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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38486/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia il 29 giugno 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 628, secondo comma, 582 e 585 cod. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto come furto con strappo.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze difensive reiterano censure disattese dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi, sindacabili in questa sede.

Ed invero, il Collegio d'appello, nel ritenere che la condotta violenta dell'imputato, che ha sferrato calci e pugni contro la persona offesa, facendola cadere a terra per vincerne la resistenza, fosse sussumibile nel delitto di rapina, si è conformato al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281 e n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558) secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, udienza del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA],/ cPA0r4erSLItT.

A [OSCURATO:PERSONA] 1 2 OT,T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia il 29 giugno 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 628, secondo comma, 582 e 585 cod. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto come furto con strappo. 3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive reiterano censure disattese dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi, sindacabili in questa sede. Ed invero, il Collegio d'appello, nel ritenere che la condotta violenta dell'imputato, che ha sferrato calci e pugni contro la persona offesa, facendola cadere a terra per vincerne la resistenza, fosse sussumibile nel delitto di rapina, si è conformato al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281 e n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558) secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA],/ cPA0r4erSLItT. A [OSCURATO:PERSONA] 1 2 OT,T
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