CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 40854/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - in esito a giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20541 del 2014, solo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine ai restanti reati, in conseguenza dell'annullamento parziale della sentenza di secondo grado per intervenuta prescrizione relativamente al reato descritto al capo "RR" - riformava parzialmente, rideterminando la pena in sei anni e sei mesi di reclusione per i citati restanti reati, la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati predetti. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., criticando sia l'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato descritto al capo "RR", sia la determinazione della pena per tale reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorso, infatti, non tiene conto del fatto che il citato reato descritto al capo "RR" è stato già dichiarato estinto per prescrizione con la menzionata sentenza di questa Corte, e il trattamento sanzionatorio è -stato rideterminato correttamente per gli altri reati dalla sentenza della Corte di appello qui impugnata, recante l'eliminazione della frazione di pena che era stata inflitta per il reato estinto. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]