CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2021
Cassazione n. 40592/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza in data 15 dicembre 2020 [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver riportato dodici sentenze di condanna, di essere stato condannato all'ergastolo per reati Commessi nel 1989 e nel 2009 e che, nei giudizi di cognizione, era già stata riconosciuta la continuazione fRa alcuni reati, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze nn. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 della "visura storica" e la conseguente retrodatazione dell'inizio dell'esecuzione al 1989. In via subordinata, premesso che il primo ergastolo (per fatti commessi nel 1989) era stato inflitto con sentenza irrevocabile il 19 ottobre 2012, con custodia cautelare sofferta dal 2 febbraio 2008 al 16 luglio 2008, e che il secondo ergastolo (per fatto commesso nel 2009) era stato inflitto con sentenza irrevocabile 1'8 giugno 2016, con custodia in carcere iniziata il 25 febbraio 2010, e rilevato che l'ultimo provvedimento di cumulo aveva stabilito la decorrenza del secondo ergastolo dal 16 dicembre 2010, aveva sostenuto che la decorrenza del secondo ergastolo doveva risalire al 25 febbraio 2010 e che doveva essere recuperata la custodia sofferta nell'anno 2008, sia per la continuazione tra i due omicidi sia perché il secondo ergastolo era stato inflitto per omicidio commesso prima che divenisse definitiva la condanna per il primo omicidio. Con ordinanza depositata in data 29.3.2021 la Corte di assise di Brindisi, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai delitti di omicidio, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che le sentenze di condanna avevano avuto riguardo, da una parte, a omicidi commessi nell'anno 1989 e aventi matrice mafiosa e, dall'altra, a omicidio commesso nel 2009 per sanzionare la condotta privata della vittima. Il proposito del secondo omicidio era sorto in prossimità della sua esecuzione, sibbene anche in passato il Pasimeni avesse maturato motivi, di natura personale, di avversione verso la vittima. Con riguardo agli altri reati, l'ordinanza, dato atto dei dati fattuali relativi a ciascuno, ha rilevato che alcuni erano stati già uniti nel vincolo della continuazione (i reati di cui alle sentenze nn. 5 e 6), mentre gli altri, vuoi per la diversità di bene giuridico vuoi per la distanza cronologica, risultavano essere frutto di distinte deliberazioni criminose. Quanto all'ulteriore istanza di retrodatazione della decorrenza dell'ergastolo, essa, respinta la richiesta di riconoscimento della continuazione, non risultava fondata.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione che aveva negato il riconoscimento della continuazione, da una parte, tra i reati di omicidio (condanne nn. 13 e 18) e dall'altra, fra i residui reati (condanne nn. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16). Quanto agli omicidi, il collaboratore Penna aveva precisato che Pasimeni sin dal 1990 aveva deliberato l'omicidio di Salati, poi commesso nel 2009, e la sentenza di primo grado aveva affermato che l'omicidio Salati era stato concepito sin dal 1990. Quanto ai residui reati, si rappresenta che Pasimeni era stato al vertice della sacra corona unita sin dalla fine degli anni '80 e dunque si era rappresentato tutti i reati successivi collegati al ruolo associativo. Con il secondo motivo viene denunciata la assenza di motivazione sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati di omicidio e i residui reati e sulla richiesta di far decorrere il secondo ergastolo dal 25 febbraio 2020 e di "recupero" della custodia cautelare sofferta nel 2008. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alla omessa risposta sulla richiesta di rideterminazione della pena dell'ergastolo, e, quindi, sul punto va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Nel resto, il ricorso è infondato e va respinto. 1. Con riguardo alla decisione che ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione i tre motivi di ricorso propongono, sotto diversi profili, censura motivazionale. 1.1. Quanto ai reati di omicidio, la censura motivazionale riguarda il travisamento dell'accertamento compiuto, nel giudizio di cognizione, circa il movente dell'omicidio commesso nell'anno 2009, movente da individuare nel rancore che, per motivi personali, Pasimeni aveva iniziato a nutrire nei confronti della vittima sin dall'anno 1990. Il motivo è infondato.Sul punto, l'ordinanza impugnata ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva dato atto che il collaboratore Penna aveva riferito che assai risalente era l'avversione del Pasimeni nei confronti del Salati, assassinato nell'anno 2009, in quanto già nell'anno 1990 Pasimeni, per motivi personali, aveva pensato di uccidere Salati, proposito dal quale poi era receduto. L'ordinanza ha quindi rilevato che l'omicidio era stato eseguito nel 2009 sulla base di uno specifico ed ulteriore movente, diverso quello sorto nell'anno 1990. Il giudice dell'esecuzione, dunque, si è confrontato con il dato indicato dalla difesa, giungendo alla conclusione che, in realtà, l'omicidio era stato deliberato in prossimità della sua esecuzione sulla base di un motivo determinante sorto in quel contesto, mentre risalente all'anno 1990 era la personale avversione di Pasimeni nei confronti della vittima, dato che non può far risalire a quell'anno la deliberazione dell'omicidio commesso nell'anno 2009. 1.2. Con riguardo agli ulteriori reati, la difesa articola la censura motivazionale sul rilievo che il giudice dell'esecuzione, da una parte, aveva ritenuto che fosse onere della difesa provare la continuazione e, dall'altra, non aveva considerato che tutti i reati erano stati commessi in ragione del ruolo associativo svolto per anni da Pasimeni. Il motivo è infondato. L'ordinanza impugnata, dato atto che la difesa non aveva allegato specifici indicatori della continuazione, ha esaminato ciascun reato, indicandone i relativi dati fattuali, evidenziando come, vuoi per la dis-omogeneità, vuoi per il distacco cronologico, non potesse essere ritenuto che alcuno di essi fosse stato deliberato congiuntamente con altri. D'altra parte, il dato relativo alla condotta associativa, e con ruolo di vertice, tenuta per anni da Pasimeni non fonda, di per sé, la continuazione con i reati commessi nel medesimo arco temporale e anche in funzione della partecipazione associativa. Infatti, è stato precisato che con l'adesione ad associazione criminosa il soggetto fa proprio un programma delittuoso solo indeterminato, mentre la continuazione richiede che vi sia una congiunta deliberazione di più reati, seppur alcuni dei quali anche sommariamente, e non una scelta di operare in un determinato settore criminoso ovvero di aderire ad un certo gruppo delinquenziale. 1.3. Infine, l'ordinanza, individuando gli specifici motivi che avevano fatto sorgere, in tempi assai distanti tra loro, i propositi omicidiari, ha dato conto anche dell'autonomia dei delitti di omicidio rispetto agli ulteriori reati, commessi in diversi contesti e tempi. Anche da questo punto di vista vale il rilievo che il comune riferimento al ruolo associativo del Pasimeni è un dato, di per sé, del tutto neutro rispetto alla continuazione criminosa. 2. Il ricorso, infine, ha denunciato che l'ordinanza non avrebbe motivato il rigetto della richiesta di far decorrere l'inizio dell'esecuzione dell'ergastolo in data diversa, e anteriore, rispetto a quella (16 dicembre 2010) indicata nell'ultimo provvedimento relativo all'esecuzione di pene concorrenti. Il motivo è fondato. Il provvedimento impugnato, sul punto, ha ritenuto che "esclusa la ricorrenza dei presupposti della disciplina del reato continuato, la Corte deve necessariamente rigettare la richiesta dedotta nel presente incidente d'esecuzione, poiché non è possibile altrimenti individuare alcuna disciplina che permetta la retrodatazione del pre -sofferto cautelare e definitivo nei termini invocati dalla difesa". Innanzitutto, si deve rilevare l'infondatezza dell'assunto - secondo il quale la decorrenza dell'esecuzione della pena dell'ergastolo sarebbe necessariamente dipendente dal riconoscimento della continuazione - che il giudice dell'esecuzione a posto a fondamento della decisione. Infatti, l'istituto di cui all'art. 671 cod. proc. pen. è funzionale alla rideterminazione, in caso di riconoscimento della continuazione, della pena inflitta, che poi deve essere considerata ai fini della determinazione della pena da eseguirsi, ai sensi dell'art., 663 cod. proc. pen. La individuazione della decorrenza della pena da eseguirsi, invece, presuppone l'applicazione delle norme sul concorso di pene ed, eventualmente, il computo dei periodi di custodia cautelare o delle pene espiate senza titolo, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. Si tratta, dunque, di due istituti - la continuazione in executivis e la determinazione della pena da eseguire - tra loro autonomi e distinti. Si deve poi aggiungere che il caso in esame - relativo al concorso di più condanne a pena perpetua e a pene temporanee - è particolare, in quanto sia la determinazione della pena del reato continuato sia la determinazione della pena da eseguirsi sono disciplinate dalla norma'di cui all'art. 72 cod. pen. Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'eventuale riconoscimento della continuazione - che il giudice dell'esecuzione ha motivatamente negato - non avrebbe inciso sulla determinazione della pena da eseguire.Dunque, il giudice dell'esecuzione ha immotivatamente respinto la richiesta di nuova determinazione della decorrenza della pena da eseguire. 3. Si deve aggiungere che la giurisprudenza (Sez. 1, n. 5396 del 13.1.2010, Finocchiaro, Rv. 246826) ha spiegato che nel caso di concorso di pene temporanee con la pena dell'ergastolo va applicata la norma dell'art. 72 cod. pen., che determina, non il cumulo (materiale o giuridico) delle pene inflitte bensì, l'assorbimento delle pene temporanee nella pena perpetua, eventualmente, aggravata con l'imposizione di un periodo di isolamento diurno. Si è precisato che il principio secondo cui, in caso di più reati e successivi periodi di carcerazione, vi operato un cumulo parziale con riferimento alla data di consumazione di ciascun reato e determinata la pena da espiare comprendendo, non solo la pena inflitta per il nuovo reato ma anche il residuo di pena, risultante dal precedente cumulo, ancora da scontare alla data del nuovo reato, è affermato unicamente dall'art. 78 cod. pen. e quindi è applicabile solo nel caso di concorso di pene temporanee, e non anche nel caso si debba applicare l'art. 72 cod. pen. Dunque, l'applicazione dell'art. 72 cod. pen. determina l'assorbimento delle pene temporanee nell'ergastolo e la trasformazione della posizione giuridica del condannato in un unico rapporto esecutivo nel quale viene in rilievo la pena dell'ergastolo e la data di inizio della esecuzione della pena relativa al reato per il quale è stato inflitto l'ergastolo. Restano non assorbite unicamente le pene temporanee sofferte prima dell'inizio della pena per il reato punito con l'ergastolo. Nel caso di concorso di pene perpetue, l'ergastolo decorre dall'inizio della carcerazione per il nuovo reato. 4. Nel caso in esame, l'istanza ha dedotto che vi era concorso di più condanne a pene temporanee ed anche fra più (due) condanne alla pena dell'ergastolo. Con riguardo alle condanne all'ergastolo, l'istanza ha dedotto che in un procedimento - quello relativo ai due omicidi commessi nell'anno 1989 e definito con sentenza divenuta irrevocabile il 19 ottobre 2012 - Pasimeni aveva sofferto custodia cautelare in carcere dal 2 febbraio 2008 al 16 luglio 2008, mentre il procedimento relativo all'omicidio commesso il 17 giugno 2009 era stato definito con sentenza divenuta irrevocabile in data 8 giugno 2016. Con riguardo a quest'ultimo procedimento, la difesa aveva prospettato che fosse stata applicata custodia in carcere in data 25 febbraio 2010, mentre l'ultimo ordine di esecuzione aveva fatto decorrere la pena dell'ergastolo dal 16 dicembre 2010. L'ordinanza impugnata ha, sul punto, provveduto negativamente, ma senza motivazione. 5. Va dunque disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto della richiesta di determinazione della decorrenza della pena da eseguire, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di Brindisi. Il giudice di rinvio dovrà, innanzitutto, individuare la data in cui era iniziata l'esecuzione, anche nelle forme della custodia cautelare, della pena inflitta per i reati puniti con l'ergastolo e quindi, in applicazione dei principi esposti al punto 3, determinare la decorrenza della pena dell'ergastolo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di determinaz