CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mo - in composizionecollegiale e in funzione di Giudice dell'esecuzione - ritenendo trattarsi di reati commessi indifferenti contesti e privi del necessario tratto comune, ha disatteso la richiesta diunificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse diXXXXXXXXXXXXXXX, con riferimento ai reati giudicati mediante quattro sentenze(sentenza del Tribunale di Palermo del 23/10/2018, confermata dalla Corte di appello diPalermo il 29/01/2020 e passata in giudicato il 26/09/2020, di condanna per il reato cui agliartt. 624-625 comma 1 n. 2 cod. pen., commesso in Carini il 30/04/2018; sentenza delTribunale di Palermo del 25/07/2018, confermata dalla Corte di appello di Palermo il30/10/2020 e passata in giudicato il 13/07/2022, di condanna per il reato di cui agli artt. 624-625 comma 1 n. 2 cod. pen., commesso in Carini il 02/12/2017; sentenza del Tribunale diPalermo del 06/12/2021, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Palermo il04/07/2024 e passata in giudicato il 17/11/2024, di condanna per il reato di cui agli artt. 624-625 nn. 2 e 7-bis cod. pen., commesso in Carini il 26/09/2017; sentenza del Tribunale diPalermo del 13/07/2023, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Palermo il09/01/2025 e passata in giudicato il 25/05/2025, di condanna per i reati di cui agli artt. 707cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, commessi in Carini il 12/12/2018).2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, con atto a firma del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, a mezzo dei quali deduce vizi ex art. 606comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e contestuale vizio dimotivazione, in relazione all’art. 671 cod. proc. pen., nonché per erronea applicazione dellapreclusione processuale ed erronea applicazione della legge penale. La difesa si duole, inparticolare, dell’omessa considerazione dell’incidenza – nella preventiva programmazioneunitaria dei fatti giudicati – dello stato di tossicodipendente dell’interessato; i reati contro ilpatrimonio posti in essere – in ipotesi difensiva – si inseriva perfettamente nell’ambito di unprogetto volto a procurarsi le risorse utili per approvvigionarsi di sostanza stupefacente.3. Il ricorso è inammissibile.Invero, secondo costante insegnamento di questa Corte, lo stato ditossicodipendenza deve essere valutato quale elemento idoneo a giustificare la unicità deldisegno criminoso, con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti; ciò a patto,però, che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza, in vista dellaconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490).3.1. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente motivato inordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, non essendovi alcun elemento dacui fondatamente desumere una programmazione di carattere unitaria dei reati, i qualiappaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.3.2. Quanto alla specifica tematica afferente all’incidenza - sulla asseritaprogrammazione preventiva di carattere unitario - dello stato di tossicodipendenza nel qualeversava il soggetto, giova precisare come la genericità (rectius, la carenza) della deduzionecirca tale condizione, addotta solo in relazione al certificato esibito, assuma una valenzadirimente, a fronte della saldezza logica e argomentativa del tessuto motivazionale posto afondamento della decisione reiettiva, emergendo da questa una implicita esclusione dellarilevanza del fattore costituito dalla tossicodipendenza.Occorre anzitutto rifarsi, in tema, al principio fissato da Sez. 1, n. 50686 del18/09/2019, Raccichini, Rv. 277864 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di riconoscimentodella continuazione in fase esecutiva, viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevanteai fini della decisione il giudice dell'esecuzione che, a fronte di una specifica allegazionesullo stato di tossicodipendenza del condannato, supportata da deduzioni e documenti,escluda totalmente l'analisi di tale fattore dal discorso giustificativo ovvero lo svaluti senzaaddurre un'adeguata e logica spiegazione››; tale regola ermeneutica deve essere poilogicamente raccordata, però, con l’altro canone interpretativo dettato da Sez. 1, n. 881 del29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 – 01, che ha statuito quanto segue: ‹‹In temadi riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, non viola l'obbligo di motivazione sucircostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lostato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non siaaccompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essereconsiderato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d'ufficio ex art. 186, disp.Coniugando quanto si desume da tali principi, non vi è chi non rilevi come ladifesa introduca – mediante l’impugnazione in sede di legittimità - una nuova postulazione,che sostanzialmente non era stata specificamente veicolata attraverso l’istanza. Tale nuovadeduzione, inoltre, segue un precedente rigetto di altra domanda di unificazione sotto ilvincolo della continuazione, tra i reati oggetto delle sentenze sub 1 e sub 2, ora prospettaticome da riunirsi ai reati oggetto di due sentenze ulteriori, senza peraltro sostenerechiaramente che, almeno, il movente generato dalla tossicodipendenza risultasse dimostratoin alcuna delle sentenze indicate.3.3. Il ricorso - in disparte il tema della tossicodipendenza - risulta nel restomanifestamente infondato, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativalettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita inquesta sede (fra tante, si richiama Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo alcuna ipotesi di esonero - al versamento di una somma allaCassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.