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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1024/2020

ECLI:EU:C:2020:765
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0940

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 1 o ottobre 2020 ( 1 ) Causa C‑940/19 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, [OSCURATO:PERSONA] de l’Ordre des [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] national de l’Ordre des Masseurs-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] national de l’Ordre des Infirmiers contro [OSCURATO:PERSONA] des Solidarités et de la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ministre [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 4 septies, paragrafo 6 – Normativa nazionale che istituisce un accesso parziale a talune professioni sanitarie»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione del paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( 2 ), come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») ( 3 ).

Tale disposizione consente per la prima volta l’accesso parziale a un’attività professionale nell’ambito di un sistema di riconoscimento reciproco delle qualifiche.

2. Se è vero che il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali è generalmente accettato come una delle grandi conquiste del mercato interno, è anche giusto osservare come esso non sia stato privo di difficoltà.

Una questione emersa, come l’esperienza ha dimostrato, è che all’interno di ogni Stato membro possono esistere diverse sottocategorie e specialità all’interno di varie professioni.

In molti casi questi particolari professionisti potrebbero non avere le qualifiche necessarie per poter ottenere il riconoscimento per l’intero ambito di attività di una professione in un altro Stato membro.

3. È per affrontare questo particolare problema che, come ora vedremo, il legislatore dell’Unione ha introdotto la nozione di accesso parziale per gestire queste sottocategorie e specialità.

Poiché la presente causa riguarda l’odontoiatria, gli igienisti dentali rappresentano un caso esemplificativo al riguardo.

Un igienista dentale qualificato che desideri esercitare in un altro Stato membro potrebbe scoprire di non essere autorizzato a farlo se non è qualificato anche come odontoiatra.

Nella direttiva più recente sul riconoscimento delle qualifiche professionali la disposizione riguardante l’accesso parziale intende affrontare questo problema.

4. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla Confédération nationale des Syndicats dentaires (confederazione nazionale dei sindacati dei dentisti), divenuta ora [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de France (Gli odontoiatri di [OSCURATO:PERSONA]), e da altre organizzazioni che rappresentano i professionisti del settore sanitario.

I convenuti in tale procedimento sono il [OSCURATO:PERSONA] des Solidarités et de la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della solidarietà e della sanità, [OSCURATO:PERSONA]), il [OSCURATO:PERSONA] de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ([OSCURATO:PERSONA] dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione, [OSCURATO:PERSONA]) e il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Le parti ricorrenti sostengono, in sostanza, che il governo francese ha agito illegittimamente nell’adozione di diversi atti normativi volti a trasporre le disposizioni della direttiva 2013/55 nel diritto interno francese.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2013/55

5. Il considerando 7 della direttiva 2013/55 così recita: «La direttiva 2005/36/CE si applica unicamente ai professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro.

Vi sono casi in cui, nello Stato membro ospitante, le attività interessate fanno parte di una professione con un ambito di attività più esteso che nello Stato membro di origine.

Se le differenze tra ambiti di attività sono così vaste da esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare le lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in presenza di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale.

Ciononostante, qualora vi siano motivi imperativi di interesse generale, quali definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella giurisprudenza concernente gli articoli 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e suscettibili di ulteriori evoluzioni, uno Stato membro dovrebbe poter rifiutare tale accesso parziale.

Questo può essere il caso delle professioni sanitarie se hanno implicazioni sulla salute pubblica o sulla sicurezza dei pazienti.

La concessione dell’accesso parziale dovrebbe avvenire senza pregiudizio del diritto delle parti sociali di organizzarsi».

2. Direttiva 2005/36

6. L’articolo 1 della direttiva 2005/36, rubricato «Oggetto», è così formulato: «La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato “Stato membro ospitante”), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati “Stati membri d’origine”) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

La presente direttiva definisce altresì le regole relative all’accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro».

7. L’articolo 4 della direttiva 2005/36, rubricato «Effetti del riconoscimento», dispone quanto segue: «1.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.

2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l’interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività coperte sono comparabili.

3. In deroga al paragrafo 1, l’accesso parziale a una professione nello Stato membro ospitante è garantito alle condizioni stabilite all’articolo 4 septies».

8. L’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, aggiunto con la direttiva 2013/55 e intitolato «Accesso parziale», così recita: «1.

L’autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l’accesso parziale, previa valutazione di ciascun singolo caso, a un’attività professionale sul proprio territorio unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d’origine l’attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale nello Stato membro ospitante; b) le differenze tra l’attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d’origine e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che l’applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante al fine di avere accesso all’intera professione regolamentata in detto Stato; c) l’attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante.

Ai fini della lettera c), l’autorità competente dello Stato membro ospitante prende in considerazione se l’attività professionale può essere esercitata autonomamente nello Stato membro d’origine.

2. L’accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l’obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

3. Le domande ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante sono esaminate conformemente al titolo III, capi I e IV.

4. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali nello Stato membro ospitante, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente al titolo II.

5. In deroga all’articolo 7, paragrafo 4, sesto comma, e all’articolo 52, paragrafo 1, l’attività professionale è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro d’origine una volta accordato l’accesso parziale.

Lo Stato membro ospitante può richiedere che tale titolo professionale sia utilizzato nelle lingue di tale Stato membro.

I professionisti che beneficiano dell’accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l’ambito delle proprie attività professionali.

6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis».

9. Conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, rubricato «Principio di riconoscimento automatico»: «Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. (...)».

B. Diritto francese

10. L’ordonnance du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (ordinanza 2017 sul riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore sanitario) è stata adottata al fine di recepire la direttiva 2013/55 nel diritto francese.

Essa ha introdotto gli articoli da L. 4002‑3 a L. 4002‑6 nel code de la santé publique (codice della salute pubblica).

11. L’articolo L. 4002-3 del codice della salute pubblica offre la possibilità di un accesso parziale a tutte le professioni sanitarie disciplinate dalla parte IV del medesimo codice, ivi comprese, di conseguenza, le professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.

12. [OSCURATO:PERSONA] du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (decreto n. 2017‑1520 del 2 novembre 2017, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore sanitario) è stato emanato per l’applicazione, in particolare, dell’articolo L. 4002‑3 del codice della salute pubblica.

Le ordinanze del [OSCURATO:PERSONA] des Solidarités et de la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della solidarietà e della salute) del 4 e 8 dicembre 2017 sono state emanate per dare attuazione al decreto n. 2017‑1520 del 2 novembre 2017.

III. Fatti del procedimento principale

13. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de France (Gli odontoiatri di [OSCURATO:PERSONA]) e le altre organizzazioni sopra menzionate hanno proposto, con diversi ricorsi, un’azione per eccesso di potere dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo, a seconda dei casi, l’annullamento, totale o parziale, del decreto n. 2017‑1520 del 2 novembre 2017, e/o l’annullamento del decreto del [OSCURATO:PERSONA] des Solidarités et de la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della solidarietà e della salute) del 4 dicembre 2017, e/o l’annullamento del decreto del medesimo ministro dell’8 dicembre 2017.

14. A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti hanno sostenuto, tra l’altro, che le citate disposizioni giuridiche nazionali includono illegittimamente nell’ambito dell’accesso parziale le professioni di cui al capo III del titolo III della direttiva 2005/36, vale a dire le professioni che beneficiano del meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.

15. Poiché queste diverse disposizioni si basano sull’ordinanza che recepisce la direttiva 2013/55 nell’ordinamento giuridico francese, il giudice nazionale ha ritenuto che la questione se il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 – aggiunto dalla direttiva 2013/55 – osti a che uno Stato membro preveda la possibilità dell’accesso parziale a una di tali professioni fosse quindi determinante per la soluzione della controversia.

IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

16. In tali circostanze, con decisione del 19 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 30 dicembre 2019, il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della [direttiva 2005/36] del 7 settembre 2005 escluda che uno Stato membro introduca la possibilità di un accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva».

17. Osservazioni scritte sono state presentate da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de France, dal [OSCURATO:PERSONA] national de l’Ordre des [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] national de l’Ordre des Infirmiers, dai governi francese, ceco e austriaco, nonché dalla Commissione europea.

18. Al termine della fase scritta del procedimento, la Corte ha ritenuto di essere sufficientemente edotta per statuire senza udienza di discussione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

V. Analisi

19. Seguendo la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza del 19 gennaio 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ( C‑330/03 , EU:C:2006:45 ) e, nel settore sanitario, la sentenza del 27 giugno 2013, Nasiopoulos ( C‑575/11 , EU:C:2013:430 ), il legislatore dell’Unione ha introdotto nella direttiva 2005/36 la nozione di «accesso parziale» a un’attività professionale.

Pertanto, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, l’autorità competente dello Stato membro ospitante deve ora, caso per caso e se sono soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione, concedere un accesso parziale a un’attività professionale sul suo territorio.

20. Tuttavia, il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 stabilisce che l’articolo 4 septies «non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis».

21. Con la sua questione, il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) chiede precisamente se il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 escluda un accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva.

22. Alla luce della formulazione delle disposizioni della direttiva in questione, del suo sistema e del suo schema complessivo, nonché degli obiettivi da essa perseguiti, ritengo che la Corte debba rispondere a tale questione in senso negativo.

Tale conclusione si basa sui seguenti motivi.

23. In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione del paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, occorre rilevare che, contrariamente ad altre disposizioni di tale direttiva, il legislatore ha utilizzato il termine «professionisti» invece di «professioni» ( 4 ).

Tale scelta di termini sembra senz’altro deliberata.

Mentre la proposta della Commissione non conteneva una disposizione come l’attuale paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, il Parlamento europeo ha proposto un emendamento per escludere dall’accesso parziale «determinate professioni» nel loro complesso e non caso per caso ( 5 ).

Tuttavia, il termine «professionisti» è stato preferito una volta raggiunto un accordo tra le istituzioni coinvolte nel processo legislativo.

24. Non essendovi nella direttiva 2005/36 alcuna definizione della nozione di «professionisti», la determinazione del significato e della portata di tale nozione deve essere stabilita, in forza di una costante giurisprudenza della Corte, sulla base del significato abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto nel quale esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito ( 6 ).

25. In tali circostanze, la scelta dei termini utilizzati nel paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 tende a limitare la portata della deroga prevista da tale disposizione ai professionisti – vale a dire alle persone che esercitano una delle professioni di cui ai capi II, III e III bis del titolo III della direttiva 2005/36 e che, in quanto tali, beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche professionali secondo le condizioni previste dalla direttiva – e non alla professione considerata nel suo insieme.

26. In secondo luogo, un’analisi dell’economia dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 conferma tale interpretazione, poiché una siffatta analisi contestuale, o approccio sistematico, implica che i paragrafi che compongono un articolo formano un insieme, le cui disposizioni non possono essere analizzate isolatamente ( 7 ).

27. In tale contesto, è fuor di dubbio che il primo paragrafo dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 stabilisce il principio dell’accesso parziale alle attività professionali e fissa le condizioni alle quali tale accesso parziale è autorizzato, mentre il secondo paragrafo prevede la possibilità di negare l’accesso parziale per motivi imperativi di interesse generale.

Il terzo e il quarto paragrafo illustrano poi la procedura secondo la quale le domande devono essere esaminate e il quinto paragrafo specifica con quale titolo deve essere esercitata l’attività professionale e quali informazioni devono essere fornite al destinatario del servizio.

Il sesto e ultimo paragrafo precisa poi che dette disposizioni dell’articolo 4 septies non sono applicabili ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis.

Da questa struttura si evince quindi chiaramente che l’ultimo paragrafo costituisce un’eccezione al principio enunciato nel primo paragrafo e inquadrato nei paragrafi successivi.

In quanto deroga al principio dell’accesso parziale, il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 deve quindi essere interpretato restrittivamente.

28. In terzo luogo, l’obiettivo perseguito dall’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 e, più in generale, da tale direttiva, conduce alla stessa interpretazione.

29. Per quanto riguarda lo scopo della direttiva 2005/36, come già stabilito dalla Corte, esso consiste nel consentire al titolare di una qualifica professionale che gli apre l’accesso a una professione regolamentata nel suo Stato membro d’origine di accedere, nello Stato membro ospitante, alla stessa professione per la quale egli è qualificato nello Stato membro d’origine ( 8 ).

30. Con riferimento all’obiettivo dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, si può aggiungere, in primo luogo, che la direttiva che ha introdotto tale disposizione – ossia la direttiva 2013/55 – è stata adottata sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, TFUE.

Tuttavia, emerge dal testo di detta disposizione che le direttive adottate su tale base mirano a facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli stabilendo norme e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di tali diplomi, certificati e altri titoli ( 9 ).

In secondo luogo, il considerando 7 della direttiva 2013/55 conferma che l’autorizzazione all’accesso parziale – per le professioni per le quali le differenze tra ambiti di attività nello Stato membro d’origine del professionista e nello Stato membro ospitante sono così vaste da esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare le sue lacune – rientra chiaramente in questo obiettivo di riconoscimento reciproco agevolato.

31. In tale contesto, sono del parere che l’armonizzazione delle qualifiche professionali necessarie per il riconoscimento automatico delle professioni il cui ambito di attività è chiaramente definito dalla direttiva – come i dentisti ( 10 )– non significa che alcuni Stati membri non accettino l’esercizio parallelo e autonomo di alcune delle attività che rientrano nella definizione di «professione armonizzata» ( 11 ).

Tuttavia, sarebbe contrario agli obiettivi summenzionati impedire a tali professionisti di esercitare in un altro Stato membro con il solo pretesto che tale attività è una di quelle che rientrano in un’altra professione con un ambito di attività più ampio.

32. Pertanto, a mio parere, l’introduzione dell’accesso parziale nella direttiva 2005/36 rende inapplicabile la giurisprudenza basata sulle direttive precedenti che non prevedevano la creazione di una categoria di professionisti non corrispondente ad alcuna delle categorie previste dalle direttive applicabili all’epoca ( 12 ).

33. Contrariamente a quanto sostenuto in un modo o nell’altro dai ricorrenti nel procedimento principale, non vedo come il fatto di autorizzare un accesso parziale per le attività comprese nelle professioni che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali ai sensi del titolo III, capi II, III e III bis, della direttiva 2005/36 sia contrario all’armonizzazione voluta dal legislatore.

Tale armonizzazione non impedisce che dette professioni possano consistere in attività diverse, eventualmente separabili, da un punto di vista oggettivo, dalle attività coperte dalla «professione armonizzata» e che possano, in quanto tali, essere esercitate in modo autonomo.

34. Per contro, una persona – il «professionista» nell’accezione del paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 – in possesso di tutte le qualifiche richieste per esercitare una delle professioni oggetto del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali deve necessariamente essere ammessa all’esercizio di tutte le attività contemplate dalla professione in questione.

In questo modo viene preservata l’efficacia – l’effetto utile – della direttiva 2005/36 e, a mio modo di vedere, il divieto di accesso parziale di cui al paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36.

35. Sebbene la direttiva 2005/36 tratti come un insieme ciascuna delle professioni le cui qualifiche sono armonizzate, essa riconosce tuttavia la realtà dell’esistenza, in molti Stati membri, di attività professionali distinte che ricadono sotto la rubrica di una medesima professione.

Queste attività professionali possono, naturalmente, comportare una corrispondente istruzione e formazione.

Invero, la direttiva 2005/36 non osta al fatto che, ad esempio, una formazione specializzata che non abbia la stessa denominazione di quelle elencate all’allegato V di detta direttiva sia aperta tanto a coloro che hanno portato a termine soltanto una formazione di medico di base, quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell’ambito della formazione di dentista di base ( 13 ), anche se, in tal caso, una formazione specializzata di tal genere non può condurre al rilascio del titolo di medico con formazione di base o del titolo di dentista con formazione di base ( 14 ).

36. In tali circostanze, sono del parere che, come per le altre professioni citate dalla Corte nelle sentenze del 19 gennaio 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ( C‑330/03 , EU:C:2006:45 ), e del 27 giugno 2013, Nasiopoulos ( C‑575/11 , EU:C:2013:430 ), qualora l’attività di cui trattasi sia oggettivamente separabile dall’insieme delle attività di una delle professioni coperte dal meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III di tale direttiva, l’effetto dissuasivo derivante dall’esclusione di ogni possibilità di accesso parziale sarebbe troppo rilevante perché sia bilanciato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi o da quanto richiesto per tutelare la salute ( 15 ).

37. In un simile caso, detti legittimi obiettivi possono essere raggiunti attraverso mezzi meno vincolanti, come l’obbligo di utilizzare il titolo professionale originario o il titolo di studio sia nella lingua in cui è stato ottenuto e nella forma originale che nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante ( 16 ).

Tale salvaguardia è ora espressamente prevista dall’articolo 4 septies, paragrafo 5, della direttiva 2005/36.

Il paragrafo 5 dell’articolo 4 septies aggiunge inoltre che i professionisti che beneficiano dell’accesso parziale devono indicare chiaramente ai destinatari del servizio l’ambito delle proprie attività professionali.

Inoltre, va ricordato che l’accesso parziale può essere concesso solo caso per caso e che gli Stati membri possono, in ogni caso, rifiutare l’accesso parziale per motivi imperativi di interesse generale, come la salute pubblica, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36.

38. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 non osta a che uno Stato membro preveda l’accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva.

VI. Conclusioni

39. Conformemente, alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) come segue: Il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, non osta a che uno Stato membro preveda l’accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) GU 2005, L 255, pag. 22 . ( 3 ) GU 2013, L 354, pag. 132 . ( 4 ) V., a titolo di confronto, l’articolo 6, lettera a), l’articolo 7, paragrafo 4, o l’articolo 10 della direttiva 2005/36. ( 5 )

V. la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM/2011/0883 definitivo) e l’emendamento 34 nel progetto di relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del 16 luglio 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno [2011/0435 (COD)]. ( 6 ) V., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑163/16 , EU:C:2018:423 , punto 20 ). ( 7 ) V., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑383/14 , EU:C:2015:541 , punto 25 ). ( 8 ) V., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, Angererer ( C‑477/13 , EU:C:2015:239 , punti 36 e 44 ). ( 9 ) V., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ( C‑330/03 , EU:C:2006:45 , punto 23 ). ( 10 ) Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2005/36 e ai fini di quest’ultima, «le attività professionali di dentista sono quelle definite al paragrafo 3 ed esercitate con i titoli professionali di cui all’allegato V, punto 5.3.2». ( 11 ) Un valido esempio al riguardo è la situazione degli igienisti dentali belgi citata dalla Commissione. ( 12 )

V. ordinanza del 17 ottobre 2003, Vogel ( C‑35/02 , EU:C:2003:570 , punti 28 , 30 e 31 ). ( 13 ) V., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] national de l’ordre des médecins ( C‑492/12 , EU:C:2013:576 , punto 39 ). ( 14 ) V., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] national de l’ordre des médecins ( C‑492/12 , EU:C:2013:576 , punto 40 ). ( 15 ) V., in tal senso, sentenze del 19 gennaio 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ( C‑330/03 , EU:C:2006:45 , punto 38 ), e del 27 giugno 2013, Nasiopoulos ( C‑575/11 , EU:C:2013:430 , punti 30 e 34 ). ( 16 ) V., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ( C‑330/03 , EU:C:2006:45 , punto 38 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0940 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 1 o ottobre 2020 ( 1 ) Causa C‑940/19 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, [OSCURATO:PERSONA] de l’Ordre des [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] national de l’Ordre des Masseurs-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] national de l’Ordre des Infirmiers contro [OSCURATO:PERSONA] des Solidarités et de la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ministre [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 4 septies, paragrafo 6 – Normativa nazionale che istituisce un accesso parziale a talune professioni sanitarie» I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione del paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( 2 ), come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») ( 3 ). Tale disposizione consente per la prima volta l’accesso parziale a un’attività professionale nell’ambito di un sistema di riconoscimento reciproco delle qualifiche. 2. Se è vero che il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali è generalmente accettato come una delle grandi conquiste del mercato interno, è anche giusto osservare come esso non sia stato privo di difficoltà. Una questione emersa, come l’esperienza ha dimostrato, è che all’interno di ogni Stato membro possono esistere diverse sottocategorie e specialità all’interno di varie professioni. In molti casi questi particolari professionisti potrebbero non avere le qualifiche necessarie per poter ottenere il riconoscimento per l’intero ambito di attività di una professione in un altro Stato membro. 3. È per affrontare questo particolare problema che, come ora vedremo, il legislatore dell’Unione ha introdotto la nozione di accesso parziale per gestire queste sottocategorie e specialità. Poiché la presente causa riguarda l’odontoiatria, gli igienisti dentali rappresentano un caso esemplificativo al riguardo. Un igienista dentale qualificato che desideri esercitare in un altro Stato membro potrebbe scoprire di non essere autorizzato a farlo se non è qualificato anche come odontoiatra. Nella direttiva più recente sul riconoscimento delle qualifiche professionali la disposizione riguardante l’accesso parziale intende affrontare questo problema. 4. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla Confédération nationale des Syndicats dentaires (confederazione nazionale dei sindacati dei dentisti), divenuta ora [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de France (Gli odontoiatri di [OSCURATO:PERSONA]), e da altre organizzazioni che rappresentano i professionisti del settore sanitario. I convenuti in tale procedimento sono il [OSCURATO:PERSONA] des Solidarités et de la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della solidarietà e della sanità, [OSCURATO:PERSONA]), il [OSCURATO:PERSONA] de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ([OSCURATO:PERSONA] dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione, [OSCURATO:PERSONA]) e il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Le parti ricorrenti sostengono, in sostanza, che il governo francese ha agito illegittimamente nell’adozione di diversi atti normativi volti a trasporre le disposizioni della direttiva 2013/55 nel diritto interno francese. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 2013/55 5. Il considerando 7 della direttiva 2013/55 così recita: «La direttiva 2005/36/CE si applica unicamente ai professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi sono casi in cui, nello Stato membro ospitante, le attività interessate fanno parte di una professione con un ambito di attività più esteso che nello Stato membro di origine. Se le differenze tra ambiti di attività sono così vaste da esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare le lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in presenza di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, qualora vi siano motivi imperativi di interesse generale, quali definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella giurisprudenza concernente gli articoli 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e suscettibili di ulteriori evoluzioni, uno Stato membro dovrebbe poter rifiutare tale accesso parziale. Questo può essere il caso delle professioni sanitarie se hanno implicazioni sulla salute pubblica o sulla sicurezza dei pazienti. La concessione dell’accesso parziale dovrebbe avvenire senza pregiudizio del diritto delle parti sociali di organizzarsi». 2. Direttiva 2005/36 6. L’articolo 1 della direttiva 2005/36, rubricato «Oggetto», è così formulato: «La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato “Stato membro ospitante”), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati “Stati membri d’origine”) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione. La presente direttiva definisce altresì le regole relative all’accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro». 7. L’articolo 4 della direttiva 2005/36, rubricato «Effetti del riconoscimento», dispone quanto segue: «1.   Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. 2.   Ai fini della presente direttiva, la professione che l’interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività coperte sono comparabili. 3.   In deroga al paragrafo 1, l’accesso parziale a una professione nello Stato membro ospitante è garantito alle condizioni stabilite all’articolo 4 septies». 8. L’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, aggiunto con la direttiva 2013/55 e intitolato «Accesso parziale», così recita: «1.   L’autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l’accesso parziale, previa valutazione di ciascun singolo caso, a un’attività professionale sul proprio territorio unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d’origine l’attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale nello Stato membro ospitante; b) le differenze tra l’attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d’origine e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che l’applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante al fine di avere accesso all’intera professione regolamentata in detto Stato; c) l’attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante. Ai fini della lettera c), l’autorità competente dello Stato membro ospitante prende in considerazione se l’attività professionale può essere esercitata autonomamente nello Stato membro d’origine. 2.   L’accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l’obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. 3.   Le domande ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante sono esaminate conformemente al titolo III, capi I e IV. 4.   Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali nello Stato membro ospitante, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente al titolo II. 5.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 4, sesto comma, e all’articolo 52, paragrafo 1, l’attività professionale è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro d’origine una volta accordato l’accesso parziale. Lo Stato membro ospitante può richiedere che tale titolo professionale sia utilizzato nelle lingue di tale Stato membro. I professionisti che beneficiano dell’accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l’ambito delle proprie attività professionali. 6.   Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis». 9. Conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, rubricato «Principio di riconoscimento automatico»: «Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. (...)». B. Diritto francese 10. L’ordonnance du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (ordinanza 2017 sul riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore sanitario) è stata adottata al fine di recepire la direttiva 2013/55 nel diritto francese. Essa ha introdotto gli articoli da L. 4002‑3 a L. 4002‑6 nel code de la santé publique (codice della salute pubblica). 11. L’articolo L. 4002-3 del codice della salute pubblica offre la possibilità di un accesso parziale a tutte le professioni sanitarie disciplinate dalla parte IV del medesimo codice, ivi comprese, di conseguenza, le professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali. 12. [OSCURATO:PERSONA] du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (decreto n. 2017‑1520 del 2 novembre 2017, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore sanitario) è stato emanato per l’applicazione, in particolare, dell’articolo L. 4002‑3 del codice della salute pubblica. Le ordinanze del [OSCURATO:PERSONA] des Solidarités et de la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della solidarietà e della salute) del 4 e 8 dicembre 2017 sono state emanate per dare attuazione al decreto n. 2017‑1520 del 2 novembre 2017. III. Fatti del procedimento principale 13. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de France (Gli odontoiatri di [OSCURATO:PERSONA]) e le altre organizzazioni sopra menzionate hanno proposto, con diversi ricorsi, un’azione per eccesso di potere dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo, a seconda dei casi, l’annullamento, totale o parziale, del decreto n. 2017‑1520 del 2 novembre 2017, e/o l’annullamento del decreto del [OSCURATO:PERSONA] des Solidarités et de la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della solidarietà e della salute) del 4 dicembre 2017, e/o l’annullamento del decreto del medesimo ministro dell’8 dicembre 2017. 14. A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti hanno sostenuto, tra l’altro, che le citate disposizioni giuridiche nazionali includono illegittimamente nell’ambito dell’accesso parziale le professioni di cui al capo III del titolo III della direttiva 2005/36, vale a dire le professioni che beneficiano del meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali. 15. Poiché queste diverse disposizioni si basano sull’ordinanza che recepisce la direttiva 2013/55 nell’ordinamento giuridico francese, il giudice nazionale ha ritenuto che la questione se il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 – aggiunto dalla direttiva 2013/55 – osti a che uno Stato membro preveda la possibilità dell’accesso parziale a una di tali professioni fosse quindi determinante per la soluzione della controversia. IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 16. In tali circostanze, con decisione del 19 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 30 dicembre 2019, il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della [direttiva 2005/36] del 7 settembre 2005 escluda che uno Stato membro introduca la possibilità di un accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva». 17. Osservazioni scritte sono state presentate da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de France, dal [OSCURATO:PERSONA] national de l’Ordre des [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] national de l’Ordre des Infirmiers, dai governi francese, ceco e austriaco, nonché dalla Commissione europea. 18. Al termine della fase scritta del procedimento, la Corte ha ritenuto di essere sufficientemente edotta per statuire senza udienza di discussione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. V. Analisi 19. Seguendo la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza del 19 gennaio 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ( C‑330/03 , EU:C:2006:45 ) e, nel settore sanitario, la sentenza del 27 giugno 2013, Nasiopoulos ( C‑575/11 , EU:C:2013:430 ), il legislatore dell’Unione ha introdotto nella direttiva 2005/36 la nozione di «accesso parziale» a un’attività professionale. Pertanto, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, l’autorità competente dello Stato membro ospitante deve ora, caso per caso e se sono soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione, concedere un accesso parziale a un’attività professionale sul suo territorio. 20. Tuttavia, il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 stabilisce che l’articolo 4 septies «non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis». 21. Con la sua questione, il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) chiede precisamente se il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 escluda un accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva. 22. Alla luce della formulazione delle disposizioni della direttiva in questione, del suo sistema e del suo schema complessivo, nonché degli obiettivi da essa perseguiti, ritengo che la Corte debba rispondere a tale questione in senso negativo. Tale conclusione si basa sui seguenti motivi. 23. In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione del paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, occorre rilevare che, contrariamente ad altre disposizioni di tale direttiva, il legislatore ha utilizzato il termine «professionisti» invece di «professioni» ( 4 ). Tale scelta di termini sembra senz’altro deliberata. Mentre la proposta della Commissione non conteneva una disposizione come l’attuale paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, il Parlamento europeo ha proposto un emendamento per escludere dall’accesso parziale «determinate professioni» nel loro complesso e non caso per caso ( 5 ). Tuttavia, il termine «professionisti» è stato preferito una volta raggiunto un accordo tra le istituzioni coinvolte nel processo legislativo. 24. Non essendovi nella direttiva 2005/36 alcuna definizione della nozione di «professionisti», la determinazione del significato e della portata di tale nozione deve essere stabilita, in forza di una costante giurisprudenza della Corte, sulla base del significato abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto nel quale esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito ( 6 ). 25. In tali circostanze, la scelta dei termini utilizzati nel paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 tende a limitare la portata della deroga prevista da tale disposizione ai professionisti – vale a dire alle persone che esercitano una delle professioni di cui ai capi II, III e III bis del titolo III della direttiva 2005/36 e che, in quanto tali, beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche professionali secondo le condizioni previste dalla direttiva – e non alla professione considerata nel suo insieme. 26. In secondo luogo, un’analisi dell’economia dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 conferma tale interpretazione, poiché una siffatta analisi contestuale, o approccio sistematico, implica che i paragrafi che compongono un articolo formano un insieme, le cui disposizioni non possono essere analizzate isolatamente ( 7 ). 27. In tale contesto, è fuor di dubbio che il primo paragrafo dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 stabilisce il principio dell’accesso parziale alle attività professionali e fissa le condizioni alle quali tale accesso parziale è autorizzato, mentre il secondo paragrafo prevede la possibilità di negare l’accesso parziale per motivi imperativi di interesse generale. Il terzo e il quarto paragrafo illustrano poi la procedura secondo la quale le domande devono essere esaminate e il quinto paragrafo specifica con quale titolo deve essere esercitata l’attività professionale e quali informazioni devono essere fornite al destinatario del servizio. Il sesto e ultimo paragrafo precisa poi che dette disposizioni dell’articolo 4 septies non sono applicabili ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis. Da questa struttura si evince quindi chiaramente che l’ultimo paragrafo costituisce un’eccezione al principio enunciato nel primo paragrafo e inquadrato nei paragrafi successivi. In quanto deroga al principio dell’accesso parziale, il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 deve quindi essere interpretato restrittivamente. 28. In terzo luogo, l’obiettivo perseguito dall’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 e, più in generale, da tale direttiva, conduce alla stessa interpretazione. 29. Per quanto riguarda lo scopo della direttiva 2005/36, come già stabilito dalla Corte, esso consiste nel consentire al titolare di una qualifica professionale che gli apre l’accesso a una professione regolamentata nel suo Stato membro d’origine di accedere, nello Stato membro ospitante, alla stessa professione per la quale egli è qualificato nello Stato membro d’origine ( 8 ). 30. Con riferimento all’obiettivo dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, si può aggiungere, in primo luogo, che la direttiva che ha introdotto tale disposizione – ossia la direttiva 2013/55 – è stata adottata sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, emerge dal testo di detta disposizione che le direttive adottate su tale base mirano a facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli stabilendo norme e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di tali diplomi, certificati e altri titoli ( 9 ). In secondo luogo, il considerando 7 della direttiva 2013/55 conferma che l’autorizzazione all’accesso parziale – per le professioni per le quali le differenze tra ambiti di attività nello Stato membro d’origine del professionista e nello Stato membro ospitante sono così vaste da esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare le sue lacune – rientra chiaramente in questo obiettivo di riconoscimento reciproco agevolato. 31. In tale contesto, sono del parere che l’armonizzazione delle qualifiche professionali necessarie per il riconoscimento automatico delle professioni il cui ambito di attività è chiaramente definito dalla direttiva – come i dentisti ( 10 )– non significa che alcuni Stati membri non accettino l’esercizio parallelo e autonomo di alcune delle attività che rientrano nella definizione di «professione armonizzata» ( 11 ). Tuttavia, sarebbe contrario agli obiettivi summenzionati impedire a tali professionisti di esercitare in un altro Stato membro con il solo pretesto che tale attività è una di quelle che rientrano in un’altra professione con un ambito di attività più ampio. 32. Pertanto, a mio parere, l’introduzione dell’accesso parziale nella direttiva 2005/36 rende inapplicabile la giurisprudenza basata sulle direttive precedenti che non prevedevano la creazione di una categoria di professionisti non corrispondente ad alcuna delle categorie previste dalle direttive applicabili all’epoca ( 12 ). 33. Contrariamente a quanto sostenuto in un modo o nell’altro dai ricorrenti nel procedimento principale, non vedo come il fatto di autorizzare un accesso parziale per le attività comprese nelle professioni che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali ai sensi del titolo III, capi II, III e III bis, della direttiva 2005/36 sia contrario all’armonizzazione voluta dal legislatore. Tale armonizzazione non impedisce che dette professioni possano consistere in attività diverse, eventualmente separabili, da un punto di vista oggettivo, dalle attività coperte dalla «professione armonizzata» e che possano, in quanto tali, essere esercitate in modo autonomo. 34. Per contro, una persona – il «professionista» nell’accezione del paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 – in possesso di tutte le qualifiche richieste per esercitare una delle professioni oggetto del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali deve necessariamente essere ammessa all’esercizio di tutte le attività contemplate dalla professione in questione. In questo modo viene preservata l’efficacia – l’effetto utile – della direttiva 2005/36 e, a mio modo di vedere, il divieto di accesso parziale di cui al paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36. 35. Sebbene la direttiva 2005/36 tratti come un insieme ciascuna delle professioni le cui qualifiche sono armonizzate, essa riconosce tuttavia la realtà dell’esistenza, in molti Stati membri, di attività professionali distinte che ricadono sotto la rubrica di una medesima professione. Queste attività professionali possono, naturalmente, comportare una corrispondente istruzione e formazione. Invero, la direttiva 2005/36 non osta al fatto che, ad esempio, una formazione specializzata che non abbia la stessa denominazione di quelle elencate all’allegato V di detta direttiva sia aperta tanto a coloro che hanno portato a termine soltanto una formazione di medico di base, quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell’ambito della formazione di dentista di base ( 13 ), anche se, in tal caso, una formazione specializzata di tal genere non può condurre al rilascio del titolo di medico con formazione di base o del titolo di dentista con formazione di base ( 14 ). 36. In tali circostanze, sono del parere che, come per le altre professioni citate dalla Corte nelle sentenze del 19 gennaio 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ( C‑330/03 , EU:C:2006:45 ), e del 27 giugno 2013, Nasiopoulos ( C‑575/11 , EU:C:2013:430 ), qualora l’attività di cui trattasi sia oggettivamente separabile dall’insieme delle attività di una delle professioni coperte dal meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III di tale direttiva, l’effetto dissuasivo derivante dall’esclusione di ogni possibilità di accesso parziale sarebbe troppo rilevante perché sia bilanciato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi o da quanto richiesto per tutelare la salute ( 15 ). 37. In un simile caso, detti legittimi obiettivi possono essere raggiunti attraverso mezzi meno vincolanti, come l’obbligo di utilizzare il titolo professionale originario o il titolo di studio sia nella lingua in cui è stato ottenuto e nella forma originale che nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante ( 16 ). Tale salvaguardia è ora espressamente prevista dall’articolo 4 septies, paragrafo 5, della direttiva 2005/36. Il paragrafo 5 dell’articolo 4 septies aggiunge inoltre che i professionisti che beneficiano dell’accesso parziale devono indicare chiaramente ai destinatari del servizio l’ambito delle proprie attività professionali. Inoltre, va ricordato che l’accesso parziale può essere concesso solo caso per caso e che gli Stati membri possono, in ogni caso, rifiutare l’accesso parziale per motivi imperativi di interesse generale, come la salute pubblica, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36. 38. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36 non osta a che uno Stato membro preveda l’accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva. VI. Conclusioni 39. Conformemente, alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) come segue: Il paragrafo 6 dell’articolo 4 septies della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, non osta a che uno Stato membro preveda l’accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) GU 2005, L 255, pag. 22 . ( 3 ) GU 2013, L 354, pag. 132 . ( 4 ) V., a titolo di confronto, l’articolo 6, lettera a), l’articolo 7, paragrafo 4, o l’articolo 10 della direttiva 2005/36. ( 5 ) V. la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM/2011/0883 definitivo) e l’emendamento 34 nel progetto di relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del 16 luglio 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno [2011/0435 (COD)]. ( 6 ) V., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑163/16 , EU:C:2018:423 , punto 20 ). ( 7 ) V., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑383/14 , EU:C:2015:541 , punto 25 ). ( 8 ) V., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, Angererer ( C‑477/13 , EU:C:2015:239 , punti 36 e 44 ). ( 9 ) V., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ( C‑330/03 , EU:C:2006:45 , punto 23 ). ( 10 ) Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2005/36 e ai fini di quest’ultima, «le attività professionali di dentista sono quelle definite al paragrafo 3 ed esercitate con i titoli professionali di cui all’allegato V, punto 5.3.2». ( 11 ) Un valido esempio al riguardo è la situazione degli igienisti dentali belgi citata dalla Commissione. ( 12 ) V. ordinanza del 17 ottobre 2003, Vogel ( C‑35/02 , EU:C:2003:570 , punti 28 , 30 e 31 ). ( 13 ) V., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] national de l’ordre des médecins ( C‑492/12 , EU:C:2013:576 , punto 39 ). ( 14 ) V., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] national de l’ordre des médecins ( C‑492/12 , EU:C:2013:576 , punto 40 ). ( 15 ) V., in tal senso, sentenze del 19 gennaio 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ( C‑330/03 , EU:C:2006:45 , punto 38 ), e del 27 giugno 2013, Nasiopoulos ( C‑575/11 , EU:C:2013:430 , punti 30 e 34 ). ( 16 ) V., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ( C‑330/03 , EU:C:2006:45 , punto 38 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1024/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris