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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13803/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata qualificazione dei fatti di cui all'imputazione ai sensi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della mancata applicazione di una pena sostitutiva.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La ricorrente in concreto non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che a pagina 3 si richiama legittimamente a quella di primo grado e che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto.

L'acclarata detenzione della quantità, comunque significativa, pari a mg 1597,84 di principio attivo di sostanza stupefacente di tipo hashish (pari a dosi 63,9), nonché l'inserimento quale vettore dello stupefacente all'interno di un carcere, è stato ritenuto dimostrativo dell'inserimento non occasionale dell'imputata nel circuito del narcotraffico e, quindi, della sua capacità di operare professionalmente in tale mercato.

Tali chiare circostanze sono state correttamente ritenute incompatibili con quelle valutazioni di minima o ridotta offensività penale della condotta che costituiscono il logico presupposto della riqualificazione invocata dalla difesa.

La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al principio secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Rv.2740769).

Va anche evidenziato che, seppure sia stata in talune occasioni riconosciuta la forma lieve del reato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta è stata superiore rispetto a quella del caso qui in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, come da sempre detto, per l'accertamento della stessa, è necessario fareriferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01).

4. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in relazione alla circostanza che lo stesso non si confronta con il giudizio di gravità dell'offesa arrecata e delle modalità della condotta, ritenute ostative della concessione del beneficio e che la Corte territoriale ha in modo evidente tratto da quanto più diffusamente argomentato appena prima in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. (quantità di stupefacente introdotta in istituto carcerario, intensità del dolo, modalità della condotta di occultamento della sostanza all'interno dell'orlo di un giaccone destinato al proprio compagno ristretto in carcere, precedente condanna per falsa testimonianza).

Si tratta di motivazione sufficientemente argomentata, nei cui confronti la ricorrente non adduce argomenti incisivi, limitandosi ad affermare in modo erroneo che difetti una motivazione.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P. P.Q.MGp.,Ne fl16 2026 [OSCURATO:PERSONA] '.Ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata qualificazione dei fatti di cui all'imputazione ai sensi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della mancata applicazione di una pena sostitutiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La ricorrente in concreto non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che a pagina 3 si richiama legittimamente a quella di primo grado e che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto. L'acclarata detenzione della quantità, comunque significativa, pari a mg 1597,84 di principio attivo di sostanza stupefacente di tipo hashish (pari a dosi 63,9), nonché l'inserimento quale vettore dello stupefacente all'interno di un carcere, è stato ritenuto dimostrativo dell'inserimento non occasionale dell'imputata nel circuito del narcotraffico e, quindi, della sua capacità di operare professionalmente in tale mercato. Tali chiare circostanze sono state correttamente ritenute incompatibili con quelle valutazioni di minima o ridotta offensività penale della condotta che costituiscono il logico presupposto della riqualificazione invocata dalla difesa. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al principio secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Rv.2740769). Va anche evidenziato che, seppure sia stata in talune occasioni riconosciuta la forma lieve del reato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta è stata superiore rispetto a quella del caso qui in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, come da sempre detto, per l'accertamento della stessa, è necessario fareriferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01). 4. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in relazione alla circostanza che lo stesso non si confronta con il giudizio di gravità dell'offesa arrecata e delle modalità della condotta, ritenute ostative della concessione del beneficio e che la Corte territoriale ha in modo evidente tratto da quanto più diffusamente argomentato appena prima in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. (quantità di stupefacente introdotta in istituto carcerario, intensità del dolo, modalità della condotta di occultamento della sostanza all'interno dell'orlo di un giaccone destinato al proprio compagno ristretto in carcere, precedente condanna per falsa testimonianza). Si tratta di motivazione sufficientemente argomentata, nei cui confronti la ricorrente non adduce argomenti incisivi, limitandosi ad affermare in modo erroneo che difetti una motivazione. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P. P.Q.MGp.,Ne fl16 2026 [OSCURATO:PERSONA] '.Ve