CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 15270/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 23037 del ruolo generale dell’anno 2019proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio Oggetto: tributi Iva2003 rimborso allegato in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2115 / 02 /18 depositata in data 19.07.2018 , non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 4011 / 06 /201 5 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso il provvedimento di diniego di rimborso Iva asseritamente versata in eccedenza per l’anno 2003; - in punto di diritto, la CTR ha osservato che l’appello dell’Ufficio era inammissibile essendo stato l’atto di gravame - da proporre , tenuto conto della sospensione per il periodo feriale, entro il termine perentorio del 30.10.2015 a fronte della sentenza di primo grado notificata a cura della società in data 25.08.2015 – notificato il 29.10.2015 alla società contribuente (presso la sede) e al suo legale rappresentante ma non al procuratore domiciliatario, risultato “irreperibile” all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] 33, con conseguente rinotifica nei confronti dello stesso, oltre i termini di legge,con atto del 5.11.2015, pervenuto al destinatario il 6.11.2015; -resiste con controricorsola società contribuente; Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 16,17 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 156, 291 e 330 c.p.c. per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello in quanto tardivamente notificato al difensore domiciliatariosebbene: 1) la tempestiva notifica dell’atto al difensore della società nel domicilio eletto nel ricorso introduttivo ([OSCURATO:PERSONA] 33, Paola) non fosse andata a buon fine per circostanze non imputabili all’Ufficio non avendo il difensore effettuato alcuna comunicazione di variazione del domicilio eletto; 2) l’Amministrazione avesse ripreso il procedimento notificatorio con immediatezza in data 5.11.2015 presso la nuova sede dello studiolegale in [OSCURATO:PERSONA] 1; 3) l’eventuale nullità della notifica fosse stata sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla costituzione della parte contribuente; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 49,16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello dando rilievo soltanto alla mancata tempestiva notifica dell’atto di gravame nei confronti del difensore domiciliatario senza considerare la validità della tempestiva notifica dell’atto di gravame alla parte personalmente ( nelle mani del legale rappresentante della società)attesa la previsione di cui a gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546/92 in ordine alla “consegna a mani proprie” dell’atto;-il secondomotivo è fondato con assorbimento del primo; -la notifica effettuata alla partepersonalmente, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, prevale sulla elezione di domicilio anche in grado di appello (Cass., sez. un., n. 14916/2016; Cass. sez.un., 13654/2011; Cass., 18settembre 2020, n. 19451; Cass., 21 ottobre 2020, n. 22909; Cass., 28 ottobre2019, n. 27583; Cass., 13 novembre 2018, n. 29107; Cass., 25 settembre 2019,n. 23881; Cass. sez. 5, n. 21544 del 2021); -invero, la disciplina speciale di cui all'art. 17, comma 1 ("Le notificazioni sonofatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della costituzione ingiudizio") e 2, del d.lgs. 546/1992 ("L'indicazione della residenza o della sede o l'elezione di domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo")vale solo per i giudizi di merito tributari, ma non per il giudizio di cassazione, ove trova applicazione l'art. 330 c.p.c. -"si notifica , ai sensi dell'art. 170, presso il procuratore costituito o n ella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per ilgiudizio " -(Cass., 4233 del 2017; Cass., sez.un., 14916 del 2016); -l'art. 17 d.lgs. 546/1992 costituisce eccezione alla disposizione di cui all'art. 170 c.p.c., sicché è applicabile anche alla notif icazione del ricorso in appello, mentre l'art. 330 c.p.c. si applica al ricorso per cassazione (Cass., 4233/2017, inmotivazione); -conseguentemente, con riferimento al testo dell’art. 17 cit., ritiene la Corte che si debba dare qui continuità all'orientamento già espresso (Cass. Sez. 5,Sentenza n. 1528 del 20/01/2017) secondo il quale nel processo tributario, con riguardo al luogo delle notificazioni, l'art. 17 del d. lgs.n. 546 del 1992 fa in ogni caso salva la "consegna in mani proprie", per cui deve considerarsi valida, anche in presenza di un'elezione didomicilio, la notifica eseguita in tal modo, da identificarsi non solo con quella ex art. 138 c.p.c., ma anche con tutte le altre notificazioni exart. 140 c.p.c. o a mezzo del servizio postale, a seguito delle qualil'atto venga comunque consegnato a mani del destinatario; proprio inapplicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rituale la notifica dell'appello effettuata non presso il difensore, ma a mani proprie dellaparte (Cass. n. 29550 del 2018); -nella sentenza impugnata la CTR non si è attenuta ai suddetti principi per avere dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio stante l’asserita tardiva notifica dell’atto di gravame nei confronti del procuratore domiciliatario sebbene, come dalla stessa Commissione accertato in punto di fatto, l’appello fosse stato notificato tempestivamente (il 29.10.2015) al legale rappresentante della società contribuente; - in conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, assorbito il primo,con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tr