CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 ottobre 1977
Cassazione n. 49478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria (BAT) il 29/10/1977 [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il 9/11/1985 [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il 16/2/1977 [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il 12/2/1966 [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria 1'8/1/1982 [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il 24/10/1954 [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il 21/6/1978 [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il 6/7/1982 [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il 2/3/1982 avverso la sentenza del 1°/12/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, con rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel resto; rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1°/12/2021, la Corte di appello di Bari, pronunciandosi in sede di rinvio, determinava nella misura del dispositivo l'affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai delitti di cui alla contestazione. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: Lo russo: Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Premesso che la Corte di appello ha condannato il ricorrente per l'intero capo A), che contiene la contestazione sia della fattispecie associativa che di reati fine di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, dalla sentenza non si comprenderebbe quali episodi specifici sarebbero in effetti contestati, dato che gli originali capi di imputazione relativi proprio ai reati-fine (G e T) sarebbero stati stralciati e fatti oggetto di un diverso procedimento, come da verbali prodotti alla Corte di appello. Degli episodi di cui all'art. 73 riconosciuti in questa sede, peraltro, mancherebbe qualunque riferimento temporale o descrizione, così da non potersi ritenere che siano diversi da quelli oggetto (ormai) di un altro procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - La Corte di appello, nell'aumentare ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo A), la pena irrogata per la fattispecie associativa, non avrebbe steso alcuna motivazione quanto alle singole condotte che giustificherebbero la condanna anche per i reati fine. [OSCURATO:PERSONA] (ricorsi a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]): Preliminarmente si eccepisce l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2 e 26 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 111, comma 2, Cost. La Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato l'invito ad astenersi formulato nei confronti del presidente del [OSCURATO:PERSONA], che aveva presieduto il Tribunale del riesame nell'ambito del medesimo procedimento; vero è che in quell'occasione la posizione direttamente trattata sarebbe stata solo quella del coindagato [OSCURATO:PERSONA], ma altrettanto vero sarebbe che la decisione del gravame avrebbe coinvolto punti comuni anche al ricorrente, quali l'esistenza dell'associazione, il suo organigramma e l'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Negare il dovere di astensione al giudice che ha già conosciuto gli atti del procedimento, in sede cautelare, comporterebbe all'evidenza la violazione dei precetti costituzionali citati, così come dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU; violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La sentenza, in sede di rinvio, avrebbe riconosciuto al ricorrente la qualifica di promotore (diversa da quella di capo o organizzatore, ormai non più riscontrabili per giudicato endoprocedimentale), redigendo al riguardo una motivazione carente e viziata, dalla quale non emergerebbe affatto quel ruolo, per come definito dalla giurisprudenza di legittimità; tanto più, peraltro, considerando che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe entrato nei sodalizio in epoca ben successiva alla sua costituzione, e vi sarebbe rimasto soltanto per pochi mesi. Neppure le dichiarazioni dei collaboratori deporrebbero nel senso della rubrica, assegnando al ricorrente, piuttosto, un ruolo paritetico a quello di altri sodali imputati quali partecipi; - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto continuato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo A). Al riguardo, si rimanda a quanto già riportato per i ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi della medesima questione; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione, infine, sono dedotti con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato. La doglianza, già sollevata con il gravame ma assorbita dalla rilevata parziale nullità dei capo d'imputazione, risulterebbe palesemente fondata, anche alla luce della carenza motivazionale sul punto, in assenza di una attenta valutazione dei criteri che possono consentire il riconoscimento della condotta lieve. Con motivi aggiunti, [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la dedotta violazione degli artt. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., 24, 111, 117 Cost, 6 CEDU.[OSCURATO:PERSONA]: - Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza di motivazione. La Corte di appello avrebbe riformato la (precedente) sentenza assolutoria di secondo grado con motivazione viziata, perché apparente, senza procedere al nuovo esame degli atti richiesto da questa Corte in sede di annullamento con rinvio. In particolare, l'affermazione di responsabilità si fonderebbe soltanto sulle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peraltro estranei all'associazione), risultate palesemente generiche e contraddittorie, specie sul ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA]; nessun elemento specifico, tra quelli riferiti (e riportati nel ricorso), lo avrebbe infatti riconosciuto come appartenente al sodalizio, e la mera titolarità dell'autolavaggio ove il gruppo si sarebbe incontrato non costituirebbe argomento sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità. Specie, peraltro, in assenza di un qualunque atto di indagine relativo allo stesso luogo (intercettazioni, perquisizioni, sequestri, appostamenti), ed a fronte di una perquisizione domiciliare conclusasi in nulla (due telefoni ed un computer sequestrati, poi restituiti). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe reso interrogatorio, rispondendo a tutte le domande, e risulterebbe un soggetto incensurato; quel che avrebbe imposto un rigore motivazionale ben superiore a quello riscontrato; - mancata assunzione di prova decisiva. La Corte di appello non avrebbe accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, avanzata dalla difesa per escutere il geometra [OSCURATO:PERSONA]; questi aveva redatto una relazione tecnica sul locale autolavaggio, evidenziando l'assenza di qualunque sgabuzzino o studietto, invece riferito dai collaboratori come luogo di deposito dei provini o del denaro. Questa prova, dunque, avrebbe assunto un carattere decisivo al fine di escludere la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], andando ulteriormente a minare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 34, 36 cod. proc. pen., 111 e 117 Cost., con riguardo alla già richiamata questione dell'incompatibilità del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di appello in sede di rinvio. [OSCURATO:PERSONA]: - Preliminarmente si eccepisce l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2 e 26 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, 111, comma 2, 117, comma 1, Cost. Si tratta della stessa eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dai medesimi argomenti;- violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Si tratta della censura comune ai ricorsi precedenti, relativa alle condotte di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990, contenute nel capo A); si contesta, in particolare, che i soli episodi di cessione emersi sarebbero contenuti nei capi B) e C) della rubrica. Non sarebbe condivisibile, inoltre, il mero riferimento all'art. 74 ed al relativo giudizio di responsabilità, dato che lo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato assolto da questa imputazione sin dal primo grado; - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato. Si rimanda allo stesso motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], dall'identico tenore; - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado avrebbe riconosciuto l'aggravante soggettiva con motivazione apparente, ossia con il solo riferimento ai precedenti penali; la Corte di appello si sarebbe limitata a confermare questo argomento, pur a fronte di una censura che - richiamando la giurisprudenza di legittimità - aveva sottolineato l'insufficienza del dato oggettivo citato, risultando, piuttosto, necessario verificare se il nuovo reato - esaminato in rapporto ai precedenti - sia espressione di maggiore pericolosità sociale e capacità a delinquere; - il vizio di motivazione, infine, è lamentato con riferimento al trattamento sanzionatorio, giudicato eccessivo in considerazione dei due soli episodi di fornitura riscontrati nel capo A). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - Erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990; illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità dei ricorrenti, quanto al reato continuato contestato nel capo A), con motivazione avulsa dai motivi di gravame, oltre che fumosa: in particolare, non sarebbe stato indicato neppure un elemento tale da giustificare la pronuncia di colpevolezza, ed i fatti riconosciuti a carico sarebbero solo vagamente ipotizzabili, al più suffragati dalle dichiarazioni dei collaboratori ma non accertati, tanto da non essere riportati. La radicale mancanza di prova sul punto avrebbe imposto l'assoluzione dei ricorrenti, peraltro già condannati per la fattispecie associativa e nella quale, dunque, dovrebbe ritenersi assorbita ogni eventuale ulteriore condotta.[OSCURATO:PERSONA]: Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto continuato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo A). Si tratta della stessa censura proposta in diversi dei precedenti ricorsi, e sostenuta dai medesimi argomenti; la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ancora, sono dedotti con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato. Anche in questo caso, il motivo reitera quello già proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, con le stesse considerazioni a sostegno. [OSCURATO:PERSONA] 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover affrontare, in primo luogo, l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 34, comma 2, 36 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a comporre il collegio di merito, in sede di rinvio, del giudice che abbia composto il tribunale del riesame o dell'appello cautelare, concorrendo a decidere sulle relative impugnazioni, con la conseguente richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale. 4. La questione è irrilevante e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. 5. La giurisprudenza costituzionale, con indirizzo ormai assolutamente costante, ha ben precisato le condizioni in presenza delle quali la previsione dell'incompatibilità del giudice deve ritenersi costituzionalmente necessaria, a causa di una "attività pregiudicante" compiuta dallo stesso. 5.1. In primo luogo, presupposto di ogni incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima res iudicanda. In secondo luogo - benché l'architettura del rito penale richieda, in linea di principio, che le conoscenze probatorie del giudice si formino nella fase del dibattimento - non basta a generare l'incompatibilità la semplice conoscenza di atti anteriormente compiuti, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione di essi, strumentale all'assunzione di una decisione. In terzo luogo, tale decisione deve avere natura non «formale», ma «di contenuto»: essa deve comportare, cioè, valutazioni che attengono al merito dell'ipotesi dell'accusa, e non già al mero svolgimento del processo. Da ultimo, affinché insorga l'incompatibilità, è necessario che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento, essendo del tutto ragionevole che, all'interno di ciascuna delle fasi, resti preservata «l'esigenza di continuità e di globalità»: prospettiva nella quale il giudice chiamato al giudizio di merito non incorre in incompatibilità allorché compia valutazioni preliminari, anche di merito, destinate a sfociare in quella conclusiva, venendosi altrimenti a determinare una «assurda frammentazione» del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (tra le altre, sentenze nn. 16 del 2022, 153 del 2012 e 131 del 1996). 5.2. Tanto premesso, il [OSCURATO:PERSONA] di appello in sede di rinvio - decidendo sull'invito ad astenersi formulato alla Presidente, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per aver questa presieduto il Tribunale del riesame, anche quale giudice dell'appello cautelare, nei giudizi incidentali promossi da [OSCURATO:PERSONA] - ha rigettato la richiesta con una motivazione del tutto corretta e congrua, come tale non censurabile, in ragione dell'assenza del primo dei presupposti di incompatibilità sopra richiamati, ossia la medesimezza della res iudicanda. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] del riesame che aveva emesso l'ordinanza del 12/11/2015 si era pronunciato sulla fattispecie associativa di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e sulla violazione dell'art. 75, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, entrambe però estranee al giudizio di rinvio: come, infatti, la contestazione di cui all'art. 74 aveva visto definitivamente assolto lo [OSCURATO:PERSONA] già in primo grado, così l'altra era stata oggetto di analoga pronuncia di assoluzione nella prima sentenza di appello, nella parte esclusa dai giudizio rescissorio. Analogamente, l'ordinanza del 14/1/2016 del Tribunale del riesame, in veste di giudice dell'appello cautelare, aveva riguardato i capi B) e C) della rubrica, entrambi ancora estranei al giudizio di rinvio, perché addirittura oggetto di un diverso procedimento. 5.3. La Corte di appello, dunque, ha correttamente negato l'identità di res iudicanda tra i giudizi cautelari citati ed il giudizio rescissorio qui in esame, così rigettando la richiesta di astensione formulata nei confronti del Presidente del [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Con riguardo, poi, alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'identica eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 36 cod. proc. pen., è stata proposta dagli stessi in termini del tutto generici, tali da non consentire di apprezzarne l'eventuale fondatezza. La sentenza n. 27577 del 18/9/2020 di questa Corte, infatti, ha annullato con rinvio la decisione di appello - quanto ai due imputati - con riguardo alle condotte di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 contestate al capo A) (non rilevanti per l'eccezione in esame, perché estranee alle due ordinanze cautelari ritenute "pregiudicanti" dalle difese), all'assoluzione dal delitto associativo di cui al capo A) ([OSCURATO:PERSONA]) ed al ruolo effettivamente ricoperto nel sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]). Ebbene, si evidenzia che l'eccezione proposta non indica affatto in che termini i citati provvedimenti cautelari - si ribadisce, relativi al solo [OSCURATO:PERSONA] - conterrebbero valutazioni di merito anche su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con specifico riguardo alle contestazioni residue del giudizio rescissorio e nei rigorosi termini fissati dalla pronuncia rescindente, tali da ravvisare quell'attività "pregiudicante" delineata dalla giurisprudenza costituzionale nei termini sopra richiamati. Anche l'eccezione di incostituzionalità dedotta da questi due ricorrenti, dunque, deve essere ritenuta del tutto priva di rilevanza. 6. Con riguardo, poi, al merito, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato. 6.1. La Corte di appello ha innanzitutto ribadito il giudizio di piena attendibilità formulato sui collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella precedente sentenza di gravame (giudizio non superato dalla pronuncia della Quarta sezione di questa Corte), in forza del quale doveva dunque ritenersi provato che presso l'autolavaggio gestito dal ricorrente si riunissero abitualmente i componenti del sodalizio, e che in una piccola stanza all'interno del medesimo ambiente fossero riposti denari ricavati dallo spaccio, poi utilizzati per i successivi acquisti di stupefacente; un definitivo giudizio di attendibilità che, dunque, sopperisce alla mancanza di attività di indagine come quelle richiamate nel ricorso. Di seguito, la sentenza - anche riprendendo le considerazioni contenute nella pronuncia del G.i.p. - ha sottolineato che le condotte riferite al ricorrente non potevano essere qualificate nei termini della mera connivenza, come nella precedente decisione di appello, evidenziando, piuttosto, palesi caratteri di adesione al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, la Corte ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva ripetutamente messo a disposizione l'autolavaggio per gli incontri dei sodali (compreso il fratello Leonardo), garantendo loro riservatezza e copertura nei frangenti in cui venivano adottate decisioni rilevanti sotto il profilo organizzativo. Nessun elemento, peraltro, aveva dimostrato che tali incontri avvenissero a sua insaputa o contro la sua volontà, emergendo, piuttosto, che lo stesso imputato fungeva da intermediario tra gli associati, comunicando all'uno la necessità che l'altro lo incontrasse. I collaboratori, infatti, si erano espressi in termini di certezza quanto al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] conoscesse e condividesse le ragioni degli incontri e la natura delle attività illecite lì organizzate; lo stesso, peraltro, li svolgeva attività di custodia del denaro proveniente dallo spaccio ([OSCURATO:PERSONA] lo definisce "cassiere"), che - a richiesta del fratello Leonardo - veniva recuperato per l'acquisto di altra sostanza. In alcune occasioni, inoltre, il ricorrente aveva consentito che il fratello o altro sodale effettuassero in quella sede cessione di "provini" temporaneamente detenuti. 6.2. Con queste considerazioni - e nell'evidente inammissibilità di una rivalutazione nel merito, in questa sede, di quanto affermato dai collaboratori, come invece il ricorso richiederebbe, riportando diffusamente le stesse parole - la Corte di appello ha quindi riscontrato una piena adesione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, al quale aveva offerto il proprio costante contributo, agevolando e rafforzando l'operatività della stessa associazione al fine di commettere una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti. Così da escludere, dunque, quella connivenza non punibile riscontrata nella sentenza di appello del 10/7/2019 e che, per costante giurisprudenza, può essere ravvisata soltanto nel caso di una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza (tra le molte, Sez. 3, n. 41055 del 22/9/2015, Rapushi, Rv. 265167). Condotta, dunque, ben diversa da quella riscontrata a carico del ricorrente, con motivazione del tutto adeguata, tutt'altro che apparente ed ispirata a criteri di piena logicità. 6.3. Alle stesse conclusioni, di seguito, il [OSCURATO:PERSONA] giunge anche quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, quale la deposizione del geometra [OSCURATO:PERSONA] in ordine allo stato dei luoghi (l'autolavaggio) e, in particolare, all'esistenza di uno sgabuzzino o studiolo. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha infatti speso un argomento ancora logico ed immune da vizi, evidenziando che tutta la documentazione prodotta dalla difesa al riguardo (compresa una consulenza) non appariva risolutiva, sia perché non forniva un quadro d'insieme idoneo a smentire le dichiarazioni dei collaboratori, sia perché relativa ad un'epoca (2016) ben successiva a quella oggetto di contestazione (fino al maggio 2014), nel corso della quale, dunque, gli ambienti avrebbero potuto essere mutati. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 7. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limitati termini che seguono. 7.1. Richiamato quanto sopra con riguardo alla eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 36 cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] osserva che anche il secondo motivo - concernente il ruolo riconosciuto al ricorrente all'interno dell'associazione - è infondato. 7.2. La doglianza, infatti, trascura il contenuto della sentenza in esame, del tutto congruo e privo di illogicità manifeste, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] di appello - anche richiamando la prima, diffusa sentenza - ha descritto il ruolo preminente che il [OSCURATO:PERSONA] aveva all'interno dell'associazione, partecipando alle decisioni del gruppo, determinandone l'indirizzo, indicando i soggetti dai quali effettuare i ritiri di sostanza, così come i luoghi di spaccio. Lo stesso potere decisionale, ancora, emergeva dalla partecipazione agli utili prodotti dall'attività illecita (a lui riconosciuti già solo in ragione della sua posizione), dalla gestione dei rapporti con altri gruppi criminali, dal benestare che lui solo doveva fornire per le decisioni di maggior rilievo. Fino, addirittura, ad aumentare la quota fissata per il mantenimento di uno dei sodali ristretto in carcere ([OSCURATO:PERSONA]) e della sua famiglia, ad espressione di un ruolo di vertice non solo formale, ma effettivo. In tale contesto, è stato dunque correttamente riconosciuta al ricorrente la veste di promotore, che, per costante indirizzo di legittimità, spetta non solo a chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi (come ritenuto nell'impugnazione), ma anche a colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali (tra le altre, Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524; Sez. 3, n. 19655 del 27/4/2022, Romaneilo, non massimata; Sez. 5, n. 19317 del 20/1/2021, Aprano, non massimata). Quanto precede, peraltro, prescinde dal momento di ingresso nell'associazione rispetto alla data di costituzione della stessa, così come dalla durata dell'adesione al vincolo; a prescindere dal carattere evidentemente fattuale della circostanza, infatti, basti qui osservare - insieme ai Giudici del merito - che l'indiscussa posizione di vertice coperta dal [OSCURATO:PERSONA] assumerebbe una portata ancora più rilevante, nell'ottica del giudizio sulla pericolosità sociale, qualora davvero riferita ad un soggetto che avesse operato all'interno dell'associazione - già costituita - soltanto per un breve periodo. La sentenza pronunciata in sede di rinvio, pertanto, non merita censura con riguardo al ruolo apicale riconosciuto al ricorrente. 7.3. E' fondata, per contro, la terza doglianza proposta, con la quale si contesta la motivazione della sentenza - anch'essa scaturente dalla pronuncia n. 27577/20 di questa Corte Suprema - con riguardo al giudizio di responsabilità per il delitto di cui agii artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato nel corpo del capo A). A tale proposito, il [OSCURATO:PERSONA] di appello si è limitato a far seguire l'affermazione di colpevolezza alla già riconosciuta responsabilità per la fattispecie associativa, senza, tuttavia, individuare alcuno specifico episodio - di cui allo stesso articolo 73 - del quale l'ampio materiale istruttorio avesse dato sufficiente contezza. Nessuna motivazione integrativa, peraltro, può essere ravvisata nella sentenza di primo grado, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato ad affermare che "le argomentazioni sviluppate nell'apparato motivazionale che precede consentono, altresì, di ritenere il prevenuto colpevole anche del delitto continuato ex art. 73 D.P.R. n. 309/90 riflesso nel medesimo capo A) della rubrica." 7.4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, quanto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui all'articolo 73, d.P.R. citato, come contestati nel capo A). L'ulteriore questione posta nel ricorso, in punto di riqualificazione dello stesso articolo 73 nell'ipotesi attenuata di cui al comma 5, rimane evidentemente assorbita. 8. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tutti relativi, come da sentenza rescindente, al solo profilo della sussistenza dei delitto continuato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, all'interno del capo A) - debbono essere accolti per le stesse ragioni già individuate per [OSCURATO:PERSONA]. 9. In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], si osserva che la Corte di appello ha innanzitutto richiamato la sentenza di secondo grado del 10/7/2019, a mente della quale l'esistenza di un separato giudizio avente ad oggetto l'imputazione di quell'articolo 73, "pur essendo stata richiamata in sede di discussione (...) non è stata provata, sicché la Corte non è stata posta in condizioni di valutare la corretta configurabilità di un'ipotesi di ne bis in idem." A tale considerazione, poi, la sentenza in esame ha aggiunto che la contestazione dell'addebito di cui al capo A) è diversa da quella oggetto di altri giudizi (anche richiamati in altri addebiti non valutati nel presente processo); in particolare, la Corte di appello ha sottolineato - per [OSCURATO:PERSONA] (come per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - che la condotta ex art. 73 è "strettamente connessa alla pluriennale partecipazione al sodalizio, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - sulla quale sussiste ormai giudicato - consistita nella sistematica attività di acquisto e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina". Quel che, a giudizio della Corte di appello, non poteva di certo ridursi ai due singoli episodi diversamente contestati nei capi poi separati. 9.1. Queste considerazioni, a giudizio del [OSCURATO:PERSONA], meritano censura. In particolare, si osserva che il giudizio di responsabilità sulla fattispecie associativa - ormai definitivo - si basa su numerose fonti dichiarative (già ampiamente riportate nella sentenza di primo grado, pagg. 140 ss.), dalle quali emerge che il [OSCURATO:PERSONA] si occupava personalmente del confezionamento delle dosi, dei rifornimenti di sostanza, dell'organizzazione delle squadre di spacciatori e della ricezione degli incassi dai pusher, alla fine dì ogni giornata. Le stesse fonti, dunque, hanno provato la posizione apicale del ricorrente all'interno dell'associazione, ma non hanno saputo indicare neppure uno specifico episodio di cui all'art. 73 contestato nel capo A) e differente da quelli sub G) e T), oggetto di un diverso giudizio; una responsabilità, dunque, non ricavata autonomamente dalle pur numerose prove acquisite (dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ma meramente "derivata" dal giudizio sulla fattispecie associativa, come correttamente contestato nel ricorso.Lo stesso, dunque, deve essere accolto e la sentenza deve essere annullata con rinvio. 10. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati per le medesime considerazioni appena espresse, a fronte della stessa censura. Al riguardo, la Corte di appello ha rinviato ancora alle attendibili dichiarazioni dei collaboratori citati (oltre che di [OSCURATO:PERSONA]), dalle quali era emerso con evidenza il ruolo dei due ricorrenti nel contesto associativo (il primo anche quale organizzatore), ma non anche un numero indeterminato di condotte ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Come si legge nella sentenza di primo grado, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato con la disponibilità di 49 dosi di cocaina e della somma contante di 945,00 euro, oltre che di una ricetrasmittente. Ebbene, tutto ciò è stato correttamente valorizzato in sentenza a conferma di quella concreta attività illecita - gestita su scala non modesta - che costituiva l'"oggetto sociale" della fattispecie associativa di cui al capo A), senza, tuttavia, che il [OSCURATO:PERSONA] di merito abbia dato conto anche di eventuali e specifici reati-fine, contestati nel medesimo capo ed oggetto della sentenza di annullamento. 10.1. Anche in ordine a questi ricorrenti, dunque, la sentenza di appello - come quella di primo grado - ha fatto discendere la responsabilità per i delitti di cui all'art. 73 direttamente dalla riscontrata adesione alla fattispecie associativa, senza argomento aggiuntivo. Quel che, in particolare, emerge dalla generica considerazione - peraltro comune anche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui "la condotta in esame è strettamente connessa alla partecipazione pluriennale degli imputati all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - sulla quale sussiste ormai giudicato - consistita nella sistematica attività di acquisto e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che non poteva di certo ridursi a singoli episodi diversamente contestati." I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pertanto, debbono essere accolti, e la sentenza deve essere annullata con rinvio. 11. Per la medesima ragione, poi, debbono essere accolti anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che muovono la stessa contestazione appena esaminata in ordine alla motivazione sui reati fine di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, contestati nel capo A); l'identico argomento impiegato dalla Corte di appello, infatti, risulta censurabile per le considerazioni sopra espresse. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], peraltro, la sentenza si è limitata a rigettare la richiesta di riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73, senza considerare che tale questione era consequenziale all'eventuale riconoscimento - con adeguato argomento - dei reati-fine di cui all'art. 73. 12. L'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] è fondata nei limitati termini comuni ai precedenti ricorrenti.12.1. Con riguardo al primo motivo, che sollecita questa Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2 e 36 cod. proc. pen., si rimanda a quanto già esposto, attesa l'identità della questione. 12.2. In ordine, invece, alla seconda censura, ancora concernente la motivazione relativa agli episodi di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, contestati all'interno del capo A) (dal cui profilo associativo il ricorrente è stato assolto), l'impugnazione è fondata per le stesse ragioni già richiamate per altri imputati. 12.3. La Corte di appello, infatti, ha affermato che la condotta continuata di fornitura di cocaina al gruppo [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe dalle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e "va oltre i due episodi contestati nelle originarie imputazioni sub b) e c), che non costituiscono oggetto di cognizione della Corte". Una tale affermazione, tuttavia, risulta eccessivamente generica, specie se confrontata con quella - di cui alla sentenza di primo grado - secondo cui le dichiarazioni degli stessi collaboratori avrebbero dato conto di una attività di cessione "circoscritta verosimilmente a isolate forniture nell'intero arco di tempo monitorato, di certo, tanto il [OSCURATO:PERSONA] quanto lo [OSCURATO:PERSONA] riferiscono almeno di due distinte forniture di cocaina". 12.3. Ebbene, la Corte di appello supera tale affermazione sostenendo - nei termini appena richiamati - che, in realtà, gli episodi di cessione sarebbero più numerosi dei due contestati ai distinti capi B) e C); nessun elemento specifico, tuttavia, è riportato in sentenza sul punto, nessun adeguato richiamo istruttorio, così che la motivazione non risulta affatto congrua. 12.4. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla sussistenza dei reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, contestati nel capo A); rimangono assorbite le censure relative al possibile riconoscimento della fattispecie lieve ex comma 5, dell'art. 73 in oggetto e quella in tema di recidiva e trattamento sanzionatorio. 13. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato negli stessi termini più volte evidenziati. 13.1. Con riguardo al primo motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato nel capo A), valgano le medesime considerazioni già riportate - quanto alla stessa doglianza - in riferimento ad altri ricorrenti. 13.2. La Corte di appello, infatti, ha espressamente ricavato il giudizio di colpevolezza per questo reato dalla già irrevocabile affermazione di responsabilità per la fattispecie associativa, sostenendo, al riguardo, che "la condotta sistematica di spaccio attribuita al [OSCURATO:PERSONA] rappresenta il precipitato della sua partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di droga". Già il primo [OSCURATO:PERSONA], peraltro, sul punto si era limitato ad un argomento carente, affermando che "le argomentazioni sviluppate nell'apparato motivazionale che precede e la sicura dedizione del prevenuto al perseguimento dei fini del clan e nella movimentazione delle sostanze stupefacenti anche "pesanti" da smerciare consentono, altresì, di ritenere il predetto colpevole anche del delitto continuato ex art. 73 D.P.R. n. 309/90 riflesso nel medesimo capo A) della rubrica". 13.3. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio anche in ordine al [OSCURATO:PERSONA], risultando viziata la motivazione con riguardo all'eventuale individuazione di specifici episodi di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 citato, per come contestati nel capo A). La seconda doglianza proposta, con la quale si contesta - per la stessa fattispecie continuata - il mancato riconoscimento della ipotesi lieve di cui al comma 5 citato, rimane evidentemente assorbita. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitat