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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2026

Cassazione n. 25140/2026

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a e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDanilo Passoni;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato -avverso la sentenza n. 3297/20 emessa dalla Corte d'Appello diMilano pubblicata in data 15/12/2020, notificata in pari data;Numero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/03/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. exart. 378, primo comma, c.p.c., in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso,conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Papponetti (per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) per laricorrente e gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per lacontroricorrente.1. [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Monza, laTombola s.r.l. in liquidazione, esponendo quanto segue:- di avere stipulato un contratto di locazione finanziaria immobiliarecon effetti traslativi con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,quale concedenti, e con [OSCURATO:SOCIETA]., quale venditrice, avente adoggetto un complesso immobiliare in corso di ultimazione ad usoalberghiero per il corrispettivo di € 11.000.000,00 oltre i.v.a.;- che sin dall'inizio dell'attività si erano manifestati vizi strutturalidell’immobile e malfunzionamenti degli impianti, ai quali la societàvenditrice non aveva posto rimedio;- che aveva introdotto un procedimento di ATP, ex art. 696 bis cod.proc. civ., all’esito del quale il perito aveva confermato la presenzadei vizi lamentati e quantificato i costi per il ripristino in €534.230,00, oltre i.v.a.Sulla base di tali premesse, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese che la [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione fosse condannata al pagamento della sommaquantificata dal CTU, oltre interessi e spese di lite.Numero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026Si costituì la società convenuta ed eccepì, preliminarmente, lacarenza di legittimazione passiva, la prescrizione e la decadenza delladomanda di garanzia; nel merito, aggiunse che, su imposizione dellaSHV s.r.l., aveva nominato come direttore dei lavori l'arch. [OSCURATO:PERSONA], ilquale non aveva segnalato alla committente che i costi dicompletamento del complesso immobiliare erano nel frattempolievitati rispetto a quelli previsti nel preliminare, raggiungendo ilconsiderevole importo di € 9.000.000,00 e che, a causa di tali onerinon preventivati, l'operazione commerciale si era rivelata un totalefallimento sotto il profilo finanziario, tanto che la società convenutaera stata costretta a deliberare la propria messa in liquidazione.Alla luce dei fatti esposti, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese il rigetto delladomanda attorea e, in via riconvenzionale, che fosse accertata laresponsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi degli artt. 1218 e 2943 cod. civ.,con conseguente condanna dell'attrice al risarcimento del dannoquantificato nell'importo di € 3.500.000,00.Su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]., il contraddittorio venne esteso all’arch.[OSCURATO:PERSONA], che eccepì la carenza di legittimazionepassiva e l'infondatezza nel merito della domanda.2.

Il Tribunale di Monza accolse la domanda dell’attrice e condannòla [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. nellamisura di € 345.870,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.Avverso la sentenza del Tribunale propose appello la [OSCURATO:SOCIETA].,resistito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA].3.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica il15.12.2020, confermò la sentenza di primo grado.Per quel che rileva in questa sede, la Corte distrettuale rigettò lacensura con la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto, per la primavolta in sede di gravame, la nullità dell’atto di citazione perNumero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026indeterminatezza della domanda e per ultrapetizione, rilevando chedal contenuto dell’atto si evincevano chiaramente le doglianze dellasocietà attrice, che aveva allegato i vizi ed i difetti dell’immobilecompravenduto sì da porre i convenuti nelle condizioni di esercitare leproprie difese.La Corte d’appello accertò che il contratto preliminare dicompravendita concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. del30.4.2010 prevedeva un corrispettivo di € 11.000.000,00, di cui €5.500.000,00 per le opere di ristrutturazione e finanziamento.L’accordo era sospensivamente condizionato al conferimento all’arch.[OSCURATO:PERSONA], consulente della [OSCURATO:SOCIETA]., dell’incarico di verificare lacorrettezza e la congruità delle opere di ristrutturazione edampliamento.Vi era stata, successivamente, un’integrazione del contratto, in data23.2.2011, con il quale era stato stabilito che la [OSCURATO:SOCIETA]avrebbe provveduto a sue spese ai lavori di ampliamento eristrutturazione.A seguito di tale modifica, l’oggetto del contratto era costituitodall’immobile completamente ristrutturato e, con scrittura del21.3.2012, le parti stabilirono il corrispettivo di € 11.500.000,00, conrinuncia della [OSCURATO:SOCIETA]. ad ulteriori pretese per maggiori costi.Le parti avevano previsto, inoltre, che l’ultima tranche delcorrispettivo di € 500.000.,00 era subordinata all’esecuzione, daparte della [OSCURATO:SOCIETA]., delle opere descritte nell’allegato F dell’attonotarile; la verifica della corretta esecuzione delle opere venneaffidata all’ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale, constatò l’apparente funzionalitàdegli impianti, ad eccezione della piscina perché erano in corso leopere di clorazione.Numero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026Nel verbale redatto dal tecnico, si dette atto che la società venditricesi impegnava a provvedere alla manutenzione ordinaria estraordinaria degli impianti anche nel periodo successivo, in modo damonitorare il loro l’esatto funzionamento nel periodo estivo ed inquello invernale.Per la Corte d’appello detto verbale costituiva accettazione dell’operacon riserva, perché condizionata alla messa in funzione degli impiantie conteneva un’espressa garanzia di eliminazione di vizi e delleanomalie di funzionamento che si sarebbero manifestate entro il31.10.2014.La Corte d’appello distinse, quindi, sulla base dell’ATP, i vizipacificamente presenti al momento della consegna del complessoimmobiliare, contenuti nell’allegato F - per i quali si era verificata ladecadenza - dai vizi che si manifestarono successivamente.Le infiltrazioni lamentate dall’attrice non erano contenute nell’allegatoSHV s.r.l. ebbe consapevolezza della natura dei vizi solo con ildeposito della CTU avvenuta il 22 giugno 2015.Riguardo a tali vizi, la Corte rilevò che la SHV non aveva censurato lamotivazione della Corte d’appello che aveva accertato i difettistrutturali dell’immobile ed aveva ricondotto nell’ambito dell’art. 1669c.c., ai fini della decorrenza del termine di decadenza dallaconoscibilità dei vizi.Anche la deduzione relativa all’esistenza di un comportamentocollusivo tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Arch. [OSCURATO:PERSONA] era infondata perchécarente di prova, anche in relazione alle vicende contrattuali; la suanomina dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta per soddisfare una richiestadella società utilizzatrice nella fase di ristrutturazione ma, una voltaprevisto un compenso comprendente anche i lavori di ristrutturazioneNumero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., era venuto meno l’interesse della SHVs.r.l. alla nomina del suo consulente.4.

Avverso la sentenza della Corte d’appello la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi, cui ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.[OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui harassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.All’esito, la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa,ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 163 cod.proc. civ. perché la Corte d’appello non avrebbe dichiarato la nullitàdella sentenza di primo grado e dell’intero procedimento per esserenullo l'atto di citazione in primo grado per indeterminatezza delladomanda.

Assume la ricorrente che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva formulato ladomanda in modo generico e, sebbene il giudice di primo gradoavesse rilevato la ‘genericità delle conclusioni formulate’, avevaqualificato la domanda ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. e, in viaresiduale, come generica responsabilità da illecito, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., qualifica mai specificata dalla società attrice.

LaTombola si sarebbe difesa considerando che era stata propostadomanda ex art. 1494 c.c. sicché la qualifica della domanda comeazione contrattuale, ex art. 1669 c.c. o ex art. 2043 c.c.,integrerebbe un vizio di ultrapetizione.1.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/20261.2.

La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto commacod. proc. civ., non ricorre quando il petitum e la causa petendi sonocomunque individuabili attraverso un esame complessivo dell’attointroduttivo del giudizio, non limitato alla parte relativa alleconclusioni ma anche alla parte espositiva (Cass. n. 17180/2007;Cass., Sez.

Un., n. 8077/2012; Cass. n. 20294/2014).La nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamenteincerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma cod. proc. civ., postulauna valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, delcontenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad essoallegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire allacontroparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della naturadell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte(Cass. n. 6482/2026; Cass. n. 1681/2015).In tema di domanda giudiziale non è, dunque, necessario chel'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevanteai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo delricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essereindividuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza cheoccorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anchedalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondouna interpretazione riservata al giudice del merito ( Cass. n.17991/2018).1.3.

Alla luce di tali principi di diritto, può affermarsi l’infondatezzadella censura della ricorrente relativa alla nullità dell’atto di citazioneper indeterminatezza della domanda perché, come accertato dallaCorte d’appello, dal contenuto dell’atto si evincevano chiaramente ledoglianze della società attrice, che aveva allegato i vizi ed i difettiNumero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026dell’immobile, ponendo i convenuti nelle condizioni di esercitare leproprie difese.1.4.

Quanto poi al profilo della qualificazione della domanda, laquestione che si pone nel caso in esame attiene al significato dadella domanda introduttiva, attività che non è contestabile che spettial giudice di merito sulla base delle allegazioni contenute nell’atto dicitazione (Cass. n. 27181/2023; Cass. n. 11103/2020).Venendo in rilievo, pertanto, l'interpretazione della domanda che èoperazione riservata al giudice del merito, il cui risultato è censurabilein sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale oil contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parteintende perseguire (Cass. Sez.

L, sentenza n. 2148 del 05/02/2004),e dunque risulti "travisato" il contenuto della domanda proposta conl'atto introduttivo del giudizio con conseguente errato convincimentoche il suo successivo sviluppo costituisca domanda nuova (cfr. Cass.Sez.

L, sentenza n. 11755 del 24/06/2004; Cass. Sez. 3, sentenza n.12909 del 13/07/2004). [OSCURATO:PERSONA] in tal caso deve procedere,nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione delladomanda, indipendentemente dalle espressioni adoperate dalla parte,ad accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, qualedesumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dallanatura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dalprovvedimento concreto dalla stessa richiesto (cfr. Cass. Sez.

L,sentenza n. 27428 del 13/12/2005), soccorrendo a tal fineesclusivamente il criterio ermeneutico volto ad indagare il contenutoche emerge dal testo dell'atto, secondo il significato fatto palese dalleparole in base alla loro connessione logica, ed evincibile dallacomplessiva lettura del contenuto dell'atto, avuto riguardo anche allaNumero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026situazione dedotta in giudizio ed allo scopo pratico perseguitodall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria (cfr. Cass., Sez.

Un.,sentenza n. 10840 del 10/07/2003; Cass., Sez.

Un., sentenza n.3041 del 13/02/2007), restando esclusi -evidentemente- i criteriermeneutici - soggettivi ed oggettivi- previsti per gli atti negoziali,che implicano la ricerca della comune intenzione delle parti (cfr. Cass.Sez. 3, sentenza n. 4754 del 09/03/2004; Cass. Sez. 1, sentenza n.24847 del 24/11/2011; Cass. Sez. 3, sentenza n. 25853 del09/12/2014).Tanto premesso, nella specie il giudice del merito ha rilevato che ledoglianze attenevano a gravi vizi costruttivi del complessoimmobiliare e pertanto correttamente ha ricondotto la fattispecienell’ambito dell’art. 1669 c.c., in quanto conforme al principio didiritto enunciato da questa Corte secondo cui "in virtù del principio"iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha ilpotere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fattie ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa,potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principidi diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché ifatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabilecoincidano – come nel caso in esame - con quelli della fattispecieconcreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, inforza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base delladecisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricercacondotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntualeallegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti" (cfr.Cass.

Sez. 3, ordinanza n. 30607 del 27/11/2018).2.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 342 e 324 cod.Numero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026proc. civ. perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenutoche si fosse formato il giudicato interno in ordine alla gravità dei vizimentre, sarebbero stati oggetto di censura con il quarto motivod’appello.2.1.

Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.2.2.

La Corte di merito nell’esaminare il quarto motivo di appello harilevato che «L'appellante, ripropone le medesime argomentazionirelative all'inesistenza di una garanzia contrattuale e alla conoscibilitàdei vizi sin dalla consegna dell'immobile e contesta l'efficaciainterruttiva dei termini di decadenza e prescrizione dellecomunicazioni menzionate nella sentenza.

Non formula invece alcunacensura ai passi della motivazione nei quali il tribunale qualifica ifenomeni di infiltrazione, i difetti strutturali e quelli di funzionalità eadeguatezza degli impianti (pagg. 8-9 della sentenza) come gravidifetti, fonte di responsabilità a carico del costruttore venditore,secondo il disposto dell'art. 1669 c.c., e fa decorrere il dies a quodella conoscibilità della gravità dei vizi dal deposito della consulenzatecnica (pagg. 9 e 10).

È opinione della Corte che tali argomentazionicomportino di per sé il rigetto delle eccezioni e siano tali dadeterminare l’assorbimento di tutte le altre censure” (v. pag. 17 dellasentenza impugnata).Dunque, la Corte distrettuale – indipendentemente dall’affermazionenon propriamente pertinente secondo cui “il giudicato si forma suicapi di domanda e non sulle questioni” - non ha affatto ritenuto chenon fosse stata devoluta in appello la questione della gravità dei vizi,ed anzi ha riferito di “vizi strutturali” dell’opera (v. pag. 16 dellasentenza de qua), come tali non immediatamente visibili, checostituiscono gravi difetti dell’opera, trattandosi di infiltrazioni diacqua e di umidità, con cavillature nei rivestimenti esterni delleNumero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026facciate, con degrado dei parapetti e siffatti argomenti nonrisultavano avere formato oggetto di critica.3.

Con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 primo comma, n. 3cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363, 1669 e 1495 cod. civ. poiché la Corte d’appello avrebbeerroneamente applicato la disciplina dell’appalto e non quella dellavendita dal momento che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe venduto unimmobile già ristrutturato, in seguito alle modifiche apportate alcontratto preliminare originario.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

Secondo la granitica giurisprudenza di questa Corte, l’art. 1669c.c. si applica sia alla vendita che all’appalto comprese le opere diristrutturazione edilizia, ossia, in genere, agli interventi manutentivi omodificativi di lunga durata su immobili preesistenti che presentinogravi vizi incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione delbene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass., Sez.Un., n. 7756/2017).In particolare, il venditore che, sotto la propria direzione e controllo,abbia fatto eseguire sull'immobile, successivamente alienato, opere diristrutturazione edilizia ovvero interventi manutentivi o modificativi dilunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde neiconfronti dell'acquirente (anche) ai sensi dell'art. 1669 c.c. (Cass. n.18891/2017).3.3.

