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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09106/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdet-e-~ise-age-f>alti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino dell'8 aprile 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di rapina impropria. 1.1 IL ricorrente lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. 1.2 Il ricorrente propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen. per contrasto con l'art. 111 comma 7 e l'art. 117 comma 1 Cost. nella parte in cui prevede che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti all'albo della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 31 maggio 2021, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Manifestamente infondata è l'eccezione di legittimità costituzionale proposta, visto che attiene ad una precisa scelta legislativa; non può ravisarsi alcun contrasto con gli articoli 13, 24 e 111 comma 7 della Costiituzione, né con I previsioni dell'art. 6 poar.3 lett. b) della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, poiché l'esercizio del fondamentale diritto di difesa deve essere differenziato in relazione alle varie fasi e tipologie del processo, in modo tale da assicurare un livello di professionalità adeguato all'importanza ed alla difficoltà del giudizio. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdet-e-~ise-age-f>alti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino dell'8 aprile 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di rapina impropria. 1.1 IL ricorrente lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. 1.2 Il ricorrente propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen. per contrasto con l'art. 111 comma 7 e l'art. 117 comma 1 Cost. nella parte in cui prevede che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti all'albo della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 31 maggio 2021, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Manifestamente infondata è l'eccezione di legittimità costituzionale proposta, visto che attiene ad una precisa scelta legislativa; non può ravisarsi alcun contrasto con gli articoli 13, 24 e 111 comma 7 della Costiituzione, né con I previsioni dell'art. 6 poar.3 lett. b) della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, poiché l'esercizio del fondamentale diritto di difesa deve essere differenziato in relazione alle varie fasi e tipologie del processo, in modo tale da assicurare un livello di professionalità adeguato all'importanza ed alla difficoltà del giudizio. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DEPOSITA
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