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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32987/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29926/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ca- labria, n.691/4/2015 depositata il 7 maggio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 10 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza n. 691/4/15 depositata in data 7 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inam- missibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sen- tenza n. 8/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Crotone, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di ac- certamento per II.DD. e Addizionali 2005.

2. La CTR ha individuato d'ufficio la ragione di detta pronuncia in rito nella spedizione tardiva del gravame da parte dell'Agenzia non essen- do stata depositata la ricevuta di spedizione, secondo il giudice d'ap- pello necessaria per la verifica del termine di decadenza dall'impu- gnazione e di tempestiva costituzione in giudizio dell'impugnante.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente non si è costituita.

Considerato che:

4. Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è la verifica della ri- tualità della sua notifica, da effettuarsi d'ufficio.

La Corte osserva che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 7 maggio 2015, mentre il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica il 10 dicembre 2015 come si evince dal talloncino dell'UNEP Crotone apposto in calce al ricorso.

5. Tuttavia, il termine per impugnare era semestrale e non annuale, dal momento che il ricorso avanti alla CTP è stato depositato il 21.1.2010 (cfr. p.1 ricorso) e, pertanto, il ricorso per cassazione si ri- vela tardivo ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all'art.327 cod. proc. civ..

Infatti, il termine "lungo" di sei mesi per impu- gnare le sentenze delle Commissioni tributarie ex art. 327 cod. proc. civ. si applica per tutti i ricorsi introduttivi notificati a successivamen- te al 4 luglio 2009 e questo è scaduto sabato 5 dicembre 2015, pro- rogato al primo giorno feriale successivo, 7 dicembre 2015.

6. Va rammentato che, a decorrere dal i gennaio 2015, è entrata in vigore la novella apportata dal d.l. n. 132/2014 alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e, per l'effetto, il termine di sospensione feriale è stato ridotto a 31 giorni in coincidenza con il mese di agosto.

7. In conclusione, pronunciando sul ricorso, questo dev'essere dichia- rato inammissibile e, in assenza di costituzione dell'intimata, nessuna statuizione dev'essere adottata sulle spese di lite.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versa- mento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] te Enrio jayzon /4/iti Depositato in CAmpAllyta 't o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29926/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ca- labria, n.691/4/2015 depositata il 7 maggio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 10 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 691/4/15 depositata in data 7 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inam- missibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sen- tenza n. 8/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Crotone, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di ac- certamento per II.DD. e Addizionali 2005. 2. La CTR ha individuato d'ufficio la ragione di detta pronuncia in rito nella spedizione tardiva del gravame da parte dell'Agenzia non essen- do stata depositata la ricevuta di spedizione, secondo il giudice d'ap- pello necessaria per la verifica del termine di decadenza dall'impu- gnazione e di tempestiva costituzione in giudizio dell'impugnante. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente non si è costituita. Considerato che: 4. Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è la verifica della ri- tualità della sua notifica, da effettuarsi d'ufficio. La Corte osserva che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 7 maggio 2015, mentre il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica il 10 dicembre 2015 come si evince dal talloncino dell'UNEP Crotone apposto in calce al ricorso. 5. Tuttavia, il termine per impugnare era semestrale e non annuale, dal momento che il ricorso avanti alla CTP è stato depositato il 21.1.2010 (cfr. p.1 ricorso) e, pertanto, il ricorso per cassazione si ri- vela tardivo ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all'art.327 cod. proc. civ.. Infatti, il termine "lungo" di sei mesi per impu- gnare le sentenze delle Commissioni tributarie ex art. 327 cod. proc. civ. si applica per tutti i ricorsi introduttivi notificati a successivamen- te al 4 luglio 2009 e questo è scaduto sabato 5 dicembre 2015, pro- rogato al primo giorno feriale successivo, 7 dicembre 2015. 6. Va rammentato che, a decorrere dal i gennaio 2015, è entrata in vigore la novella apportata dal d.l. n. 132/2014 alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e, per l'effetto, il termine di sospensione feriale è stato ridotto a 31 giorni in coincidenza con il mese di agosto. 7. In conclusione, pronunciando sul ricorso, questo dev'essere dichia- rato inammissibile e, in assenza di costituzione dell'intimata, nessuna statuizione dev'essere adottata sulle spese di lite. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versa- mento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] te Enrio jayzon /4/iti Depositato in CAmpAllyta 't o
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