Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38283/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 19/09/2018, appellata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli stessi sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti (art. 110, 81, 629, comma primo e secondo, cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e di norme processuali, oltre che vizio della motivazione perché omessa e mancante, oltre che contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione alla omessa citazione a giudizio degli imputati.

Tale omissione non aveva consentito la regolare partecipazione al giudizio degli stessi.

In tal senso il difensore evidenziava come - nonostante la regolare notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e dell'avviso per l'udienza preliminare presso il luogo di residenza, in mancanza di elezione di domicilio - il decreto che disponeva il giudizio, per ragioni sconosciute, era stato restituito al mittente con attestazione di "irreperibilità" dei destinatari, nonostante dai certificati anagrafici risultasse chiaramente la residenza dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] e del loro nucleo familiare nell'indirizzo in relazione al quale era stata attestata l'irreperibilità degli stessi.

Si eccepiva, quindi, la ricorrenza di nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., non rilevata né dal giudice di primo grado e tanto meno dalla Corte di appello.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme, oltre che travisamento dei fatti in ordine all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti a causa di una lettura esasperata e non obiettiva delle risultanze dibattimentali, attribuendosi così valenza penalistica ad una questione di carattere giuslavoristica, in mancanza di qualsiasi violenza o minaccia.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e di norme processuali, nonché vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o illogica quanto alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in presenza di una motivazione sostanzialmente apparente.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. il primo motivo di ricorso è fondato.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.

Questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato non presente all'udienza preliminare determina la nullità assoluta ed insanabile, ex art. 179 cod. proc. pen., degli atti del giudizio di primo grado e, conseguentemente, della sentenza di primo e di secondo grado, poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio e alla conoscenza della stessa imputazione, specificando tra l'altro che non gravano sull'imputato che intenda far valere tale vizio oneri aggiuntivi, quali l'allegazione della mancata conoscenza dell'atto o l'indicazione di elementi che consentano al giudice l'esercizio di poteri di accertamento "ex officio" (Sez. 5, n. 19716 del 18/03/2019, Tengattini, Rv. 276139-01).

Su questo tema si è, inoltre, opportunamente chiarito che il vizio non può ritenersi sanato dalla comunicazione del relativo avviso al difensore di fiducia, sulla base di una presunzione di regolare circolazione delle informazioni tra questi e il proprio assistito ed ipotizzando un onere di tempestiva segnalazione della omessa citazione a carico del difensore stesso (Sez. 6, n. 24025 del 02/03/2022, Pergolizzi, Rv. 283602-01).

Dalla documentazione prodotta dagli imputati e presente agli atti, consultabile in considerazione del vizio dedotto, è emerso senza alcun dubbio l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, e dunque la mancanza di una rituale vocatio in iudicium dei ricorrenti sin dal primo grado.

Nel caso in esame, le risultanze anagrafiche corroborate dal certificato rilasciato dal Comune di Cerignola indicano quale residenza la "Strada provinciale 75" e la notifica è stata perfezionata con la procedura della "irreperibilità del destinatario" e non invece secondo la procedura dalla "temporanea assenza del destinatario", mentre invece sarebbe stato necessario rinnovare le ricerche ed individuare a norma dell'art. 157 cod. proc. pen. il luogo di abitazione o quello in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, accertando la permanenza di un collegamento con tali luoghi.

Né il giudice di primo grado, né il giudice di appello hanno, difatti, verificato compiutamente la corretta instaurazione del rapporto giuridico processuale.

L'omissione di tale notificazione integra una nullità assoluta ed insanabile a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, Amato, Rv. 269028-01; Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402-01).

L'accertamento della regolare costituzione delle parti, poi, è un compito specificamente devoluto al giudice del dibattimento, secondo l'espressa previsione dell'art. 484, cod. proc. pen.