Da tali principi non si è discostata la Corte d’appello, che haapplicato il regime previsto dall’art. 1669 c.c. alla fattispecie inesame, di contratto di appalto avente ad oggetto un complessoimmobiliare da ristrutturare, come dagli accordi conclusi tra le parti,per cui si tratta di opere relative ad edificio destinato a lunga durata.Numero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026In particolare, la Corte distrettuale ha tenuto distinti, ai fini delladecadenza, i vizi che erano pacificamente visibili alla consegna delcomplesso immobiliare - contenuti nell’elenco presente nell’allegato F- dai vizi che si erano manifestati successivamente, nonchè da quelliin relazione ai quali non vi era stata accettazione dell’opera da partedella [OSCURATO:SOCIETA]Solo in relazione ai primi si era verificata la decadenza mentre per glialtri l’azione ex art. 1669 c.c. era stata proposta tempestivamente.La Corte d’appello ha, infatti, accertato che le parti avevano previstoche l’ultima tranche del corrispettivo di € 500.000,00 era subordinataall’esecuzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., delle opere descrittenell’allegato F dell’atto notarile, la cui verifica della correttaesecuzione era stata affidata all’ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale, avevaconstatato l’apparente funzionalità degli impianti, ad eccezione dellapiscina perché erano in corso le opere di clorazione.È stato precisato che la società venditrice, con l’accordo integrativo,si era impegnata a provvedere alla manutenzione ordinaria estraordinaria degli impianti anche nel periodo successivo alla verificadel tecnico, in modo da monitorarne l’esatto funzionamento neiseguenti periodi estivo ed invernale.Per tali vizi, l’opera era stata accettata con riserva perchécondizionata alla messa in funzione degli impianti, con espressoobbligo di garanzia, da parte della venditrice, di eliminazione dei vizie delle anomalie di funzionamento che si sarebbero manifestate entroil 31.10.2014.In ogni caso, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,anche l’esito positivo del collaudo di un'opera non esclude laresponsabilità dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., per igravi difetti nella sua esecuzione, dovendo egli rispondere, ancheNumero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026dopo il collaudo, oltre che per i vizi occulti, altresì per la rovinaparziale o totale dell'opera, se destinata obiettivamente a lungadurata (Cass. n. 7914/2014).Quanto alle infiltrazioni, la Corte d’appello ha accertato che si trattavadi vizi occulti, che non erano contenuti nell’allegato F e che si eranomanifestati successivamente, dopo le piogge invernali, sicché laconsapevolezza della natura dei vizi da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbeavvenuta solo con il deposito della CTU, in data 22 giugno 2015.Anche sotto questo profilo, deve essere ribadito il principio, più volteaffermato da questa Corte, secondo cui il termine di un anno per ladenuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di unimmobile, previsto ex art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azionedi responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui ilcommittente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle lorocause, sicché esso può essere postergato all'esito degli accertamentitecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi estabilire il corretto collegamento causale (Cass. n. 20678/2025)Tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non sisia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita,in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensionedel fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle suecause (Cass. n. 24486/2017).4.

Il quarto motivo di ricorso censura la sentenza della Corted’appello per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma,n. 5 cod. proc. civ., oltre che per violazione e falsa applicazione degliartt. 1362 e 1363 cod. civ., con riferimento all’incarico di arbitraggioaffidato all’arch. [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente lamenta che l’arch.

Rimoldiabbia omesso di verificare la correttezza del computo metrico e ciòNumero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026avrebbe determinato il trasferimento della proprietà ad un prezzoinferiore al prezzo dell’immobile.

La corretta interpretazione delcontratto avrebbe consentito di individuare le omissioni delprofessionista in relazione al contratto definitivo di vendita e, quindi,di accertare la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. per collusione ai danni diTombola [OSCURATO:SOCIETA] circostanze sarebbero emerse dalle istanzeistruttorie, che, erroneamente, la Corte d’appello non avrebbeaccolto.4.1.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.4.2.

La Corte d’appello ha accertato che, con scrittura privata del23.2.2011, le parti avevano modificato i precedenti accordi,prevedendo che la [OSCURATO:SOCIETA]. provvedesse parzialmente allaristrutturazione del complesso alberghiero e, in tale contesto, la SHVs.r.l. aveva nominato l’arch. [OSCURATO:PERSONA] tecnico di sua fiducia, per teneresotto controllo i costi della ristrutturazione.Una volta modificati gli accordi con la previsione di un corrispettivocomprendente anche i lavori di ristrutturazione – e l’impegno dellaTombola s.r.l. a rinunciare al riconoscimento di eventuali maggioricosti - era venuto meno l’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. alla nomina delsuo consulente.4.2.

L’interpretazione della Corte d’appello alle previsioni contrattualiè plausibile, e le doglianze della ricorrente non contestano laviolazione dei criteri ermeneutici (tra le tante, Cass. n. 18214/2024;Cass. n. 28319/2017) ma si limitano a sostenere, in modo apoditticoed astratto, che vi fosse una collusione tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’arch.[OSCURATO:PERSONA].4.3.

La censura relativa all’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio è, peraltro, preclusa dall’esistenza di una “doppia conforme”,ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5 c.p.c.Numero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/20265.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.6.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDanilo Passoni;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato -avverso la sentenza n. 3297/20 emessa dalla Corte d'Appello diMilano pubblicata in data 15/12/2020, notificata in pari data;Numero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/03/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. exart. 378, primo comma, c.p.c., in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso,conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Papponetti (per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) per laricorrente e gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per lacontroricorrente.1. [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Monza, laTombola s.r.l. in liquidazione, esponendo quanto segue:- di avere stipulato un contratto di locazione finanziaria immobiliarecon effetti traslativi con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,quale concedenti, e con [OSCURATO:SOCIETA]., quale venditrice, avente adoggetto un complesso immobiliare in corso di ultimazione ad usoalberghiero per il corrispettivo di € 11.000.000,00 oltre i.v.a.;- che sin dall'inizio dell'attività si erano manifestati vizi strutturalidell’immobile e malfunzionamenti degli impianti, ai quali la societàvenditrice non aveva posto rimedio;- che aveva introdotto un procedimento di ATP, ex art. 696 bis cod.proc. civ., all’esito del quale il perito aveva confermato la presenzadei vizi lamentati e quantificato i costi per il ripristino in €534.230,00, oltre i.v.a.Sulla base di tali premesse, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese che la [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione fosse condannata al pagamento della sommaquantificata dal CTU, oltre interessi e spese di lite.Numero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026Si costituì la società convenuta ed eccepì, preliminarmente, lacarenza di legittimazione passiva, la prescrizione e la decadenza delladomanda di garanzia; nel merito, aggiunse che, su imposizione dellaSHV s.r.l., aveva nominato come direttore dei lavori l'arch. [OSCURATO:PERSONA], ilquale non aveva segnalato alla committente che i costi dicompletamento del complesso immobiliare erano nel frattempolievitati rispetto a quelli previsti nel preliminare, raggiungendo ilconsiderevole importo di € 9.000.000,00 e che, a causa di tali onerinon preventivati, l'operazione commerciale si era rivelata un totalefallimento sotto il profilo finanziario, tanto che la società convenutaera stata costretta a deliberare la propria messa in liquidazione.Alla luce dei fatti esposti, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese il rigetto delladomanda attorea e, in via riconvenzionale, che fosse accertata laresponsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi degli artt. 1218 e 2943 cod. civ.,con conseguente condanna dell'attrice al risarcimento del dannoquantificato nell'importo di € 3.500.000,00.Su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]., il contraddittorio venne esteso all’arch.[OSCURATO:PERSONA], che eccepì la carenza di legittimazionepassiva e l'infondatezza nel merito della domanda.2. Il Tribunale di Monza accolse la domanda dell’attrice e condannòla [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. nellamisura di € 345.870,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.Avverso la sentenza del Tribunale propose appello la [OSCURATO:SOCIETA].,resistito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA].3. La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica il15.12.2020, confermò la sentenza di primo grado.Per quel che rileva in questa sede, la Corte distrettuale rigettò lacensura con la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto, per la primavolta in sede di gravame, la nullità dell’atto di citazione perNumero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026indeterminatezza della domanda e per ultrapetizione, rilevando chedal contenuto dell’atto si evincevano chiaramente le doglianze dellasocietà attrice, che aveva allegato i vizi ed i difetti dell’immobilecompravenduto sì da porre i convenuti nelle condizioni di esercitare leproprie difese.La Corte d’appello accertò che il contratto preliminare dicompravendita concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. del30.4.2010 prevedeva un corrispettivo di € 11.000.000,00, di cui €5.500.000,00 per le opere di ristrutturazione e finanziamento.L’accordo era sospensivamente condizionato al conferimento all’arch.[OSCURATO:PERSONA], consulente della [OSCURATO:SOCIETA]., dell’incarico di verificare lacorrettezza e la congruità delle opere di ristrutturazione edampliamento.Vi era stata, successivamente, un’integrazione del contratto, in data23.2.2011, con il quale era stato stabilito che la [OSCURATO:SOCIETA]avrebbe provveduto a sue spese ai lavori di ampliamento eristrutturazione.A seguito di tale modifica, l’oggetto del contratto era costituitodall’immobile completamente ristrutturato e, con scrittura del21.3.2012, le parti stabilirono il corrispettivo di € 11.500.000,00, conrinuncia della [OSCURATO:SOCIETA]. ad ulteriori pretese per maggiori costi.Le parti avevano previsto, inoltre, che l’ultima tranche delcorrispettivo di € 500.000.,00 era subordinata all’esecuzione, daparte della [OSCURATO:SOCIETA]., delle opere descritte nell’allegato F dell’attonotarile; la verifica della corretta esecuzione delle opere venneaffidata all’ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale, constatò l’apparente funzionalitàdegli impianti, ad eccezione della piscina perché erano in corso leopere di clorazione.Numero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026Nel verbale redatto dal tecnico, si dette atto che la società venditricesi impegnava a provvedere alla manutenzione ordinaria estraordinaria degli impianti anche nel periodo successivo, in modo damonitorare il loro l’esatto funzionamento nel periodo estivo ed inquello invernale.Per la Corte d’appello detto verbale costituiva accettazione dell’operacon riserva, perché condizionata alla messa in funzione degli impiantie conteneva un’espressa garanzia di eliminazione di vizi e delleanomalie di funzionamento che si sarebbero manifestate entro il31.10.2014.La Corte d’appello distinse, quindi, sulla base dell’ATP, i vizipacificamente presenti al momento della consegna del complessoimmobiliare, contenuti nell’allegato F - per i quali si era verificata ladecadenza - dai vizi che si manifestarono successivamente.Le infiltrazioni lamentate dall’attrice non erano contenute nell’allegatoSHV s.r.l. ebbe consapevolezza della natura dei vizi solo con ildeposito della CTU avvenuta il 22 giugno 2015.Riguardo a tali vizi, la Corte rilevò che la SHV non aveva censurato lamotivazione della Corte d’appello che aveva accertato i difettistrutturali dell’immobile ed aveva ricondotto nell’ambito dell’art. 1669c.c., ai fini della decorrenza del termine di decadenza dallaconoscibilità dei vizi.Anche la deduzione relativa all’esistenza di un comportamentocollusivo tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Arch. [OSCURATO:PERSONA] era infondata perchécarente di prova, anche in relazione alle vicende contrattuali; la suanomina dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta per soddisfare una richiestadella società utilizzatrice nella fase di ristrutturazione ma, una voltaprevisto un compenso comprendente anche i lavori di ristrutturazioneNumero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., era venuto meno l’interesse della SHVs.r.l. alla nomina del suo consulente.4. Avverso la sentenza della Corte d’appello la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi, cui ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.[OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui harassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.All’esito, la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa,ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 163 cod.proc. civ. perché la Corte d’appello non avrebbe dichiarato la nullitàdella sentenza di primo grado e dell’intero procedimento per esserenullo l'atto di citazione in primo grado per indeterminatezza delladomanda. Assume la ricorrente che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva formulato ladomanda in modo generico e, sebbene il giudice di primo gradoavesse rilevato la ‘genericità delle conclusioni formulate’, avevaqualificato la domanda ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. e, in viaresiduale, come generica responsabilità da illecito, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., qualifica mai specificata dalla società attrice. LaTombola si sarebbe difesa considerando che era stata propostadomanda ex art. 1494 c.c. sicché la qualifica della domanda comeazione contrattuale, ex art. 1669 c.c. o ex art. 2043 c.c.,integrerebbe un vizio di ultrapetizione.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/20261.2. La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto commacod. proc. civ., non ricorre quando il petitum e la causa petendi sonocomunque individuabili attraverso un esame complessivo dell’attointroduttivo del giudizio, non limitato alla parte relativa alleconclusioni ma anche alla parte espositiva (Cass. n. 17180/2007;Cass., Sez. Un., n. 8077/2012; Cass. n. 20294/2014).La nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamenteincerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma cod. proc. civ., postulauna valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, delcontenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad essoallegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire allacontroparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della naturadell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte(Cass. n. 6482/2026; Cass. n. 1681/2015).In tema di domanda giudiziale non è, dunque, necessario chel'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevanteai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo delricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essereindividuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza cheoccorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anchedalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondouna interpretazione riservata al giudice del merito ( Cass. n.17991/2018).1.3. Alla luce di tali principi di diritto, può affermarsi l’infondatezzadella censura della ricorrente relativa alla nullità dell’atto di citazioneper indeterminatezza della domanda perché, come accertato dallaCorte d’appello, dal contenuto dell’atto si evincevano chiaramente ledoglianze della società attrice, che aveva allegato i vizi ed i difettiNumero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026dell’immobile, ponendo i convenuti nelle condizioni di esercitare leproprie difese.1.4. Quanto poi al profilo della qualificazione della domanda, laquestione che si pone nel caso in esame attiene al significato dadella domanda introduttiva, attività che non è contestabile che spettial giudice di merito sulla base delle allegazioni contenute nell’atto dicitazione (Cass. n. 27181/2023; Cass. n. 11103/2020).Venendo in rilievo, pertanto, l'interpretazione della domanda che èoperazione riservata al giudice del merito, il cui risultato è censurabilein sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale oil contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parteintende perseguire (Cass. Sez. L, sentenza n. 2148 del 05/02/2004),e dunque risulti "travisato" il contenuto della domanda proposta conl'atto introduttivo del giudizio con conseguente errato convincimentoche il suo successivo sviluppo costituisca domanda nuova (cfr. Cass.Sez. L, sentenza n. 11755 del 24/06/2004; Cass. Sez. 3, sentenza n.12909 del 13/07/2004). [OSCURATO:PERSONA] in tal caso deve procedere,nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione delladomanda, indipendentemente dalle espressioni adoperate dalla parte,ad accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, qualedesumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dallanatura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dalprovvedimento concreto dalla stessa richiesto (cfr. Cass. Sez. L,sentenza n. 27428 del 13/12/2005), soccorrendo a tal fineesclusivamente il criterio ermeneutico volto ad indagare il contenutoche emerge dal testo dell'atto, secondo il significato fatto palese dalleparole in base alla loro connessione logica, ed evincibile dallacomplessiva lettura del contenuto dell'atto, avuto riguardo anche allaNumero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026situazione dedotta in giudizio ed allo scopo pratico perseguitodall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria (cfr. Cass., Sez. Un.,sentenza n. 10840 del 10/07/2003; Cass., Sez. Un., sentenza n.3041 del 13/02/2007), restando esclusi -evidentemente- i criteriermeneutici - soggettivi ed oggettivi- previsti per gli atti negoziali,che implicano la ricerca della comune intenzione delle parti (cfr. Cass.Sez. 3, sentenza n. 4754 del 09/03/2004; Cass. Sez. 1, sentenza n.24847 del 24/11/2011; Cass. Sez. 3, sentenza n. 25853 del09/12/2014).Tanto premesso, nella specie il giudice del merito ha rilevato che ledoglianze attenevano a gravi vizi costruttivi del complessoimmobiliare e pertanto correttamente ha ricondotto la fattispecienell’ambito dell’art. 1669 c.c., in quanto conforme al principio didiritto enunciato da questa Corte secondo cui "in virtù del principio"iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha ilpotere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fattie ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa,potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principidi diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché ifatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabilecoincidano – come nel caso in esame - con quelli della fattispecieconcreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, inforza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base delladecisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricercacondotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntualeallegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti" (cfr.Cass. Sez. 3, ordinanza n. 30607 del 27/11/2018).2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 342 e 324 cod.Numero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026proc. civ. perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenutoche si fosse formato il giudicato interno in ordine alla gravità dei vizimentre, sarebbero stati oggetto di censura con il quarto motivod’appello.2.1. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.2.2. La Corte di merito nell’esaminare il quarto motivo di appello harilevato che «L'appellante, ripropone le medesime argomentazionirelative all'inesistenza di una garanzia contrattuale e alla conoscibilitàdei vizi sin dalla consegna dell'immobile e contesta l'efficaciainterruttiva dei termini di decadenza e prescrizione dellecomunicazioni menzionate nella sentenza. Non formula invece alcunacensura ai passi della motivazione nei quali il tribunale qualifica ifenomeni di infiltrazione, i difetti strutturali e quelli di funzionalità eadeguatezza degli impianti (pagg. 8-9 della sentenza) come gravidifetti, fonte di responsabilità a carico del costruttore venditore,secondo il disposto dell'art. 1669 c.c., e fa decorrere il dies a quodella conoscibilità della gravità dei vizi dal deposito della consulenzatecnica (pagg. 9 e 10). È opinione della Corte che tali argomentazionicomportino di per sé il rigetto delle eccezioni e siano tali dadeterminare l’assorbimento di tutte le altre censure” (v. pag. 17 dellasentenza impugnata).Dunque, la Corte distrettuale – indipendentemente dall’affermazionenon propriamente pertinente secondo cui “il giudicato si forma suicapi di domanda e non sulle questioni” - non ha affatto ritenuto chenon fosse stata devoluta in appello la questione della gravità dei vizi,ed anzi ha riferito di “vizi strutturali” dell’opera (v. pag. 16 dellasentenza de qua), come tali non immediatamente visibili, checostituiscono gravi difetti dell’opera, trattandosi di infiltrazioni diacqua e di umidità, con cavillature nei rivestimenti esterni delleNumero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026facciate, con degrado dei parapetti e siffatti argomenti nonrisultavano avere formato oggetto di critica.3. Con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 primo comma, n. 3cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363, 1669 e 1495 cod. civ. poiché la Corte d’appello avrebbeerroneamente applicato la disciplina dell’appalto e non quella dellavendita dal momento che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe venduto unimmobile già ristrutturato, in seguito alle modifiche apportate alcontratto preliminare originario.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Secondo la granitica giurisprudenza di questa Corte, l’art. 1669c.c. si applica sia alla vendita che all’appalto comprese le opere diristrutturazione edilizia, ossia, in genere, agli interventi manutentivi omodificativi di lunga durata su immobili preesistenti che presentinogravi vizi incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione delbene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass., Sez.Un., n. 7756/2017).In particolare, il venditore che, sotto la propria direzione e controllo,abbia fatto eseguire sull'immobile, successivamente alienato, opere diristrutturazione edilizia ovvero interventi manutentivi o modificativi dilunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde neiconfronti dell'acquirente (anche) ai sensi dell'art. 1669 c.c. (Cass. n.18891/2017).3.3. Da tali principi non si è discostata la Corte d’appello, che haapplicato il regime previsto dall’art. 1669 c.c. alla fattispecie inesame, di contratto di appalto avente ad oggetto un complessoimmobiliare da ristrutturare, come dagli accordi conclusi tra le parti,per cui si tratta di opere relative ad edificio destinato a lunga durata.Numero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026In particolare, la Corte distrettuale ha tenuto distinti, ai fini delladecadenza, i vizi che erano pacificamente visibili alla consegna delcomplesso immobiliare - contenuti nell’elenco presente nell’allegato F- dai vizi che si erano manifestati successivamente, nonchè da quelliin relazione ai quali non vi era stata accettazione dell’opera da partedella [OSCURATO:SOCIETA]Solo in relazione ai primi si era verificata la decadenza mentre per glialtri l’azione ex art. 1669 c.c. era stata proposta tempestivamente.La Corte d’appello ha, infatti, accertato che le parti avevano previstoche l’ultima tranche del corrispettivo di € 500.000,00 era subordinataall’esecuzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., delle opere descrittenell’allegato F dell’atto notarile, la cui verifica della correttaesecuzione era stata affidata all’ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale, avevaconstatato l’apparente funzionalità degli impianti, ad eccezione dellapiscina perché erano in corso le opere di clorazione.È stato precisato che la società venditrice, con l’accordo integrativo,si era impegnata a provvedere alla manutenzione ordinaria estraordinaria degli impianti anche nel periodo successivo alla verificadel tecnico, in modo da monitorarne l’esatto funzionamento neiseguenti periodi estivo ed invernale.Per tali vizi, l’opera era stata accettata con riserva perchécondizionata alla messa in funzione degli impianti, con espressoobbligo di garanzia, da parte della venditrice, di eliminazione dei vizie delle anomalie di funzionamento che si sarebbero manifestate entroil 31.10.2014.In ogni caso, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,anche l’esito positivo del collaudo di un'opera non esclude laresponsabilità dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., per igravi difetti nella sua esecuzione, dovendo egli rispondere, ancheNumero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026dopo il collaudo, oltre che per i vizi occulti, altresì per la rovinaparziale o totale dell'opera, se destinata obiettivamente a lungadurata (Cass. n. 7914/2014).Quanto alle infiltrazioni, la Corte d’appello ha accertato che si trattavadi vizi occulti, che non erano contenuti nell’allegato F e che si eranomanifestati successivamente, dopo le piogge invernali, sicché laconsapevolezza della natura dei vizi da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbeavvenuta solo con il deposito della CTU, in data 22 giugno 2015.Anche sotto questo profilo, deve essere ribadito il principio, più volteaffermato da questa Corte, secondo cui il termine di un anno per ladenuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di unimmobile, previsto ex art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azionedi responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui ilcommittente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle lorocause, sicché esso può essere postergato all'esito degli accertamentitecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi estabilire il corretto collegamento causale (Cass. n. 20678/2025)Tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non sisia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita,in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensionedel fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle suecause (Cass. n. 24486/2017).4. Il quarto motivo di ricorso censura la sentenza della Corted’appello per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma,n. 5 cod. proc. civ., oltre che per violazione e falsa applicazione degliartt. 1362 e 1363 cod. civ., con riferimento all’incarico di arbitraggioaffidato all’arch. [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente lamenta che l’arch. Rimoldiabbia omesso di verificare la correttezza del computo metrico e ciòNumero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/2026avrebbe determinato il trasferimento della proprietà ad un prezzoinferiore al prezzo dell’immobile. La corretta interpretazione delcontratto avrebbe consentito di individuare le omissioni delprofessionista in relazione al contratto definitivo di vendita e, quindi,di accertare la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. per collusione ai danni diTombola [OSCURATO:SOCIETA] circostanze sarebbero emerse dalle istanzeistruttorie, che, erroneamente, la Corte d’appello non avrebbeaccolto.4.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.4.2. La Corte d’appello ha accertato che, con scrittura privata del23.2.2011, le parti avevano modificato i precedenti accordi,prevedendo che la [OSCURATO:SOCIETA]. provvedesse parzialmente allaristrutturazione del complesso alberghiero e, in tale contesto, la SHVs.r.l. aveva nominato l’arch. [OSCURATO:PERSONA] tecnico di sua fiducia, per teneresotto controllo i costi della ristrutturazione.Una volta modificati gli accordi con la previsione di un corrispettivocomprendente anche i lavori di ristrutturazione – e l’impegno dellaTombola s.r.l. a rinunciare al riconoscimento di eventuali maggioricosti - era venuto meno l’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. alla nomina delsuo consulente.4.2. L’interpretazione della Corte d’appello alle previsioni contrattualiè plausibile, e le doglianze della ricorrente non contestano laviolazione dei criteri ermeneutici (tra le tante, Cass. n. 18214/2024;Cass. n. 28319/2017) ma si limitano a sostenere, in modo apoditticoed astratto, che vi fosse una collusione tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’arch.[OSCURATO:PERSONA].4.3. La censura relativa all’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio è, peraltro, preclusa dall’esistenza di una “doppia conforme”,ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5 c.p.c.Numero registro generale 4870/2021Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25140/2026Data pubblicazione 08/09/20265. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25140/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris