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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40055/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella emessa dal G.i.p. del locale Tribunale, che applicava all'indagato la misura custodiate per i reati di cui agli artt. 74, comma 1, d.P.R. 309 del 90, contestato al capo T), e per i reati di cui all'art. 73 stesso d.P.R., contestati ai capi X) e Y).

Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito sinteticamente illustrati. 1.1 Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in punto di gravità indiziaria in relazione al reato associativo.

La partecipazione associativa del ricorrente è desunta dalla commissione di reati fine, senza chiarire le ragioni per le quali essi debbano ritenersi commessi nell'interesse del sodalizio e quale attuazione del programma illecito.

La partecipazione associativa è fondata solo sui reati contestati al capo X), consistenti in 7 cessioni di modiche quantità di sostanza stupefacente, commesse nell'arco di 8 mesi, e nella realizzazione di una piantagione di marijuana, oggetto del capo Y) in concorso con [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto con il quale ha rapporti: ne consegue la mancanza di ogni elemento fondante l'addebito, risultando le condotte ispirate da un esclusivo interesse personale.

In ogni caso le cessioni avevano ad oggetto esigui quantitativi, riconducibili all'ipotesi di lieve entità e alla ipotesi associativa meno grave di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309 del 90, trattandosi di sodalizio composto solo da cinque persone con ristretta cerchia di acquirenti, destinataria di modici quantitativi di sostanze, spesso dì pessima qualità. 1.2 Con il secondo motivo denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per ì capi X) e Y).

Si evidenzia l'assenza di motivazione per mancata risposta alle censure difensive sulla scarsa chiarezza e indecifrabilità delle intercettazioni, sulla mancanza di riscontri, specie in relazione alla coltivazione, non essendo stato il Tassone mai localizzato nell'area della piantagione né il suo coinvolgimento emerge dalle intercettazioni. 1.3 Con l'ultimo motivo si censura il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari per mancanza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione in quanto i fatti risalgono a oltre tre anni e non risultano ulteriori condotte illecite. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al reato associativo, inammissibile nel resto per le ragioni di seguito illustrate.

2. Inammissibile per genericità è il secondo motivo con il quale si contesta la sussistenza della gravità indiziaria relativa ai reati fine.

In modo aspecífíco si contesta la scarsa chiarezza dei colloqui intercettati a fronte delle conversazioni, riportate nell'ordinanza, perfettamente decifrabili, nonostante i termini di copertura utilizzati, risultando il linguaggio di piana interpretazione specie per gli espliciti riferimenti al taglio e alle modalità di assunzione dello stupefacente, pacificamente individuabile in cocaina (v. pag.8 ordinanza).

Generica e manifestamente infondata è anche la denunciata mancanza di riscontri o di sequestri, invece, eseguiti nel corso delle indagini: decisivo è il sequestro eseguito 11 settembre 2018 a carico di [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di 4 involucri di cocaina, appena consegnatigli da [OSCURATO:PERSONA], e confermative dell'ipotesi accusatoria le dichiarazioni rese in ordine alla frequenza degli acquisti settimanali, al prezzo pagato e al fatto che il suo fornitore di nome Giuseppe si rifornisse a sua volta da altri due soggetti, pacificamente identificati nel Panetta e nel ricorrente in base alle conversazioni intercettate, che documentano le richieste di approvvigionamento loro rivolte da [OSCURATO:PERSONA] per soddisfare le richieste dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA].

Analogamente risultano del tutto infondate le censure relative al capo Y).

Anche per tale capo di imputazione le risultanze intercettative giustificano la valutazione della gravità indiziaria operata dal Tribunale, in quanto documentano la coltivazione di marijuana, la realizzazione della piantagione, l'impegno profuso dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], intenzionato a coinvolgere anche il Panetta.

Proprio il colloquio tra il ricorrente ed il coindagato, riportato nell'ordinanza (pag. 9), dà conto della non episodicità dell'iniziativa, stante il riferimento ad annualità precedenti.

E' peraltro, esplicita l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA], nel colloquio con il Chiera, di aver maturato esperienza specifica, avendo ricavato in passato oltre 60 kg di prodotto e buoni profitti o di "essere un produttore", nel colloquio con una donna, dimostrando particolare competenza e conoscenza del mercato, stante il riferimento ai prezzi di vendita praticati al nord, più remunerativi di quelli praticati al sud ed esplicita l'ammissione di aver lavorato nella piantagione durante la notte precedente al sequestro di 110 piante, eseguito il mattino del 19 luglio 2018 (pag. da 9 a 11 dell'ordinanza).

A fronte di tale ammissione del Tassone e dell'ammissione di trovarsi a Pazzano (pag. 11 ordinanza), confermate dal monitoraggio dell'autovettura tramite localizzatore satellitare e del telefono, dalle cautele utilizzate anche dal ricorrente prima di recarsi sul terreno, ma soprattutto degli espressi riferimenti del ricorrente alle attrezzature o materiale da portare ("la picchetta", "il diserbante") e alle attività da svolgere sul terreno ("vuole zappata bene, raffiniamo, un mattina possiamo anche fare l'orto, in un secondo momento perché dobbiamo fare veloce"), l'obiezione difensiva risulta priva di fondamento.

3. E' invece, fondato il motivo relativo al reato associativo e alla configurabilità dello stesso, risultando la motivazione sul punto assertiva e apparente.

L'ordinanza si limita a ricostruire i singoli reati fine e la pluralità delle cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA], acquirente quasi esclusivo di [OSCURATO:PERSONA], che si riforniva dal Panetta e dal ricorrente nonché da [OSCURATO:PERSONA], indicati come sodali nell'imputazione, senza, tuttavia, dar conto degli elementi costituivi dell'associazione.

I reati fine risultano commessi da [OSCURATO:PERSONA] alternativamente in concorso con il Panetta, con l'Aiello e con il ricorrente, senza che ne risulti chiarita la riconducibilità al gruppo e senza spiegare da quali elementi si ricavi il ruolo apicale del Panetta e del ricorrente e di coordinamento dell'attività di cessione affidata a [OSCURATO:PERSONA], sicché l'ipotesi accusatoria sembra fondata solo sulla serialità e stabilità nel tempo dell'attività illecita, dando per scontata la riconducibilità delle transazioni al gruppo, escludendo l'autonomia e la posizione concorrenziale dei canali di approvvigionamento alternativi, senza individuare gli elementi di raccordo tra gli stessi o tra i vertici del sodalizio, che riconducano ad unitario progetto e schema operativo le condotte illecite.

In realtà, ciò che emerge chiaramente dalle conversazioni intercettate è il ruolo gregario di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al Panetta (del quale è indubbia la costante disponibilità di notevoli quantitativi di cocaina e marijuana, confermata dal sequestro eseguito in occasione del suo arresto v. pag. 13 ordinanza), in quanto il Tassone ammetteva di non avere autonomia operativa, non potendo disporre dello stupefacente residuo senza ordine del Panetta, ma null'altro risulta per í rapporti tra questi e gli altri componenti del sodalizio.

Anche la posizione di vertice attribuita al ricorrente è fondata sul ruolo di fornitore stabile di [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento a dinamiche associative ed a rapporti con sodali diversi da [OSCURATO:PERSONA] per le consegne a [OSCURATO:PERSONA].

Analogamente, la riconducibilità della piantagione ad un interesse del gruppo è affermazione fondata solo sul proposito di [OSCURATO:PERSONA] dì coinvolgere il Panetta, della cui partecipazione al progetto però nulla risulta.

Le carenze di motivazione evidenziate e il mancato approfondimento dei profili indicati impongono l'annullamento dell'ordinanza in ordine al reato associativo, assorbita la valutazione in punto di esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuova valutazione sui temi segnalati.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al capo T), e rinvia per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309,co.7, c.p.p.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella emessa dal G.i.p. del locale Tribunale, che applicava all'indagato la misura custodiate per i reati di cui agli artt. 74, comma 1, d.P.R. 309 del 90, contestato al capo T), e per i reati di cui all'art. 73 stesso d.P.R., contestati ai capi X) e Y). Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito sinteticamente illustrati. 1.1 Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in punto di gravità indiziaria in relazione al reato associativo. La partecipazione associativa del ricorrente è desunta dalla commissione di reati fine, senza chiarire le ragioni per le quali essi debbano ritenersi commessi nell'interesse del sodalizio e quale attuazione del programma illecito. La partecipazione associativa è fondata solo sui reati contestati al capo X), consistenti in 7 cessioni di modiche quantità di sostanza stupefacente, commesse nell'arco di 8 mesi, e nella realizzazione di una piantagione di marijuana, oggetto del capo Y) in concorso con [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto con il quale ha rapporti: ne consegue la mancanza di ogni elemento fondante l'addebito, risultando le condotte ispirate da un esclusivo interesse personale. In ogni caso le cessioni avevano ad oggetto esigui quantitativi, riconducibili all'ipotesi di lieve entità e alla ipotesi associativa meno grave di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309 del 90, trattandosi di sodalizio composto solo da cinque persone con ristretta cerchia di acquirenti, destinataria di modici quantitativi di sostanze, spesso dì pessima qualità. 1.2 Con il secondo motivo denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per ì capi X) e Y). Si evidenzia l'assenza di motivazione per mancata risposta alle censure difensive sulla scarsa chiarezza e indecifrabilità delle intercettazioni, sulla mancanza di riscontri, specie in relazione alla coltivazione, non essendo stato il Tassone mai localizzato nell'area della piantagione né il suo coinvolgimento emerge dalle intercettazioni. 1.3 Con l'ultimo motivo si censura il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari per mancanza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione in quanto i fatti risalgono a oltre tre anni e non risultano ulteriori condotte illecite. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al reato associativo, inammissibile nel resto per le ragioni di seguito illustrate. 2. Inammissibile per genericità è il secondo motivo con il quale si contesta la sussistenza della gravità indiziaria relativa ai reati fine. In modo aspecífíco si contesta la scarsa chiarezza dei colloqui intercettati a fronte delle conversazioni, riportate nell'ordinanza, perfettamente decifrabili, nonostante i termini di copertura utilizzati, risultando il linguaggio di piana interpretazione specie per gli espliciti riferimenti al taglio e alle modalità di assunzione dello stupefacente, pacificamente individuabile in cocaina (v. pag.8 ordinanza). Generica e manifestamente infondata è anche la denunciata mancanza di riscontri o di sequestri, invece, eseguiti nel corso delle indagini: decisivo è il sequestro eseguito 11 settembre 2018 a carico di [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di 4 involucri di cocaina, appena consegnatigli da [OSCURATO:PERSONA], e confermative dell'ipotesi accusatoria le dichiarazioni rese in ordine alla frequenza degli acquisti settimanali, al prezzo pagato e al fatto che il suo fornitore di nome Giuseppe si rifornisse a sua volta da altri due soggetti, pacificamente identificati nel Panetta e nel ricorrente in base alle conversazioni intercettate, che documentano le richieste di approvvigionamento loro rivolte da [OSCURATO:PERSONA] per soddisfare le richieste dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente risultano del tutto infondate le censure relative al capo Y). Anche per tale capo di imputazione le risultanze intercettative giustificano la valutazione della gravità indiziaria operata dal Tribunale, in quanto documentano la coltivazione di marijuana, la realizzazione della piantagione, l'impegno profuso dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], intenzionato a coinvolgere anche il Panetta. Proprio il colloquio tra il ricorrente ed il coindagato, riportato nell'ordinanza (pag. 9), dà conto della non episodicità dell'iniziativa, stante il riferimento ad annualità precedenti. E' peraltro, esplicita l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA], nel colloquio con il Chiera, di aver maturato esperienza specifica, avendo ricavato in passato oltre 60 kg di prodotto e buoni profitti o di "essere un produttore", nel colloquio con una donna, dimostrando particolare competenza e conoscenza del mercato, stante il riferimento ai prezzi di vendita praticati al nord, più remunerativi di quelli praticati al sud ed esplicita l'ammissione di aver lavorato nella piantagione durante la notte precedente al sequestro di 110 piante, eseguito il mattino del 19 luglio 2018 (pag. da 9 a 11 dell'ordinanza). A fronte di tale ammissione del Tassone e dell'ammissione di trovarsi a Pazzano (pag. 11 ordinanza), confermate dal monitoraggio dell'autovettura tramite localizzatore satellitare e del telefono, dalle cautele utilizzate anche dal ricorrente prima di recarsi sul terreno, ma soprattutto degli espressi riferimenti del ricorrente alle attrezzature o materiale da portare ("la picchetta", "il diserbante") e alle attività da svolgere sul terreno ("vuole zappata bene, raffiniamo, un mattina possiamo anche fare l'orto, in un secondo momento perché dobbiamo fare veloce"), l'obiezione difensiva risulta priva di fondamento. 3. E' invece, fondato il motivo relativo al reato associativo e alla configurabilità dello stesso, risultando la motivazione sul punto assertiva e apparente. L'ordinanza si limita a ricostruire i singoli reati fine e la pluralità delle cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA], acquirente quasi esclusivo di [OSCURATO:PERSONA], che si riforniva dal Panetta e dal ricorrente nonché da [OSCURATO:PERSONA], indicati come sodali nell'imputazione, senza, tuttavia, dar conto degli elementi costituivi dell'associazione. I reati fine risultano commessi da [OSCURATO:PERSONA] alternativamente in concorso con il Panetta, con l'Aiello e con il ricorrente, senza che ne risulti chiarita la riconducibilità al gruppo e senza spiegare da quali elementi si ricavi il ruolo apicale del Panetta e del ricorrente e di coordinamento dell'attività di cessione affidata a [OSCURATO:PERSONA], sicché l'ipotesi accusatoria sembra fondata solo sulla serialità e stabilità nel tempo dell'attività illecita, dando per scontata la riconducibilità delle transazioni al gruppo, escludendo l'autonomia e la posizione concorrenziale dei canali di approvvigionamento alternativi, senza individuare gli elementi di raccordo tra gli stessi o tra i vertici del sodalizio, che riconducano ad unitario progetto e schema operativo le condotte illecite. In realtà, ciò che emerge chiaramente dalle conversazioni intercettate è il ruolo gregario di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al Panetta (del quale è indubbia la costante disponibilità di notevoli quantitativi di cocaina e marijuana, confermata dal sequestro eseguito in occasione del suo arresto v. pag. 13 ordinanza), in quanto il Tassone ammetteva di non avere autonomia operativa, non potendo disporre dello stupefacente residuo senza ordine del Panetta, ma null'altro risulta per í rapporti tra questi e gli altri componenti del sodalizio. Anche la posizione di vertice attribuita al ricorrente è fondata sul ruolo di fornitore stabile di [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento a dinamiche associative ed a rapporti con sodali diversi da [OSCURATO:PERSONA] per le consegne a [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, la riconducibilità della piantagione ad un interesse del gruppo è affermazione fondata solo sul proposito di [OSCURATO:PERSONA] dì coinvolgere il Panetta, della cui partecipazione al progetto però nulla risulta. Le carenze di motivazione evidenziate e il mancato approfondimento dei profili indicati impongono l'annullamento dell'ordinanza in ordine al reato associativo, assorbita la valutazione in punto di esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuova valutazione sui temi segnalati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al capo T), e rinvia per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309,co.7, c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di
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