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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15016/2026

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a la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo e per il rigetto del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza pronunciata in data 11/10/2022 dal Tribunale di Avellino, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 391-ter, primo comma, cod. pen. e confermava, invece, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen.2.

Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla mancata indicazione nel dispositivo del numero di anni di reclusione irrogati con la pronuncia, poi emendata dal Tribunale mediante la procedura di correzione materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., preclusa, tuttavia, dalla natura non sanabile della nullità prevista dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 391-ter, terzo comma cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità degli apparecchi sequestrati ad integrare lo strumento tipico della comunicazione vietata, in contrasto con l'art. 49 cod. pen.

La Corte ha ritenuto integrato il reato nonostante gli apparecchi fossero privi di scheda .5/M, e perciò inidonei alla comunicazione, mentre l'asserita possibilità di connessione mediante hotspot si risolve in una mera congettura, in assenza di qualsivoglia verifica circa l'effettiva funzionalità dello strumento.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato, anche in conseguenza dell'avvenuta assoluzione della coimputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 391-ter, primo comma, cod. pen.

La Corte di appello ha omesso di trarre le dovute conseguenze dalla intervenuta assoluzione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], originariamente indicata come colei che aveva spedito il pacco contenente i telefoni cellulari all'imputato, senza considerate che l'imputato condivideva la cella con altri detenuti e che, dunque, venuto meno il collegamento con la persona individuata quale autrice della condotta di spedizione, non vi era prova della riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità dei dispositivi rinvenuti.

2.4. Con il quarto motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis e 163 cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte ha negato la causa di non punibilità sulla base di un generico richiamo alla personalità dell'imputato e ai precedenti penali, omettendo ogni verifica circa l'effettiva tenuità del fatto ed ha escluso il beneficio della sospensione condizionale sulla base di affermazioni meramente apodittiche, mediante il mero richiamo ai precedenti penali, senza valutare il tempo trascorso, la natura delle condanne pregresse, e la concreta idoneità del beneficio a favorire il reinserimento sociale del condannato.

23. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Quanto al primo motivo, va rilevato che correttamente la Corte di appello ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado.

Risulta in atti che il dispositivo di condanna, completo della indicazione del numero di anni di reclusione irrogati, è stato pubblicato mediante lettura in aula e che il dato concernente la pena (anni uno di reclusione) risulta dal verbale di udienza ed è, altresì, indicato nella motivazione della sentenza, poi corretta con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. proprio sulla base di quanto risultante dal dispositivo pubblicato mediante lettura.

In proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che "La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale" (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz; conf.

Cass. Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. nel 2009, Bassirou, Rv. 242258; Cass. Sez. 6, n. 12308 del 3/3/2008, Bolognini, Rv. 239329, secondo cui «l'omessa o incompleta trascrizione nell'originale della sentenza del dispositivo letto in pubblica udienza non integra la nullità di cui all'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., trattandosi di una mera assenza grafica sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen.).

Le argomentazioni prospettate con il primo motivo, volte a prospettare la sussistenza, nel caso di specie, di una nullità non sanabile, sono, dunque, destituite di fondamento.

3. È infondato anche il secondo motivo.

Il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti) è stato introdotto dall'art. 9 d.

I. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, nell'ambito dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie. 3La norma prevede che, fuori dei casi disciplinati dall'art. 391-bis cod. pen. (Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41 -bis ord. pen. in elusione delle relative prescrizioni), chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni (primo comma).

Viene sanzionata nella medesima misura anche la condotta del detenuto che riceve o utilizza tale dispositivo, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato (terzo comma).

Il secondo comma contempla, infine, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, l'ipotesi in cui il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

Come già chiarito in precedenti pronunce di questa Corte, secondo quanto emerge dai lavori preparatori, l'introduzione di tale fattispecie criminosa risponde all'esigenza di contrastare le comunicazioni con l'esterno, diverse da quelle specificamente autorizzate, da parte dei detenuti sottoposti a regime detentivo ordinario.

Individuata la ratio dell'intervento normativo nella necessità di fornire adeguata risposta all'endemico fenomeno dell'introduzione in carcere di apparecchi cellulari, essendo risultata non praticabile, sia da un punto di vista tecnico che economico, l'alternativa soluzione di attuare una "schermatura" degli istituti penitenziari, si è affermato che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame va individuato nell'esigenza di garantire l'effettività della pena detentiva e della custodia cautelare in carcere (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 42941 del 11/09/2024, Collalunga, Rv. 287262).

Quanto alla struttura del reato, con riferimento al soggetto attivo, il primo comma della norma incriminatrice contempla un reato comune, che diventa proprio nella fattispecie aggravata commessa dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio o da un soggetto che esercita la professione forense.

Con riguardo all'elemento oggettivo, la norma è strutturata a più fattispecie, tra loro alternative.

Il legislatore ha, infatti, tipizzato tre alternative condotte consistenti nel: 1) procurare a un detenuto «un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni»; 2) consentire «l'uso indebito» di tali strumenti; 3) introdurre in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta.

Simmetricamente alla previsione del primo comma, il terzo comma sanziona, inoltre, la condotta del detenuto che indebitamente (e dunque al di fuori dei casi in cui sia autorizzato) riceve o utilizza tali dispositivi.

Con riferimento a tali 4, condotte il reato si caratterizza come un reato proprio, mentre la disgiuntiva "o" vale a rendere punibile la condotta anche quando il detenuto non abbia effettivamente utilizzato il dispositivo ricevuto per effettuare comunicazioni, con ciò assicurandosi una anticipazione della tutela coerente con la ratto della norma.

4. Decisivo rilievo assume, ai fini della soluzione della questione posta con l'odierno ricorso, la premessa ermeneutica riguardante l'individuazione dell'oggetto delle condotte sanzionate.

Con la citata sentenza Sez. 6 Collalunga, questa Corte è intervenuta sul tema della interpretazione della locuzione "apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni".

Si è sul punto affermato che il termine "apparecchio telefonico" si riferisce ai dispositivi che consentono la comunicazione a distanza tra gli utilizzatori, quali, tra gli altri, i telefoni fissi, i telefoni mobili, gli smartphone e tutte le successive evoluzioni tecnologiche di tale strumento (ad es., in tempi recenti, i c.d.

"criptofonini"), mentre, di converso, «la locuzione "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" si riferisce agli altri dispositivi, che, pur diversi dai primi, sono a questi accomunati dalla medesima destinazione funzionale».

Si è precisato che tanto emerge «dalla struttura della norma che, attraverso la congiunzione disgiuntiva "o", prevede tali dispositivi, in alternativa agli apparecchi telefonici, quale oggetto delle condotte sanzionate» e che l'espressione "altri dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni" risponde a «una esigenza di tecnica legislativa volta a ricomprendere in un'unica locuzione tutti i dispositivi diversi dagli apparecchi telefonici, sia attualmente disponibili sul mercato che frutto di una futura evoluzione tecnologica, che sono connotati dalla medesima destinazione funzionale, evitando, così, sia una pesante elencazione dei dispositivi vietati che continui interventi normativi di adattamento dell'oggetto delle condotte incriminate al progresso tecnologico».

Si è così concluso che «un'interpretazione "letterale, teleologica e sistematica" della norma incriminatrice porti a circoscrivere l'oggetto delle condotte rilevanti ex art. 391-ter c.p. ai soli apparecchi telefonici o ad altri dispositivi intesi in senso unitario, con esclusione di singoli accessori» quale è stata ritenuta la sola scheda SIM, che può essere inserita all'interno sia di un telefono cellulare che di altri dispositivi quali, tra gli altri, il tablet, il router portatile, e che neppure è indispensabile ai fini della comunicazione e/o navigazione Internet «potendosi, ad esempio, accedere ad internet attraverso un telefono, un "tablet" o anche un "personal computer", condividendo la connessione alla rete con altro dispositivo munito di scheda SIM, attraverso la funzione di hotspot disponibile nelle impostazioni del singolo dispositivo mobile». 5 ,La successiva decisione espressa da Sez. 6, n. 25746 del 13/05/2025, Moise, Rv. 288187, invece, ha affermato che nella disposizione di cui all'art. 391- ter cod. pen.

«sono descritte condotte che hanno come alternativo oggetto materiale un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, così che la stessa espressione utilizzata dal legislatore rende evidente che i due strumenti menzionati sono in correlazione e accomunati proprio per essere entrambi dotati di idoneità alla comunicazione», trae la conseguenza che il concetto di "dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni", include anche gli apparecchi telefonici, che dunque «devono avere idoneità alla comunicazione», giungendo ad escludere la configurabilità del reato «nel caso di un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria, in quanto l'idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni costituisce requisito necessario della fattispecie» ed evidenziando che una diversa interpretazione «finirebbe per colpire condotte in concreto inoffensive».

Si registra, ancora, una pressoché coeva decisione di questa Corte che ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso proposto avverso una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., in relazione ad una fattispecie in cui l'oggetto attribuito al ricorrente era un apparato cellulare, in quanto tale costituente "apparecchio telefonico" di cui all'art. 391-ter cod. pen., essendo inconferente che lo stesso fosse privo di batteria e scheda SIM (Sez. 7, Ordinanza n. 22243 del 26/05/2025, Abouzahid, n.m.).

Da ultimo, è stato affermato che integra il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. la condotta del detenuto che indebitamente riceve un apparecchio telefonico mobile privo del cavo di alimentazione, atteso che, in tal caso, non è preclusa in modo assoluto la possibilità di fare uso della "res". (Sez. 6, n. 4819 del 26/11/2025, dep. 2026, Demasi, Rv. 289329 - 01), ricordandosi, in motivazione, sul piano dell'offensività del reato, la necessità costituzionale di ricostruire in chiave interpretativa qualunque fattispecie penale in termini almeno di pericolo (dovendo il giudice di merito effettuare l'accertamento in concreto della sua sussistenza: tra le altre, Corte cost. n. 139 del 2023, che richiama sent.

Corte cost. n. 225 del 2008).

5. Ritiene questo Collegio che il giudizio di conformità al tipo deve attenersi strettamente alla previsione della fattispecie - così dovendosi condividere pienamente la estraneità ad essa della sola introduzione della componente accessoria costituita dalla SIM - e non può ricomprendere la necessità della compresenza di elementi accessori dello strumento considerato - quali la stessa SIM, la batteria o il cavo di alimentazione -, né - d'altra parte - deve essere sovrapposto a quello di concreta offensività del fatto. 6Deve essere ribadito, con Sez. 6 Collalunga, che la disgiuntiva posta fra le parole "apparecchio telefonico" e "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" esprime chiaramente che l'idoneità ad effettuare comunicazioni è caratteristica che il legislatore ha attribuito solo agli altri dispositivi, essendo per sua natura l'apparecchio telefonico uno strumento comunicativo, dovendosi condividere l'osservazione svolta dalla medesima decisione sulla tecnica legislativa adottata, volta a considerare le repentine evoluzioni tecnologiche in materia di strumenti di comunicazione.

Va precisato che l'idoneità strutturale a effettuare le comunicazioni, essendo volta a designare l'oggetto tipico della condotta, individua comprensivamente la necessaria caratteristica della seconda classe di strumenti, di per sé connaturata alla prima categoria degli apparecchi telefonici di cui esprimerebbe pleonasticamente la natura, e - soprattutto - non introduce, quale elemento costitutivo della fattispecie in relazione al suo oggetto, la necessità della immediata capacità operativa degli strumenti di comunicazione introdotti.

La norma incriminatrice che prevede l'indebita ricezione da parte del detenuto di uno di tali strumenti, così delineati, individua la messa in pericolo del bene protetto - costituito dalla effettività della detenzione carceraria - prescindendo dalla contestuale capacità dello strumento di connessione alla rete, essendo prevista l'ulteriore e distinta condotta penalmente rilevante ricollegata all'uso degli strumenti di comunicazione.

Diversa, ancora, è la questione che involge la necessità della intrinseca idoneità di tali strumenti alla comunicazione - esclusa nel caso di loro rottura o difetto di elementi strutturali dell'hardware - che si pone nel diverso ambito della offensività in concreto del fatto, il cui giudizio è rimesso al giudice di merito.

La lettura ermeneutica che si sostiene, del resto, è del tutto consona al mutevole orizzonte tecnologico presupposto - come detto - dall'intervento legislativo, tenendo conto del fatto che la struttura e funzionalità intrinseche di un apparecchio telefonico non sono escluse dalla mancanza di un elemento accessorio quale è la scheda SIM, la cui presenza non esaurisce le potenzialità comunicative dei telefoni cellulari, soprattutto considerando quelli di ultima generazione, utilizzabili per l'invio, la ricezione, la trasmissione di dati e informazioni, e dunque di comunicazioni, sia telefoniche che telematiche, anche se sprovvisti della relativa SIM, ad esempio in ragione dell'attivazione di una o più e -SIM (schede digitali costituite da microchip programmabili integrati direttamente negli smartphone, che eliminano la necessità di una scheda fisica, consentendo l'uso immediato della rete) o per mezzo del collegamento bluetooth ad una rete WI -FI oppure ad una rete messa a disposizione, anche involontariamente, da altri soggetti all'interno della casa circondariale. 7 ,In questo senso si è, di recente, espressa questa Corte che, con sentenza pronunciata dalla Sez. 6 in data 12/03/2026 nel procedimento n. 41268/25 (cfr. notizia di decisione n. 3/2026) ha affermato il seguente principio di diritto "«integra gli estremi del delitto di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. l'indebita ricezione da parte del detenuto di un telefono cellulare, anche se privo della scheda .5/M».

Nel caso in esame, al ricorrente è stata contestata la ricezione di due telefoni cellulari smartphone marca "MyPalmo", la cui riconducibilità alla categoria degli apparecchi telefonici non è contestata dal ricorrente, rimanendo l'ipotesi di eventuali problemi di funzionamento una mera congettura sfornita di supporto, che si risolve peraltro in una questione di fatto non prospettabile in sede di legittimità.

6. Il terzo motivo è infondato.

L'assoluzione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], basata sulla ritenuta inidoneità della sola circostanza che il suo nome fosse indicato quale mittente del pacco contenente i due telefoni cellulari indirizzato a [OSCURATO:PERSONA], non spiega alcun effetto sulla responsabilità dell'odierno ricorrente, avuto riguardo ai dati di fatto di cui danno conto le sentenze di merito, ed in particolare alla circostanza che il pacco era indirizzato a [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di appello, nel corso del dibattimento ha ammesso i fatti, precisando di avere dato incarico ad un amico di spedirgli i cellulari, così prospettando, al contempo, l'estraneità della coimputata.

Risulta altresì dalla sentenza di primo grado che il controllo da parte della Polizia penitenziaria del pacco contenente i telefoni cellulari era avvenuto alla presenza dell'odierno ricorrente il quale, dunque, ne aveva in quel momento la disponibilità.

La circostanza della mancata ricezione da parte del detenuto dei telefoni cellulari, prospettata dal Procuratore generale che, su tali basi, ha sollecitato la riqualificazione del reato consumato in reato tentato, non è stata introdotta con l'odierno ricorso, né risulta dalle sentenze di merito.

La rivalutazione in termini di tentativo del fatto attribuito al ricorrente involge, in ogni caso, questioni di fatto, non prospettabili in questa sede.

7. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, con motivazione immune da censure, ha esposto compiutamente le ragioni poste a fondamento della esclusione sia della causa di non punibilità sia del beneficio della sospensione condizionale della pena, valorizzando la gravità della condotta e la negativa personalità del ricorrente, desunta dai plurimi gravi precedenti penali e dalle precedenti revoche del beneficio 8della sospensione condizionale della pena, nonché l'assenza di comportamenti resipiscenti.

8. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MU.ssa P 4 'nu 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo e per il rigetto del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza pronunciata in data 11/10/2022 dal Tribunale di Avellino, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 391-ter, primo comma, cod. pen. e confermava, invece, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen.2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla mancata indicazione nel dispositivo del numero di anni di reclusione irrogati con la pronuncia, poi emendata dal Tribunale mediante la procedura di correzione materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., preclusa, tuttavia, dalla natura non sanabile della nullità prevista dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 391-ter, terzo comma cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità degli apparecchi sequestrati ad integrare lo strumento tipico della comunicazione vietata, in contrasto con l'art. 49 cod. pen. La Corte ha ritenuto integrato il reato nonostante gli apparecchi fossero privi di scheda .5/M, e perciò inidonei alla comunicazione, mentre l'asserita possibilità di connessione mediante hotspot si risolve in una mera congettura, in assenza di qualsivoglia verifica circa l'effettiva funzionalità dello strumento. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato, anche in conseguenza dell'avvenuta assoluzione della coimputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 391-ter, primo comma, cod. pen. La Corte di appello ha omesso di trarre le dovute conseguenze dalla intervenuta assoluzione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], originariamente indicata come colei che aveva spedito il pacco contenente i telefoni cellulari all'imputato, senza considerate che l'imputato condivideva la cella con altri detenuti e che, dunque, venuto meno il collegamento con la persona individuata quale autrice della condotta di spedizione, non vi era prova della riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità dei dispositivi rinvenuti. 2.4. Con il quarto motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis e 163 cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte ha negato la causa di non punibilità sulla base di un generico richiamo alla personalità dell'imputato e ai precedenti penali, omettendo ogni verifica circa l'effettiva tenuità del fatto ed ha escluso il beneficio della sospensione condizionale sulla base di affermazioni meramente apodittiche, mediante il mero richiamo ai precedenti penali, senza valutare il tempo trascorso, la natura delle condanne pregresse, e la concreta idoneità del beneficio a favorire il reinserimento sociale del condannato. 23. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. 2. Quanto al primo motivo, va rilevato che correttamente la Corte di appello ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado. Risulta in atti che il dispositivo di condanna, completo della indicazione del numero di anni di reclusione irrogati, è stato pubblicato mediante lettura in aula e che il dato concernente la pena (anni uno di reclusione) risulta dal verbale di udienza ed è, altresì, indicato nella motivazione della sentenza, poi corretta con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. proprio sulla base di quanto risultante dal dispositivo pubblicato mediante lettura. In proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che "La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale" (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz; conf. Cass. Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. nel 2009, Bassirou, Rv. 242258; Cass. Sez. 6, n. 12308 del 3/3/2008, Bolognini, Rv. 239329, secondo cui «l'omessa o incompleta trascrizione nell'originale della sentenza del dispositivo letto in pubblica udienza non integra la nullità di cui all'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., trattandosi di una mera assenza grafica sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen.). Le argomentazioni prospettate con il primo motivo, volte a prospettare la sussistenza, nel caso di specie, di una nullità non sanabile, sono, dunque, destituite di fondamento. 3. È infondato anche il secondo motivo. Il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti) è stato introdotto dall'art. 9 d. I. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, nell'ambito dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie. 3La norma prevede che, fuori dei casi disciplinati dall'art. 391-bis cod. pen. (Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41 -bis ord. pen. in elusione delle relative prescrizioni), chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni (primo comma). Viene sanzionata nella medesima misura anche la condotta del detenuto che riceve o utilizza tale dispositivo, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato (terzo comma). Il secondo comma contempla, infine, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, l'ipotesi in cui il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense. Come già chiarito in precedenti pronunce di questa Corte, secondo quanto emerge dai lavori preparatori, l'introduzione di tale fattispecie criminosa risponde all'esigenza di contrastare le comunicazioni con l'esterno, diverse da quelle specificamente autorizzate, da parte dei detenuti sottoposti a regime detentivo ordinario. Individuata la ratio dell'intervento normativo nella necessità di fornire adeguata risposta all'endemico fenomeno dell'introduzione in carcere di apparecchi cellulari, essendo risultata non praticabile, sia da un punto di vista tecnico che economico, l'alternativa soluzione di attuare una "schermatura" degli istituti penitenziari, si è affermato che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame va individuato nell'esigenza di garantire l'effettività della pena detentiva e della custodia cautelare in carcere (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 42941 del 11/09/2024, Collalunga, Rv. 287262). Quanto alla struttura del reato, con riferimento al soggetto attivo, il primo comma della norma incriminatrice contempla un reato comune, che diventa proprio nella fattispecie aggravata commessa dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio o da un soggetto che esercita la professione forense. Con riguardo all'elemento oggettivo, la norma è strutturata a più fattispecie, tra loro alternative. Il legislatore ha, infatti, tipizzato tre alternative condotte consistenti nel: 1) procurare a un detenuto «un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni»; 2) consentire «l'uso indebito» di tali strumenti; 3) introdurre in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta. Simmetricamente alla previsione del primo comma, il terzo comma sanziona, inoltre, la condotta del detenuto che indebitamente (e dunque al di fuori dei casi in cui sia autorizzato) riceve o utilizza tali dispositivi. Con riferimento a tali 4, condotte il reato si caratterizza come un reato proprio, mentre la disgiuntiva "o" vale a rendere punibile la condotta anche quando il detenuto non abbia effettivamente utilizzato il dispositivo ricevuto per effettuare comunicazioni, con ciò assicurandosi una anticipazione della tutela coerente con la ratto della norma. 4. Decisivo rilievo assume, ai fini della soluzione della questione posta con l'odierno ricorso, la premessa ermeneutica riguardante l'individuazione dell'oggetto delle condotte sanzionate. Con la citata sentenza Sez. 6 Collalunga, questa Corte è intervenuta sul tema della interpretazione della locuzione "apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni". Si è sul punto affermato che il termine "apparecchio telefonico" si riferisce ai dispositivi che consentono la comunicazione a distanza tra gli utilizzatori, quali, tra gli altri, i telefoni fissi, i telefoni mobili, gli smartphone e tutte le successive evoluzioni tecnologiche di tale strumento (ad es., in tempi recenti, i c.d. "criptofonini"), mentre, di converso, «la locuzione "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" si riferisce agli altri dispositivi, che, pur diversi dai primi, sono a questi accomunati dalla medesima destinazione funzionale». Si è precisato che tanto emerge «dalla struttura della norma che, attraverso la congiunzione disgiuntiva "o", prevede tali dispositivi, in alternativa agli apparecchi telefonici, quale oggetto delle condotte sanzionate» e che l'espressione "altri dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni" risponde a «una esigenza di tecnica legislativa volta a ricomprendere in un'unica locuzione tutti i dispositivi diversi dagli apparecchi telefonici, sia attualmente disponibili sul mercato che frutto di una futura evoluzione tecnologica, che sono connotati dalla medesima destinazione funzionale, evitando, così, sia una pesante elencazione dei dispositivi vietati che continui interventi normativi di adattamento dell'oggetto delle condotte incriminate al progresso tecnologico». Si è così concluso che «un'interpretazione "letterale, teleologica e sistematica" della norma incriminatrice porti a circoscrivere l'oggetto delle condotte rilevanti ex art. 391-ter c.p. ai soli apparecchi telefonici o ad altri dispositivi intesi in senso unitario, con esclusione di singoli accessori» quale è stata ritenuta la sola scheda SIM, che può essere inserita all'interno sia di un telefono cellulare che di altri dispositivi quali, tra gli altri, il tablet, il router portatile, e che neppure è indispensabile ai fini della comunicazione e/o navigazione Internet «potendosi, ad esempio, accedere ad internet attraverso un telefono, un "tablet" o anche un "personal computer", condividendo la connessione alla rete con altro dispositivo munito di scheda SIM, attraverso la funzione di hotspot disponibile nelle impostazioni del singolo dispositivo mobile». 5 ,La successiva decisione espressa da Sez. 6, n. 25746 del 13/05/2025, Moise, Rv. 288187, invece, ha affermato che nella disposizione di cui all'art. 391- ter cod. pen. «sono descritte condotte che hanno come alternativo oggetto materiale un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, così che la stessa espressione utilizzata dal legislatore rende evidente che i due strumenti menzionati sono in correlazione e accomunati proprio per essere entrambi dotati di idoneità alla comunicazione», trae la conseguenza che il concetto di "dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni", include anche gli apparecchi telefonici, che dunque «devono avere idoneità alla comunicazione», giungendo ad escludere la configurabilità del reato «nel caso di un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria, in quanto l'idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni costituisce requisito necessario della fattispecie» ed evidenziando che una diversa interpretazione «finirebbe per colpire condotte in concreto inoffensive». Si registra, ancora, una pressoché coeva decisione di questa Corte che ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso proposto avverso una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., in relazione ad una fattispecie in cui l'oggetto attribuito al ricorrente era un apparato cellulare, in quanto tale costituente "apparecchio telefonico" di cui all'art. 391-ter cod. pen., essendo inconferente che lo stesso fosse privo di batteria e scheda SIM (Sez. 7, Ordinanza n. 22243 del 26/05/2025, Abouzahid, n.m.). Da ultimo, è stato affermato che integra il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. la condotta del detenuto che indebitamente riceve un apparecchio telefonico mobile privo del cavo di alimentazione, atteso che, in tal caso, non è preclusa in modo assoluto la possibilità di fare uso della "res". (Sez. 6, n. 4819 del 26/11/2025, dep. 2026, Demasi, Rv. 289329 - 01), ricordandosi, in motivazione, sul piano dell'offensività del reato, la necessità costituzionale di ricostruire in chiave interpretativa qualunque fattispecie penale in termini almeno di pericolo (dovendo il giudice di merito effettuare l'accertamento in concreto della sua sussistenza: tra le altre, Corte cost. n. 139 del 2023, che richiama sent. Corte cost. n. 225 del 2008). 5. Ritiene questo Collegio che il giudizio di conformità al tipo deve attenersi strettamente alla previsione della fattispecie - così dovendosi condividere pienamente la estraneità ad essa della sola introduzione della componente accessoria costituita dalla SIM - e non può ricomprendere la necessità della compresenza di elementi accessori dello strumento considerato - quali la stessa SIM, la batteria o il cavo di alimentazione -, né - d'altra parte - deve essere sovrapposto a quello di concreta offensività del fatto. 6Deve essere ribadito, con Sez. 6 Collalunga, che la disgiuntiva posta fra le parole "apparecchio telefonico" e "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" esprime chiaramente che l'idoneità ad effettuare comunicazioni è caratteristica che il legislatore ha attribuito solo agli altri dispositivi, essendo per sua natura l'apparecchio telefonico uno strumento comunicativo, dovendosi condividere l'osservazione svolta dalla medesima decisione sulla tecnica legislativa adottata, volta a considerare le repentine evoluzioni tecnologiche in materia di strumenti di comunicazione. Va precisato che l'idoneità strutturale a effettuare le comunicazioni, essendo volta a designare l'oggetto tipico della condotta, individua comprensivamente la necessaria caratteristica della seconda classe di strumenti, di per sé connaturata alla prima categoria degli apparecchi telefonici di cui esprimerebbe pleonasticamente la natura, e - soprattutto - non introduce, quale elemento costitutivo della fattispecie in relazione al suo oggetto, la necessità della immediata capacità operativa degli strumenti di comunicazione introdotti. La norma incriminatrice che prevede l'indebita ricezione da parte del detenuto di uno di tali strumenti, così delineati, individua la messa in pericolo del bene protetto - costituito dalla effettività della detenzione carceraria - prescindendo dalla contestuale capacità dello strumento di connessione alla rete, essendo prevista l'ulteriore e distinta condotta penalmente rilevante ricollegata all'uso degli strumenti di comunicazione. Diversa, ancora, è la questione che involge la necessità della intrinseca idoneità di tali strumenti alla comunicazione - esclusa nel caso di loro rottura o difetto di elementi strutturali dell'hardware - che si pone nel diverso ambito della offensività in concreto del fatto, il cui giudizio è rimesso al giudice di merito. La lettura ermeneutica che si sostiene, del resto, è del tutto consona al mutevole orizzonte tecnologico presupposto - come detto - dall'intervento legislativo, tenendo conto del fatto che la struttura e funzionalità intrinseche di un apparecchio telefonico non sono escluse dalla mancanza di un elemento accessorio quale è la scheda SIM, la cui presenza non esaurisce le potenzialità comunicative dei telefoni cellulari, soprattutto considerando quelli di ultima generazione, utilizzabili per l'invio, la ricezione, la trasmissione di dati e informazioni, e dunque di comunicazioni, sia telefoniche che telematiche, anche se sprovvisti della relativa SIM, ad esempio in ragione dell'attivazione di una o più e -SIM (schede digitali costituite da microchip programmabili integrati direttamente negli smartphone, che eliminano la necessità di una scheda fisica, consentendo l'uso immediato della rete) o per mezzo del collegamento bluetooth ad una rete WI -FI oppure ad una rete messa a disposizione, anche involontariamente, da altri soggetti all'interno della casa circondariale. 7 ,In questo senso si è, di recente, espressa questa Corte che, con sentenza pronunciata dalla Sez. 6 in data 12/03/2026 nel procedimento n. 41268/25 (cfr. notizia di decisione n. 3/2026) ha affermato il seguente principio di diritto "«integra gli estremi del delitto di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. l'indebita ricezione da parte del detenuto di un telefono cellulare, anche se privo della scheda .5/M». Nel caso in esame, al ricorrente è stata contestata la ricezione di due telefoni cellulari smartphone marca "MyPalmo", la cui riconducibilità alla categoria degli apparecchi telefonici non è contestata dal ricorrente, rimanendo l'ipotesi di eventuali problemi di funzionamento una mera congettura sfornita di supporto, che si risolve peraltro in una questione di fatto non prospettabile in sede di legittimità. 6. Il terzo motivo è infondato. L'assoluzione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], basata sulla ritenuta inidoneità della sola circostanza che il suo nome fosse indicato quale mittente del pacco contenente i due telefoni cellulari indirizzato a [OSCURATO:PERSONA], non spiega alcun effetto sulla responsabilità dell'odierno ricorrente, avuto riguardo ai dati di fatto di cui danno conto le sentenze di merito, ed in particolare alla circostanza che il pacco era indirizzato a [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di appello, nel corso del dibattimento ha ammesso i fatti, precisando di avere dato incarico ad un amico di spedirgli i cellulari, così prospettando, al contempo, l'estraneità della coimputata. Risulta altresì dalla sentenza di primo grado che il controllo da parte della Polizia penitenziaria del pacco contenente i telefoni cellulari era avvenuto alla presenza dell'odierno ricorrente il quale, dunque, ne aveva in quel momento la disponibilità. La circostanza della mancata ricezione da parte del detenuto dei telefoni cellulari, prospettata dal Procuratore generale che, su tali basi, ha sollecitato la riqualificazione del reato consumato in reato tentato, non è stata introdotta con l'odierno ricorso, né risulta dalle sentenze di merito. La rivalutazione in termini di tentativo del fatto attribuito al ricorrente involge, in ogni caso, questioni di fatto, non prospettabili in questa sede. 7. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione immune da censure, ha esposto compiutamente le ragioni poste a fondamento della esclusione sia della causa di non punibilità sia del beneficio della sospensione condizionale della pena, valorizzando la gravità della condotta e la negativa personalità del ricorrente, desunta dai plurimi gravi precedenti penali e dalle precedenti revoche del beneficio 8della sospensione condizionale della pena, nonché l'assenza di comportamenti resipiscenti. 8. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MU.ssa P 4 'nu 9
Sentenza Cassazione n. 15016/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris