CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 51325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04HQLTS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto all'epoca, rilevando come lo stesso non avesse adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 581, comma 1-ter cod. proc. pen. che prevede che l'atto di impugnazione debba essere accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio finalizzata alla notifica del decreto di citazione a giudizio. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 156 cod. proc. pen.): si deduceva che nel caso di impugnazione proposta dal detenuto la domiciliazione obbligatoria dell'imputato presso la casa circondariale renderebbe non operativo l'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.; l'ordinanza impugnata sarebbe pertanto illegittima considerato che [OSCURATO:PERSONA] era detenuto al momento della proposizione dell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato 1.1. Il collegio riafferma che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 - 01). L'interpretazione, che si condivide, si fonda sulla valorizzazione della specialità della previsione contenuta nell'art. 156, comma 1 cod. proc. pen., che prevede che la notifica al detenuto debba essere "sempre" eseguita presso il luogo di detenzione rispetto a quella contenuta nel comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen.. Tale rapporto di specialità non si rinviene, invece, quando l'impugnante sia detenuto "in luogo diversi dagli istituti penitenziari": in tal caso infatti le notifiche devono essere effettuate secondo le regole ordinarie, derogate dall'art. 581,comma 1-ter, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023, Andrioli,Rv. 285146) 3. Nel caso di specie, come dedotto, la notificazione doveva essere eseguita presso il luogo di detenzione, ovvero la casa circondariale di Torino, dato che su Capua non incombeva l'onere di eleggere domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre