CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00175/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.633 cod. pen., ritenendo che non possa affermarsi la punibilità di chi subentra in una invasione già in atto - come nel caso di specie -, è manifestamente infondato poiché il giudice di appello, con argomenti logici e non incongrui, ha correttamente affermato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) che nessuna rilevanza assume la circostanza che il detentore precedente sia stato a sua volta occupante dell'edificio ad eccezione dell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia un titolo legittimo, assente rispetto alla vicenda in esame; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, oltre che reiterativo, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale «il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio. (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 01; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458 - 01); che, inoltre, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi ritenendo non prescritto il reato in considerazione degli atti del procedimento analiticamente indicati a pag. 5 della sentenza impugnata; osservato che il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 5-6 (dove si indica come ostativa all'applicazione della causa di non punibilità la lunga durata dell'occupazione) della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la dosimetria della pena comminata, è manifestamente infondato avendo il giudice di appello correttamente ritenuto la pena irrogata addirittura inferiore al minimo edittale a seguito dell'intervenuta modifiCa normativa dell'art. 633 cod. pen. atteso che, trattandosi di reato permanente, la disciplina applicabile in caso di modifiche legislative "in peius" non è quella del momento dell'inizio della condotta, che, perdurando, ricade sotto il regime meno favorevole della normativa sopravvenuta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R