CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4621/2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12 ottobre 2000,rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorsodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; - intimat i - avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 20 agosto 2021, nell’ambito del pr ocedimento n. R.G. 10569/21, di proroga del trattenimentopresso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino –“Brunelleschi”;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale può essere così riassunta sulla base della ricostruzione operata dal ricorrente. 2.In data 8 luglio 2021 Moulahi, cittadino tunisino, fu soccorso in mare da un mezzo della marina militare italiana e condotto a Lampedusa, ove veniva identificato almomento dello sbarco e successivamente trasferito dall’isola, dalla quale si trasferiva a Ventimiglia. 3. In data 22 luglio 202 1 Moulahi veniva condotto presso gli uffici della Questura diImperia, dove riceveva la notifica di un decreto di espulsione per essereentrato in Italia “sottraendosi ai controlli di frontiera” (art. 13, c. 2, lett. a), D. Lgs.286/98) e di un contestuale decreto di trattenimento presso il Centro diPermanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Torino - “Brunelleschi”. 4. In data 26 luglio 2021aveva luogo l’udienza di convalida del trattenimento, all’esito della quale ilGiudice di Pace convalidava il trattenimento presso il C.P.R. 5. In data 18 agosto 2021 la Questura di Torino chiedeva la prima proroga deltrattenimento di Moulahi , ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs, 286/98. All’udienza del 20 agosto 2021, la Questura di Torino chiedeva la proroga del trattenimento, segnalando che “in data 27.07.2021 il trattenuto aveva dichiarato dinon voler essere sottoposto all’accertamento sanitario tramite tamponemolecolare ostacolando in tal modo le operazioni di rimpatrio”. La difesa diMoulahi si opponeva alla proroga del trattenimento, richiamando il contenuto dellamemoria ed invocando la manifesta illegittimità deldecreto di espulsione adottato. 6. Con decreto reso in data 20 agosto 2021, il Giudice di Pace di Torino prorogava il trattenimento con la seguente motivazione:“… Ritenute fondate le motivazioni dellaQuestura di Torino che qui integralmente si richiamano, la P.A. si è attivata ed è in attesa di risposta;Letto l’art. 14, co. 5 T.U. 286/98 e successive modifiche PROROGA d i ulteriori giorni trenta il periodo di trattenimento del predetto straniero presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino”.7. Il provvedimento, pubblicatoil 20.8.2021 , è stat o impugnat o da MOULAHI Amin con ricorso per cassazione, affidato adue motivi. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., vizio di motivazione apparente, in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. e al provvedimento di proroga del trattenimento. Si evidenzia da parte del ricorrente che il provvedimento del Giudice di Pace di Torino - che aveva disposto la proroga del suo trattenimento -aveva riportato la seguente motivazione: “Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano. La P.A.si è attivata ed è in attesa di risposta”. Avverte il ricorrente che tale richiamo sarebbe statoeffettuato, attraverso una dicitura quasi interamente prestampata, circostanza che indicava l’acritica adesione del Giudice di Pace alle deduzioni della pubblica amministrazione ancora prima della loro esposizione, in un’inammissibile vanificazione d ell’effettività del giudizio. L’omissione appariva ancora più grave se si considera va che né il decreto impugnato, né il verbale di udienza conten evano repliche della pubblica amministrazione alle argomentazionidifensive, in particolare alla manifesta illegittimità del decreto di espulsionepresupposto. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 10, 13 D. Lgs. 286/98 , ed illegittimità della proroga del trattenimento per la manifesta illegittimitàdel decreto di espulsione presupposto, con erronea contestazione della fattispecie espulsiva. Si evidenzia che comunque la decisione impugnata sarebbe frutto di un’erroneainterpretazione degli artt. 10 e 13, D. Lgs. 286/98, in quanto il decreto di espulsione - presupposto del suo trattenimento – risulterebbe palesemente illegittimo in quanto adottato sulla base di una errata contestazione di fatto. Rileva il ricorrente che i l Prefetto di Imperia aveva emesso tale decreto in quanto si sarebbe sottratto “ai controlli di frontiera” (art. 13,c. 2, lett. a), D. Lgs. 286/98). Tale circostanza – precisa il ricorrente –sarebbe stata smentita da quanto riferito da egli ricorrente che aveva da to atto di essere stato soccorso in mare e fotosegnalato al momento dello sbarco, fatti in alcun modo contestati dalla pubblica amministrazione,ex art.115 c.p.c. In tali casi, come insegna la costante giurisprudenza dilegittimità, non ricorrerebbel’ipotesi dell’ingresso in sottrazione ai controlli di frontiera, poiché la fattispecie dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera,poteva essere integrata quando non fosse stato effettuato alcun contro llo sull'ingresso dello straniero nel territorio nazionale daparte delle autorità preposte. 3.1 I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati. In realtà, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicatole questioni sottoposte all'esame del giudice di merito nella propria memoria difensiva illustrata alla udienza fissata per la decisione sull'istanza di proroga, ovvero la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, presupposto per l’applicazione del trattenimento e delle sue proroghe. Osserva il Collegio che, a fronte delle articolate prospettazioni difensive del ricorrente, il Giudice di pace di Tornio, senza alcuna specifica motivazione, ha prorogato il trattenimento, utilizzando la seguente clausola di mero stile preventivamente predisposta: "Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano". Non vi è dubbio che a fronte del thema decidendum, come cristalizzatosi a seguito delle articolate deduzionisvolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, e non prendendo alcuna posizione sui punti sottoposti dal ricorrente alla sua attenzione. 3.2 Sul punto, va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322 ; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064). E ciò tenuto conto anche della specificità delle condizioni giustificative del trattenimento dello straniero previste dalla legge per la concessione delle diverse proroghe e della rigida predeterminazione dei tempi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14, comma 5) (così, Cass. 15647/2021). 3.3 Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di proroga, redatto su modulo prestampato non reca alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, senza dunque poter ricavare dallo stesso un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883). Alla ritenuta fondatezza dei motivi di ricorso consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal G.d.P. qui impugnato, ai sensi dell’art. 382, u.c., cod. proc. civ.,essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta.4. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di mer