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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25998/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catania, del 3 settembre 2025, di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata per il semestre 18 gennaio 18 luglio 2022, proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena in esecuzione a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] che, avverso il descritto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato personalmente denunciando vizio di motivazione, per essere stati concessi ) nel periodo oggetto della richiesta, permessi e per aver svolto nel medesimo periodo regolare attività lavorativa.

Rilevato che il ricorso per cassazione risulta presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente", impone che il ricorso sia sottoscritto, a penad'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). [OSCURATO:PERSONA], infatti, che, in calce al ricorso proveniente dalla Casa circondariale ove il detenuto era ristretto, vi è solo la sottoscrizione del condannato e che, quindi, l'impugnazione è affetta da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MRornm, .......... ()grji FUNZIO ILFUNzi OIZIARIO 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catania, del 3 settembre 2025, di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata per il semestre 18 gennaio 18 luglio 2022, proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena in esecuzione a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] che, avverso il descritto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato personalmente denunciando vizio di motivazione, per essere stati concessi ) nel periodo oggetto della richiesta, permessi e per aver svolto nel medesimo periodo regolare attività lavorativa. Rilevato che il ricorso per cassazione risulta presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente", impone che il ricorso sia sottoscritto, a penad'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). [OSCURATO:PERSONA], infatti, che, in calce al ricorso proveniente dalla Casa circondariale ove il detenuto era ristretto, vi è solo la sottoscrizione del condannato e che, quindi, l'impugnazione è affetta da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MRornm, .......... ()grji FUNZIO ILFUNzi OIZIARIO 2
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