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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07165/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di .LECCE, con sentenza in data 21/12/2020, parzialmente riformando, la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, in data 19/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ordinanza del tribunale del 17/11/2019 circa il mantenimento nel fascicolo del dibattimento della notizia di reato; - violazione delle norma in tema di inutilizzabilità e violazione di legge quanto all'acquisizione delle videoriprese; - difetto di motivazione in punto affermazione di responsabilità e travisamento della prova.

Il ricorso è inammissibile.

I primi due motivi non superano la prova di resistenza; ed invero nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento(Sez. 3, Sentenza n. 3207 del 02/10/2014 Ud. (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262011 - 01).

E nel caso in esame né l'annotazione di servizio né le videoriprese assumono effetto decisivo nell'affermazione di responsabilità che i giudici di merito hanno fondato sulle dichiarazioni concordanti dei testi circa le richieste estorsive così che il vizio di non utilizzabilità dedotto non avendo effetto determinante non assume il rilievo allo stesso conferito dal ricorso.

Peraltro il giudice di appello ha anche richiamato il costante orientamento di questa Corte di cassazione sulla natura di documenti delle videoriprese, con valutazione esente da censure; si è difatti sostenuto che in tema di prova documentale, sono utilizzabili i filmati che, realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate, sono stati conservati per un tempo superiore a quello consentito dall'art. 11 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, atteso che la protezione accordata dalla legge alla riservatezza non è assoluta ed è subvalente rispetto all'esigenza di acquisizione probatoria propria del processo penale (Sez. 1, n. 27850 del 02/12/2020, Rv. 281638 - 01).

Quanto al terzo motivo il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).

E nel caso in esame i giudici di merito hanno valutato le stesse dichiarazioni testimoniali ritenendole decisive senza che in questa sede si possa proporre una lettura alternativa delle stesse.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere E ens re I O • •Ar D3 [OSCURATO:PERSONA] gidente [OSCURATO:PERSONA] I D'AGOSTINI DEPtinTATO [OSCURATO:PERSONA] 7:\Erm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di .LECCE, con sentenza in data 21/12/2020, parzialmente riformando, la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, in data 19/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ordinanza del tribunale del 17/11/2019 circa il mantenimento nel fascicolo del dibattimento della notizia di reato; - violazione delle norma in tema di inutilizzabilità e violazione di legge quanto all'acquisizione delle videoriprese; - difetto di motivazione in punto affermazione di responsabilità e travisamento della prova. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi non superano la prova di resistenza; ed invero nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento(Sez. 3, Sentenza n. 3207 del 02/10/2014 Ud. (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262011 - 01). E nel caso in esame né l'annotazione di servizio né le videoriprese assumono effetto decisivo nell'affermazione di responsabilità che i giudici di merito hanno fondato sulle dichiarazioni concordanti dei testi circa le richieste estorsive così che il vizio di non utilizzabilità dedotto non avendo effetto determinante non assume il rilievo allo stesso conferito dal ricorso. Peraltro il giudice di appello ha anche richiamato il costante orientamento di questa Corte di cassazione sulla natura di documenti delle videoriprese, con valutazione esente da censure; si è difatti sostenuto che in tema di prova documentale, sono utilizzabili i filmati che, realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate, sono stati conservati per un tempo superiore a quello consentito dall'art. 11 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, atteso che la protezione accordata dalla legge alla riservatezza non è assoluta ed è subvalente rispetto all'esigenza di acquisizione probatoria propria del processo penale (Sez. 1, n. 27850 del 02/12/2020, Rv. 281638 - 01). Quanto al terzo motivo il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). E nel caso in esame i giudici di merito hanno valutato le stesse dichiarazioni testimoniali ritenendole decisive senza che in questa sede si possa proporre una lettura alternativa delle stesse. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere E ens re I O • •Ar D3 [OSCURATO:PERSONA] gidente [OSCURATO:PERSONA] I D'AGOSTINI DEPtinTATO [OSCURATO:PERSONA] 7:\Erm
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