CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 17966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge e nella quale sono descritte le tre occasioni nelle quali l'imputato fu colto fuori dalla abitazione in cui era collocato agli arresti domiciliari e fornì giustificazioni rivelatisi senza fondamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore l Presidente [OSCURATO:PERSONA]Tanzo PierlOgi ' Stefano [OSCURATO:PERSONA] rrwk - 5 2022 CANCELLI