CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19172/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Ercole- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 807/2021,depositata il 22 dicembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso percassazione avverso la sentenza definitiva della Corte di appello diNumero registro generale 10558/2022Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 19172/2026Data pubblicazione 11/06/2026Potenza, depositata il 22 dicembre 2021, che, in riforma della sentenzadel Tribunale di Melfi, li aveva condannati al pagamento in favore dellaAMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in via solidale, dellasomma di euro 23.630,27, oltre interessi, quali fideiussori delleobbligazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nel cui rapporto era poi subentrata la [OSCURATO:SOCIETA].,oggi odierna controricorrente) con la conclusione di un contratto diapertura di credito;- la Corte di appello, alla luce delle risultanze della consulenza tecnicad’ufficio, ha rideterminato in tale importo il credito in contestazioneprevia applicazione degli interessi nella misura legale, ritenendo nonsufficientemente determinati gli interessi convenzionali individuatimediante il rinvio al cd. uso piazza, ed escludendo qualsiasicapitalizzazione degli stessi;- ha, poi, considerato infondata l’eccezione di nullità della fideiussioneazionata in quanto contenente il limite dell’importo garantito esufficientemente determinata;- il ricorso è affidato a sei motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].p.a.;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1362cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che il credito incontestazione rientrasse tra quelli oggetto del contratto di cessione dicrediti in blocco concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]in quanto astrattamente qualificabile quale credito in sofferenza opartita incagliata di importo superiore a euro 100.000,00;- sottolineano, in proposito, che tale contratto prevedeva la cessionedi quei soli crediti che nella contabilità della banca risultavano iscritti al30 giugno 1996 tra le partite a sofferenza e ad incaglio con valoreNumero registro generale 10558/2022Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 19172/2026superiore a lire 100.000.000, per cui non assumeva rileDvaatan pzubab licalazio ne 11/06/2026possibilità di inquadrare in termini generali una partita di credito asofferenza e/o incaglio, essendo necessaria l'effettiva registrazione ditale partita come tale e con quelle caratteristiche nella contabilità dellabanca, alla data individuata;- con il secondo motivo deducono la violazione degli artt. 58 t.u.b. e111 Cost. per aver il giudice del gravame omesso di verificare che ilcredito in questione sarebbe stato probabilmente iscritto tra le partitea sofferenza e/o incaglio nella contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. al30 giugno 1996;- evidenziano che la condizione contabile prevista dal contratto dicessione – ossia, per l’appartenenza del credito tra quelli che nellacontabilità della banca cedente risultavano iscritti al 30 giugno 1996tra le partite in sofferenza o le partite incagliate con valore nominalesuperiore a lire 100 mln. – non poteva essere presunta ma andavainvece rigorosamente dimostrata dalla cessionaria con l’esibizione dellescritture contabile della banca cedente alla predetta data;- con il terzo motivo si dolgono della violazione dell’art. 115 cod. proc.civ., per aver la Corte di appello acquisito d’ufficio e fondato la suadecisione su documenti (su internet) mai prodotti dalle parti, quale laCircolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 della Banca d'Italia, da cui hatratto la definizione di sofferenza, in violazione del principio dispositivo;- con il quarto motivo lamentano la violazione dell’art. 111 cod. proc.civ. e «[OSCURATO:PERSONA] CASS. SS.UU. N. 2951DEL 2016 E CASS. SS.UU. n. 11377/2015», per aver la sentenzaimpugnata omesso di rilevare, anche officiosamente, il difetto dilegittimazione attiva e titolarità del rapporto controverso in capo allaS.[OSCURATO:SOCIETA].;- con il quinto motivo criticano la sentenza di appello per omesso esamedi un fatto decisivo e controverso del giudizio, consistente nellaindividuazione del blocco dei crediti ceduti in quelli che nella contabilitàNumero registro generale 10558/2022Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 19172/2026Data pubblicazione 11/06/2026della banca cedente risultavano iscritti al 30 giugno 1996 tra quelli insofferenza o a incaglio con valore nominale superiore a lire 100 mln.;- con l’ultimo motivo censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 345 cod. proc. civ. nella parte in cui ha ritenuto ammissibili gliestratti conto prodotti dalla banca solo con l’atto di appello;- i primi cinque motivi, esaminabili congiuntamente, sonoinammissibili;- la Corte territoriale ha ritenuto l’atto di cessione intervenuto tra laBanco di [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. era una cessione in bloccoriguardante partite in sofferenza e partite incagliate con valorenominale superiore a lire 100 mln., in quanto tale comprensivo anchedel credito in contestazione, il cui importo ammontava a lire 120 mln.e che andava qualificato quale credito in sofferenza, secondo ladefinizione del termine offerta dalla Banca d’Italia nella circolare n. 139dell’11 febbraio 1991, o, comunque, quale partita incagliata;- ha, poi, osservato che «la circostanza che il credito oggetto di causarientrasse tra quelli oggetto delle cessione [sic], non soltanto non èstato mai contestato dalle parti nel corso del giudizio, sin dal primogrado, nel quale si era già costituita [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA], ma è stato esplicitamente ammesso dalle parti,considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanoproposto appello incidentale, così come già aveva operato con l’appelloprincipale [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza non definitivadel Tribunale di Melfi 450/2006 (nel giudizio RG 674/2007 poi riunitoal giudizio RG 219/2017), nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] quale “titolare deicrediti di [OSCURATO:PERSONA] spa” … Si ribadisce che nella specie nonsoltanto è provata la inclusione del credito oggetto di causa nellacategoria di quelli oggetto di cessione, ma la titolarità del credito èstata esplicitamente riconosciuta dalle controparti»;- la statuizione della Corte di appello in ordine all’inclusione del creditoin contestazione tra quelli oggetto della cessione in blocco è, dunque,Numero registro generale 10558/2022Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 19172/2026Data pubblicazione 11/06/2026sostenuta da due autonome e distinte rationes decidendi: una prima,consistente nel fatto che il credito rientrava nella categoria di quellipresi in esame dal contratto di cessione; la seconda, individuata nelfatto che gli odierni ricorrenti non avevano contestato – e, anzi,avevano ammesso – che il contratto di cessione avesse quale suooggetto anche il credito controverso;- in questo caso, poiché ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere lasoluzione adottata, è onere del ricorrente di impugnarle entrambe, apena di inammissibilità del ricorso, in quanto la definitivitàdell’autonoma motivazione non aggredita rende irrilevante l'esame deimotivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idoneia determinare l'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. 14agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 11marzo 2019, n. 6985);- parte ricorrente non ha assolto a un siffatto, limitandosi a censuraresolo la prima ratio, quella della riconducibilità del credito incontestazione alla categoria di quelli oggetto del contratto di cessione,e non anche la seconda, vertente sulla non contestazione dellaappartenenza di tale credito tra quelli ceduti;- l’ultimo motivo è infondato;- la Corte di appello ha accertato che il giudizio era stato introdottoprima del 30 aprile 1995, per cui trovava applicazione l’art. 345 cod.proc. civ. nella formulazione anteriore alle modifiche operate con la l.26 novembre 1990, n. 353;- tale disposizione prevede che «Le parti possono proporre nuoveeccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovimezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo gradosi applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'art.92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio»;- correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto ammissibile laproduzione documentale effettuata dall’appellante con l’atto di appelloNumero registro generale 10558/2022Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 19172/2026Data pubblicazione 11/06/2026(cfr. Cass. 11 aprile 1987, n. 3616; Cass. 29 novembre 1986, n. 7070;Cass. 28 giugno 1984, n. 3823);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 maggio 2026.Il Presidente