Ne discende l'annullamento di entrambe le sentenze di merito ed il rinvio del processo al Tribunale, per l'ulteriore corso del processo, a 3 k partire dalle incombenze di cui all'art. 484, cod. proc. pen., e dagli adempimenti eventualmente consequenziali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 19/09/2018, appellata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli stessi sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti (art. 110, 81, 629, comma primo e secondo, cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e di norme processuali, oltre che vizio della motivazione perché omessa e mancante, oltre che contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione alla omessa citazione a giudizio degli imputati. Tale omissione non aveva consentito la regolare partecipazione al giudizio degli stessi. In tal senso il difensore evidenziava come - nonostante la regolare notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e dell'avviso per l'udienza preliminare presso il luogo di residenza, in mancanza di elezione di domicilio - il decreto che disponeva il giudizio, per ragioni sconosciute, era stato restituito al mittente con attestazione di "irreperibilità" dei destinatari, nonostante dai certificati anagrafici risultasse chiaramente la residenza dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] e del loro nucleo familiare nell'indirizzo in relazione al quale era stata attestata l'irreperibilità degli stessi. Si eccepiva, quindi, la ricorrenza di nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., non rilevata né dal giudice di primo grado e tanto meno dalla Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme, oltre che travisamento dei fatti in ordine all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti a causa di una lettura esasperata e non obiettiva delle risultanze dibattimentali, attribuendosi così valenza penalistica ad una questione di carattere giuslavoristica, in mancanza di qualsiasi violenza o minaccia. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e di norme processuali, nonché vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o illogica quanto alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in presenza di una motivazione sostanzialmente apparente. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. il primo motivo di ricorso è fondato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. Questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato non presente all'udienza preliminare determina la nullità assoluta ed insanabile, ex art. 179 cod. proc. pen., degli atti del giudizio di primo grado e, conseguentemente, della sentenza di primo e di secondo grado, poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio e alla conoscenza della stessa imputazione, specificando tra l'altro che non gravano sull'imputato che intenda far valere tale vizio oneri aggiuntivi, quali l'allegazione della mancata conoscenza dell'atto o l'indicazione di elementi che consentano al giudice l'esercizio di poteri di accertamento "ex officio" (Sez. 5, n. 19716 del 18/03/2019, Tengattini, Rv. 276139-01). Su questo tema si è, inoltre, opportunamente chiarito che il vizio non può ritenersi sanato dalla comunicazione del relativo avviso al difensore di fiducia, sulla base di una presunzione di regolare circolazione delle informazioni tra questi e il proprio assistito ed ipotizzando un onere di tempestiva segnalazione della omessa citazione a carico del difensore stesso (Sez. 6, n. 24025 del 02/03/2022, Pergolizzi, Rv. 283602-01). Dalla documentazione prodotta dagli imputati e presente agli atti, consultabile in considerazione del vizio dedotto, è emerso senza alcun dubbio l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, e dunque la mancanza di una rituale vocatio in iudicium dei ricorrenti sin dal primo grado. Nel caso in esame, le risultanze anagrafiche corroborate dal certificato rilasciato dal Comune di Cerignola indicano quale residenza la "Strada provinciale 75" e la notifica è stata perfezionata con la procedura della "irreperibilità del destinatario" e non invece secondo la procedura dalla "temporanea assenza del destinatario", mentre invece sarebbe stato necessario rinnovare le ricerche ed individuare a norma dell'art. 157 cod. proc. pen. il luogo di abitazione o quello in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, accertando la permanenza di un collegamento con tali luoghi. Né il giudice di primo grado, né il giudice di appello hanno, difatti, verificato compiutamente la corretta instaurazione del rapporto giuridico processuale. L'omissione di tale notificazione integra una nullità assoluta ed insanabile a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, Amato, Rv. 269028-01; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402-01). L'accertamento della regolare costituzione delle parti, poi, è un compito specificamente devoluto al giudice del dibattimento, secondo l'espressa previsione dell'art. 484, cod. proc. pen. Ne discende l'annullamento di entrambe le sentenze di merito ed il rinvio del processo al Tribunale, per l'ulteriore corso del processo, a 3 k partire dalle incombenze di cui all'art. 484, cod. proc. pen., e dagli adempimenti eventualmente consequenziali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tr
Sentenza Cassazione n. 38283/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris