di Catanzaro. Infine, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 595 c.p., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., osserva la parte ricorrente chela corte territoriale, limitandosi a rilevare che le violazioni di legge erano state smentite dalle varie autorità, non si è preoccupata di verificare il contenuto dell’esposto, avente mera connotazione storica. Il motivo è inammissibile. La denuncia di motivazione apparente non è basata sull’intima natura della motivazione del provvedimento impugnato, come richiesto dal rito, ma sulle risultanze istruttorie (Cass. sez. U. n. 8053 del 2014). Estranea alla ratio decidendi, e pertanto priva di decisività, è la censura di mancata considerazione dell’oggetto del reclamo, esteso anche all’istanza di ricusazione, posto che l’esimente di cui all’art. 598 cp è stata esclusa con riferimento gli esposti indirizzati ad Autorità fuori dell’esercizio di attività giurisdizionale, come anche non specificatamente impugnata è la ratio decidendi relativa all’esclusione della scriminante di cui all’art.51 c.p., con cui si è affermato che le violazioni di legge denunciate dalla appellante erano state smentite dalle diverse autorità (la corte d’appello che aveva rigettato il reclamo e la Procura generale presso la Corte di cassazione che aveva emesso l’archiviazione). Anche ipotizzando che la censura attinga anche questo argomento, la censura resta sul piano della confutazione del giudizio di fatto, preclusa nella presente sede di legittimità. Infine, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., non è stata specificatamente indicata la sede processuale della censura che avrebbe avuto per oggetto la questione della competenza in ordine alle “espressioni sconvenienti ed offensive”. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente cherisulta omesso l’accertamento incidentale di ricorrenza dell’ipotesi delittuosa e che il giudice, pur avendo scritto che la Nucci avrebbe attribuito al Greco il reato di cui all’art. 323 c.p., e dunque una condotta calunniosa, ha poi pronunciato la condanna risarcitoria per la portata diffamatoria di affermazioni in relazione alle quali non risultano illustrati gli elementi costitutivi del relativo reato, aggiungendo che comunque la calunnia ha portata assorbente rispetto alla diffamazione. Si denuncia inoltre violazione e falsa applicazione degli artt. 368 e 595 c.p., 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, in mancanza dell’accertamento del dolo, necessario per l’integrazione della fattispecie delittuosa della diffamazione, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata. Infine, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., osserva la parte ricorrente chela corte territoriale ha omesso di esaminare la delibera del CSM, prodotta in appello, con la quale era stato negato al Greco, anche in relazione ai fatti per cui è causa, lo scatto del terzo grado di progressione di carriera per assenza del requisito dell’equilibrio. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. nella parte relativa alla fattispecie penale, alla luce di quanto osservato a proposito del primo motivo. La censura relativa al passaggio motivazionale in cui si menziona l’art. 323 c.p. è inammissibile in quanto riferita non all’odierno provvedimento impugnato, ma alla sentenza del Tribunale. La sentenza di appello reca la trascrizione di tale passaggio motivazionale, ma al solo scopo di disattendere la censura di omessa pronuncia da parte del Tribunale. Infine, circa l’omesso esame della delibera del CSM, ancora una volta, in modo inammissibile, si denuncia l’apparenza di motivazione sulla base del raffronto sulle risultanze istruttorie (senza dire che, così, si cade nella confutazione del giudizio di fatto, preclusa nella presente sede di legittimità e che nulla si specifica, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. circa il rituale ingresso del documento nel processo). Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, contraddittoriamente, nonostante abbia ritenuto non necessario l’accertamento del profilo penale trattandosi di lesione di interessi costituzionalmente tutelati, ha poi riconosciuto che la presentazione dell’esposto a cinque organi era atto idoneo a ledere l’onore e la reputazione e che soltanto in presenza di condotta penalmente rilevante è ipotizzabile il danno in re ipsa, altrimenti il danno deve essere provato. Infine, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 1226 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., osserva la parte ricorrente cherisultano violati i criteri di liquidazione equitativa e che preferibile alla liquidazione equitativa è quella basata sull’utilizzazione dei criteri predisposti dal Tribunale di Milano. Il motivo è inammissibile. Come si legge già nella rubrica del motivo, l’apparenza di motivazione è denunciata mediante il raffronto con il compendio istruttorio, e dunque in modo inammissibile, come si è più volte osservato (mentre inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., sono i riferimenti alla fattispecie penale). Quanto al resto continua a farsi riferimento, in modo non pertinente per quanto sopra osservato, alla fattispecie penale. Resta sul piano della confutazione del fatto la censura relativa al quantum liquidato. E’ appena il caso di aggiungere che, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. non risulta specificato se l’attore abbia in origine fatto richiesta di applicazione del criterio tabellare di liquidazione del danno. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, con riferimento alla domanda riconvenzionale, non si è fatto valere il principio applicato in relazione alla domanda attorea e che è stato omesso, in relazione alla domanda riconvenzionale, ogni esame dei provvedimenti di archiviazione in favore della Nucci. Si denuncia inoltre ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente chela motivazione è incomprensibile in relazione alla portata diffamatoria degli scritti del Greco e che in particolare è stato omesso l’esame della documentazione relativa al mandato difensivo rilasciato dalla Pescatore. Il motivo è inammissibile. Anche tale censura ricade nel medesimo vizio, sopra evidenziato, della denuncia di motivazione apparente alla luce del raffronto con le risultanze processuali (nuovamente, lo si afferma espressamente pure nella stessa rubrica). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussiste