CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 42480/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: ASAN Florin, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/07/2019 dalla Corte d'Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 05/06/2017 dal Tribunale di Pescara, con la quale ASAN Florin era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto. 2. Ricorre per cassazione l'ASAN, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata rinnovazione della notifica all'imputato, non comparso, del decreto di citazione in appello, essendosi la Corte limitata - preso atto dell'eccezione difensiva di mancato rispetto del termine a comparire - a disporre il rinvio dell'udienza "senza ulteriore avviso". La difesa richiama un precedente giurisprudenziale che impone la rinnovazione della notifica, per superare la nullità verificatasi. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla motivazione, ritenuta apparente perché semplicemente ripetitiva, con forma diversa, delle argomentazioni del Tribunale. 2.3. Violazione di legge con riferimento all'elemento oggettivo del reato di della ricettazione. Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistente tale elemento sulla sola base della presenza dell'attrezzo di provenienza furtiva nel cassone dell'autocarro guidato dall'ASAN, senza alcuna indagine circa i rapporti tra quest'ultimo e il proprietario del veicolo, né tra l'ASAN e l'attrezzo rubato. 2.4. Violazione di legge con riferimento all'elemento soggettivo del reato. Si censura il percorso argomentativo della Corte, che ha desunto il dolo della ricettazione dalla mancata indicazione della provenienza del bene, con violazione del principio "nemo tenetur se detegere". 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in furto semplice. Si censura la sentenza per non aver valorizzato la prossimità spaziale e temporale tra la sottrazione del bene ed il suo rinvenimento sull'autocarro. La difesa richiede inoltre che, previa riqualificazione del reato in furto, lo stesso sia dichiarato estinto per prescrizione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando, quanto al primo motivo, la correttezza dell'operato della Corte alla luce di altro orientamento giurisprudenziale; quanto agli altri motivi, il P.G. rileva la natura reiterativa delle questioni sollevate dal ricorrente, questioni già risolte in modo assolutamente logico dai precedenti gradi di merito. 4. Con memoria ritualmente trasmessa e richiamata anche in sede di conclusioni scritte, la difesa del ricorrente illustra il primo motivo di ricorso sollecitando, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite alla luce del contrasto giurisprudenziale sul punto. Insiste poi per l'accoglimento delle residue doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Occorre premettere che sul tema sussiste un contrasto tra due orientamenti; in particolare, una parte della giurisprudenza di legittimità, richiamata dal ricorrente, sostiene che «in tema di giudizio di appello, la rinnovazione della citazione a giudizio impone il rispetto del termine libero di venti giorni dal ricevimento della nuova notifica, non essendo consentito assicurare con quest'ultima la mera integrazione del termine originario insufficiente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la tempestiva eccezione di nullità sollevata dalla difesa, nel caso in cui l'imputato non sia comparso, non consente di procedere in sua assenza e di considerare lo stesso rappresentato dal difensore ai fini della conoscenza della data di rinvio del processo, imponendo, invece, la rinnovazione della notifica del decreto di citazione all'imputato, unitamente all'estratto del verbale d'udienza nella parte contenente la data del rinvio„ assicurandogli per intero un nuovo termine di venti giorni liberi)» (Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738; in senso conforme, v. anche Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707 - 01). In una posizione radicalmente diversa si pone, invece, quell'orientamento alla stregua del quale «in tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 193 del 21/11/2019 (dep. 2020), Tocci, Rv. 277816; analogamente v. anche Sez. 2, n. 33481 del 18/06/2019, L., Rv.277633 - 01). 1.2. Occorre tuttavia precisare che, nel caso di specie, il suddetto contrasto non assume alcuna rilevanza: laddove infatti, come accaduto nella vicenda in oggetto, la parte assista al verificarsi di una nullità a regime intermedio, concernente l'intervento dell'imputato, senza eccepire alcunché, decade dalla possibilità di farla valere successivamente. In particolare, nel corso dell'udienza tenutasi il 17 maggio 2019 dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, nel momento in cui il giudice ha disposto il rinvio dell'udienza "senza ulteriori avvisi", il difensore avrebbe dovuto immediatamente eccepire l'intervenuta nullità. Come accennato, infatti, a fronte di una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., verificatasi nel momento in cui la Corte d'Appello di L'Aquila si è limitata a disporre il rinvio, la mancanza di una tempestiva eccezione da parte del difensore, che ha assistito al verificarsi della stessa, ha determinato la decadenza della parte dalla possibilità di dedurla in seguito, secondo quanto disposto dall'art. 182 cod. proc. pen. 2. Tutti gli altri motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto reiterativi e aspecifici.Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, infatti, «le [...] censure in punto di qualificazione giuridica del fatto come ricettazione e non come furto e di sussistenza, rispetto alla ritenuta ricettazione, dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato, risultano meramente reiterative di questioni sinteticamente ma correttamente affrontate e risolte nei gradi di merito, a fronte di una indubbia condotta di ricezione dell'erpice di provenienza furtiva, in quanto trasportato sull'autocarro condotto dall'imputato, in assenza della benché minima spiegazione da parte di questi in ordine alle circostanze che lo avevano a ciò condotto; cosa correttamente ritenuta ostativa, in assenza di altre emergenze, anche alla riqualificazione del fatto quale furto.» A tal proposito, la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene «inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato». (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2.1. Nello specifico, comunque, non può affatto affermarsi che la Corte d'Appello abbia motivato in modo apparente, dal momento che la motivazione del giudice di secondo grado è chiara, logica e concisa e - nell'ambito di una doppia conforme di condanna - si salda perfettamente con quella della sentenza di primo grado (in questo senso, si veda, ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). 2.2. Per quanto riguarda le doglianze volte a confutare la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen., queste, oltre che vertere su aspetti spiccatamente di merito, sono del tutto infondate, posto che, come accennato, siamo in presenza di una doppia conforme fondata sulla totale assenza di qualsivoglia spiegazione plausibile sia sul possesso dell'attrezzo, sia sulla mancata consapevolezza della sua presenza sull'autocarro. A tal proposito, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, è pacifico che «risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo.» (Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268085 - 01). Per ciò che in particolare riguarda l'elemento soggettivo, è stato ulteriormente precisato che «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01) 2.3. Infine, neppure la richiesta di derubricazione del reato in questione in furto può essere condivisa, dal momento che, come correttamente affermato dalla Corte d'Appello di L'Aquila, «la sola prossimità, sia spaziale, che temporale fra la sottrazione del bene e il suo rinvenimento sul cassone dell'autocarro condotto dall'ASAN, non può ritenersi elemento di per sé all'uopo sufficiente, in mancanza di specifiche indicazioni, da parte dell'imputato, circa la presunta sottrazione del bene ad opera del medesimo». In assenza dei presupposti necessari per poter riqualificare il reato in contestazione in quello di furto, rimane chiaramente assorbita la richiesta della difesa di dichiarare il reato, così riqualificato, estinto per prescrizione. 3. In ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il