CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, a seguito della richiesta del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Massimo [OSCURATO:PERSONA] con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 14 novembre 2013, irrevocabile in data 2 novembre 2015, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), in relazione alla condanna per delitti, commessi nel giugno 2019, pronunciata dalla Corte d'appello di Salerno in data 16 aprile 2021, irrevocabile in data 24 maggio 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 168 cod. pen., poiché per le contravvenzioni, quale quella giudicata con la sentenza di patteggiamento, il termine di sospensione della pena è di due anni, mentre il successivo reato è stato commesso oltre detto termine, sicché il beneficio non era revocabile. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. È fin troppo palese l'errore di diritto in cui è incorso il giudice dell'esecuzione che ha del tutto obliterato il chiaro disposto normativo dell'art. 163 cod. pen., secondo il quale il beneficio della sospensione condizionale, concesso per le contravvenzioni, ha durata biennale, con la conseguenza che la revoca ex art. 168 cod. pen., deve essere disposta se "nei termini stabiliti" il condannato commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. 3.2. Inoltre, nel caso in esame, deve pure richiamarsi la previsione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. che prevede, nel caso del patteggiamento per i reati contravvenzionali, l'estinzione del reato e di ogni effetto penale nel termine biennale dall'irrevocabilità della decisione. Si tratta, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di una causa estintiva che opera ipso iure, indipendentemente dalla declaratoria del giudice dell'esecuzione (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021 - dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 - 02). 3.3. Il giudice dell'esecuzione procederà, in piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, a esaminare nuovamente la richiesta del pubblico ministero, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso