CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27985/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ueo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ck;r ha concluso chiedendo (2,,,e9,2-1.J 4 ,<4.57,,. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Fermo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati a loro ascritti - di cui agli artt. 110-222 in relazione all'art. 216 comma 1 n. 1 L. Fall., ritenendoli non punibili ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen, ravvisata l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 219 comma 3 legge fall.. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona denunciano l'erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 131 bis, 63 cod. pen. e 222, 216 e 219 legge fall. Erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile la fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen., individuando la pena massima edittale in quella di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, come tale inferiore al limite edittale stabilito dall'art. 131 bis, giungendo a tale determinazione per la ritenuta operatività dell'attenuante di cui all'art.219 comma 3 legge fall., quale attenuante ad affetto speciale che consente la riduzione della pena fino ad un terzo. Si contesta in particolare che l'attenuante in parola sia ad effetto speciale in ossequio al disposto di cui all'art. 63, comma 3, cod. pen. che qualifica attenuante ad effetto speciale unicamente quella che comporta una diminuzione della pena superiore ad un terzo. Trattandosi di attenuante ordinaria, di essa, ai sensi dell'art. 131-bis, comma 4, non si sarebbe potuto tener conto ai fini della determinazione della pena utile ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata; il difensore dell'imputato ha chiesto rigettarsi il ricorso per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, ma per profilo diverso da quello denunciato dal Procuratore Generale. Ed invero, l'errore commesso dal giudice nella determinazione della pena massima edittale applicabile in relazione alla bancarotta fraudolenta non è consistito - a differenza di quanto si assume in ricorso - nella valorizzazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., ma nel calcolo della pena massima edittale risultante in virtù di tale applicazione. E' invero indubbio che ai fini del rispetto dei limiti di pena edittale previsti per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità deve considerarsi l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., sul presupposto che detta norma disciplina una circostanza ed effetto speciale. Essa infatti prevede una diminuzione di pena "fino al terzo" e non fino al massimo di un terzo, come desumibile dalla locuzione utilizzata dal legislatore, "fino al terzo" piuttosto che "fino a un terzo", alla quale lo stesso ricorre, di solito, per individuare l'entità massima della diminuzione (il legislatore ha voluto riferirsi, con l'articolo determinativo, non all'entità massima della diminuzione, ma al risultato massimo raggiungibile con lo scomputo di pena, ovvero, alla pena finale che è possibile ottenere, quale risultante dall'operazione aritmetica eseguita sulla pena base; rispetto alla pena base è, dunque, consentita una riduzione tale da condurre a una pena finale che risulti essere inferiore di due terzi rispetto a quella inizialmente considerata, prima della riduzione in parola (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 9722 del 30/01/2019; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018; Sez. 5, n. 15976 del 23/02/2015, Rv. 263247 -01). Ciò nondimeno rimane evidente che, poiché ai fini della verifica del superamento o meno del limite edittale previsto dall'art. 131-bis cod. pen. deve individuarsi la pena massima applicabile - nel caso di specie quella per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale - la riduzione per il riconoscimento di tale attenuante ad effetto speciale non può - comunque - che essere calcolata nella sua entità minima, che è pari ad un giorno (per tutte le attenuanti). Sicché, pur applicando la riduzione per l'attenuante in parola, che, come detto, deve essere quella minima di un giorno di reclusione, la pena massima edittale per il reato di cui all'art.216, comma 1, n. 1, legge fall., contestato all'imputato nel caso di specie, è ampiamente superiore al limite di cinque anni di reclusione previsto per l'applicazione della speciale causa di non punibilità dall'art. 131-bis, stesso codice (cfr. per una fattispecie analoga Sez. 3, n. 35591 del 11/05/2016, Rv. 267647 - 01). L'istituto della particolare tenuità del fatto non è quindi applicabile, quoad poenam, al reato di bancarotta fraudolenta attenuato dalla speciale tenuità del danno patrimoniale, perché in tal caso la pena è diminuita in misura non eccedente il terzo - e non è prevista una riduzione minima - con la conseguenza che essa va da un anno (ossia tre anni meno due terzi) a dieci anni meno un giorno di reclusione. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tri