CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 17880/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 791-2023proposto da: M.T. S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il loroindirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente- avverso lasentenza n. 2999/2022della [OSCURATO:PERSONA] GRADO della CALABRIA,depositata i l 12 / 10 /20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/3/2024 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] M.T. S.p.A. (di seguito la Società) , in qualità di concessionaria per l'esazionedelle entrate patrimoniali del Comune di Rende, proponericorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva respinto l'appello della Società avverso la sentenza n. 806/2022 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza in accoglimento del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso avvisodi accertamento IMU 201 3 ; l’ente religiosoresiste con controricorso ; le partihanno da ultimo depositato memoria difensiva . [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con unico motivo la Società denuncia , in rubrica, « violazione di legge con riferimento all’ art. 360 n. 3 cpc, inrelazione agli artt. 2909 c.c e 324 c.p.c. nonché all’artt. 346 cpc.» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente confermato la sentenza impugnata, relativamente all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, sulla scorta dell’«efficacia espansiva del giudicato» che si era formato in relazione a sentenze precedentemente pronunziate «in altri giudizi inter partes all’esito dei quali …(la)… CTP …(aveva)… già dichiarato la sussistenza del diritto all’esenzione (cfr. sentenze n. 873/01/2015 del 27 maggio 2015 e n. 20/02/2017) » , lamentando, la ricorrente, che non era stato dimostra to il passaggio in giudicato delle pronunce, né era stata «accertata la identità dellasituazione oggettiva in atto nell’anno oggetto di imposizione rispetto a quelle ...con i precedenti invocati»; 1.2.la doglianza va accolta; 1.3.il giudicato al quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado fa riferimento è quello dato da due sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza che avevano riconosciuto l’esenzione dall’IMU relativamente almedesimo immobil e sulla scorta dell’accertamento in fatto relativo al «verbale di sopralluogo del 25.09.2019 … (da cui)… risulta(va)… che “gli immobili censiti in catasto al fg. 38, map. 100 (cat. catastale B/1 -[OSCURATO:PERSONA]) e al fg. 38, map. 1295, sub 1 (cat. catastale B/1 -[OSCURATO:PERSONA]) risulta …(va) no entrambi destinati ad allogg io dei seminaristi ed alla formazione del clero;il pala-cultura [OSCURATO:PERSONA] II, immobile di cat. B/5, censito in catasto al fg. 38, map. 782, sub 1, …(era)…invece, destinato alla realizzazione di convegni e seminari”»; 1.4. è dirimente evidenziare che il suddetto giudicato , anche ove dimostrata la sua sussistenza,non ostava all ’ autonoma valutazione della fattispecie oggetto del presente giudizio; 1.5. ègiurisprudenza costante di questa Corte, infatti, l’affermazione che il giudicato in materia tributaria fa stato solo in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass. n n . 31084/2019, 7417/2019, 1300/2018); 1.6. in particolare, in tema di ICI, si è affermato che la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità, fa stato con riferimento anche ad annualità diverse in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili (cfr. Cass. nn. 7417/2019, 1300/2018); 1.8. ilrequisito oggettivo per ottenere l’invocata esenzione dal tributo, che attiene alle modalità di esercizio dell’attività svolta nei locali, non costituisce una «qualità permanente» della struttura;1.9. le modalità di esercizio di una determinata attività, infatti, ben possono essere diverse se riferite a periodi di imposta diversi, in particolare se distanti nel tempo -nella fattispecie si tratta dell’IMU per l’anno 201 3 rispetto ad un sopralluogo eseguito nell’anno 2019- ( cfr. Cass. n. 13966/2016); 1.10. è opportuno, inoltre, evidenziare che la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento in fatto dei requisiti di esenzione, richiamando ilverbale di sopralluogo solo per rilevare che «sulla scorta di tale stato di fatto, in altri giudizi inter partes questa CTP ha già dichiarato la sussistenza del diritto all’esenzione», dovendo essere quindi esclusa la sussistenza di una doppia, autonoma ratio decidendi; 2. sulla scorta dei suesposti rilievi, va accolto il ricorso della Società con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per l’esame delle questioni rimaste assorbite, ed in particolare quello relativo alla sussistenza dei requisiti per l'esenzione dall'imposta , alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversacomposizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio