Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 149/1974
ECLI:IT:COST:1974:149
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 22 gennaio
1972 nei procedimenti penali rispettivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pretore di Noci ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 44 e 45 del r.d.1. 15 ottobre 1925, n. 2033, modificati con legge
27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 3, 24, comma
secondo, e 102 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la disciplina dettata dalle norme
impugnate per la revisione delle analisi in tema di frodi alimentari ad
opera di determinati istituti - ancorché integrata con le garanzie di
cui agli artt. 304 bis, 304 ter, 304 quater e 390 del codice di
procedura penale riconosciute applicabili con sentenza n. 149 del 1969
della Corte costituzionale - appare incostituzionale sotto profili
diversi da quelli già esaminati. A parte i gravi inconvenienti
d'ordine pratico - quali il notevole ritardo nella esecuzione della
revisione ed il frequente deterioramento dei campioni da analizzare -
che si verificherebbero con tale sistema senza possibilità di
intervento da parte del giudice per evitarne le conseguenze, evidente
sarebbe la disparità tra la disciplina dettata dal codice di rito in
tema di perizie e la disciplina apprestata dalle norme impugnate per la
revisione delle analisi. Nella revisione da affidarsi ad appositi
istituti non opererebbero, infatti, le garanzie stabilite dagli artt.
315 bis, 316, 317 e 321 c.p.p. riguardanti rispettivamente la
ricusazione e il giuramento del perito, i poteri direttivi del giudice
sulla perizia e le sanzioni disciplinari a carico del perito con
possibilità della sua sostituzione. Da ciò il contrasto sia con
l'art. 3 che con l'art. 24 della Costituzione.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito.
:
1. - Le tre ordinanze del pretore di Noci, indicate in epigrafe,
hanno ad oggetto l'identica questione di legittimità costituzionale e
pertanto i relativi giudizi, opportunamente riuniti, vengono decisi con
unica sentenza.
2. - Il giudice a quo ritiene che la disciplina dettata in tema di
frodi alimentari dagli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n.
2033 - nel testo modificato con gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio
1958, n. 190 - sia costituzionalmente illegittima, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, nella parte in cui riservando a
determinati istituti il procedimento di revisione delle analisi essa
non consente l'applicabilità delle garanzie previste per le normali
perizie dagli artt. 315 bis, 316, 317 e 321 del codice di procedura
penale, concernenti rispettivamente la ricusazione ed il giuramento del
perito, i poteri direttivi del giudice sulla perizia e le sanzioni
disciplinari a carico del perito con possibilità della sua
sostituzione.
3. - La questione non è fondata.
Per quanto concerne il denunciato contrasto con gli artt. 24 e 102
Cost. è sufficiente ricordare che la Corte ha già avuto modo di
affermare che l'attribuzione del compito di revisione delle analisi su
sostanze di uso agrario a determinati istituti indicati dalla legge
rappresenta una limitazione nella scelta del perito da parte del
giudice voluta dal legislatore affinché, per una migliore tutela
dell'imputato, "l'accertamento, in materia così delicata e per molta
parte opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in se
garanzia per la serietà dell'indagine e per l'attrezzatura tecnica
necessaria al compimento degli esami" (sent. n. 63 del 1963).
È stato conseguentemente escluso, con detta pronuncia, che gli
artt. 1 e 2 della legge n. 190 del 1958 (che hanno modificato gli artt.
44 e 45 del r.d.l. n. 2033 del 1925) compromettano il diritto di difesa
e la funzione giurisdizionale osservandosi che il giudice non deve
necessariamente attenersi ai risultati delle analisi di revisione, ma
conserva inalterati i suoi poteri di valutazione e di decisione
sull'accertamento compiuto dagli istituti.
Del pari insussistente è il contrasto ravvisato con l'art. 3 della
Costituzione. È evidente che se in sede di revisione dell'analisi non
possono trovare applicazione norme come quelle indicate dal pretore di
Noci - riguardanti il giuramento dei periti, la possibilità della loro
sostituzione e ricusazione - ciò dipende dal fatto che l'accertamento
peritale viene in questo caso rimesso ad appositi istituti la cui
particolare posizione non è in alcun modo assimilabile a quella dei
periti che ricevono un personale incarico da parte del giudice ai sensi
dell'art. 314 del codice di procedura penale.
Esiste, infatti, una sostanziale differenza tra organi pubblici,
facenti parte della pubblica amministrazione, che istituzionalmente
attendono ad una indagine tecnica ad essi affidata dalla legge e
soggetti privati che, in ragione delle loro particolari cognizioni di
determinate scienze o arti, vengono di volta in volta discrezionalmente
scelti dal giudice per l'espletamento di una perizia.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la
"Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze
di uso agrario e di prodotti agrari" nel testo modificato con gli artt.
1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, sollevata dal pretore di
Noci con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt.
3, 24 e 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere