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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2024

Cassazione n. 41849/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo per l'ulteriore corso'. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa il 15 febbraio 2024 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo applicava a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena concordata di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva che l'accordo fra le parti prevedeva, oltre alla pena concordata come applicata dal giudice del merito, anche la • • • • .7' • sua sostituzione con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 20-bis cod. pen.; ciò che emergeva dalla richiesta, allegata al ricorso, del difensore munito di procura speciale e sottoscritta anche dal Pubblico Ministero, così che erroneamente il giudice aveva ritenuto che la richiesta di sostituzione non rientrasse nell'accordo fra le parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio non potendo essere scisso in più parti l'accordo raggiunto fra l'imputato e il Pubblico Ministero.

2. Ed invero, secondo l'opinione del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (cfr. Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 - 01, che tratta, per l'appunto, di una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva).

3. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo per l'ulteriore corso'. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 15 febbraio 2024 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo applicava a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena concordata di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva che l'accordo fra le parti prevedeva, oltre alla pena concordata come applicata dal giudice del merito, anche la • • • • .7' • sua sostituzione con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 20-bis cod. pen.; ciò che emergeva dalla richiesta, allegata al ricorso, del difensore munito di procura speciale e sottoscritta anche dal Pubblico Ministero, così che erroneamente il giudice aveva ritenuto che la richiesta di sostituzione non rientrasse nell'accordo fra le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio non potendo essere scisso in più parti l'accordo raggiunto fra l'imputato e il Pubblico Ministero. 2. Ed invero, secondo l'opinione del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (cfr. Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 - 01, che tratta, per l'appunto, di una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva). 3. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizi
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