CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03411/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 del GIP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se7rfe le conclusioni del PG A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Udine ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, commi 7, cod. strada. Il giudice ha altresì disposto la sospensione della patente di guida per la durata di anni due. La pena applicata era convertita in lavoro di pubblica utilità. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Mancanza di motivazione in merito al punto della sentenza in cui il tribunale di Udine ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata massima di anni due. Il tribunale, nonostante avesse ritenuto congrua una pena corrispondente al minimo edittale per il fatto per cui si procede, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima, corrispondente a due anni. Il giudice non ha offerto alcun tipo di motivazione a sostegno della scelta effettuata, contravvenendo agli insegnamenti della Suprema Corte, che impongono di giustificare la durata della sanzione amministrativa accessoria. II) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; violazione degli articoli 125, comma 3, cod. proc. pen. e 546, comma 3, cod. proc. pen. in merito al punto della sentenza in cui il tribunale di Udine ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata massima di anni due, senza addurre alcuna motivazione circa tale decisione. III) Inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 133 cod. pen. in relazione all'articolo 186, comma 7, codice della strada, per avere il giudice omesso di osservare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella commisurazione della durata della sanzione amministrativa accessoria. Il Procuratore generale presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso. 3. I motivi proposti avverso la sentenza impugnata, variamente articolati, riguardano la prospettata carenza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata nella misura massima di anni due. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati. Gli ulteriori motivi, sostanzialmente riproduttivi del primo, rimangono in esso assorbiti. Preliminarmente occorre rilevare l'ammissibilità del ricorso. Sebbene la impugnazione abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio definitivamente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in procedimento PG Melzani, in base al quale «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative» (Sez. U, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01). Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. All'accertamento del reato consegue, anche in caso di applicazione della pena, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni [cfr. ex multis Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, PG in proc. Cargnello, Rv. 257871:"Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza, nella quale la Corte ha annullato con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida)]. 4. Per i criteri di commisurazione della durata della sospensione della patente di guida, si richiamano i principi stabiliti da questa Corte, in base ai quali tale determinazione deve essere effettuata non secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in ragione dei diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (sull'argomento si veda, ex multis Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 08/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393). Deve essere ribadito l'orientamento, più volte sostenuto da questa Corte, in base al quale il giudice è tenuto a motivare le ragioni che lo abbiano indotto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale (cfr. tra le tante Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211, così massimata:"Il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato, dovendosi ritenere implicitamente assolto l'obbligo motivazionale allorquando la durata della sanzione non superi il valore medio"). Ciò premesso, occorre rilevare come la sanzione della sospensione della patente di guida sia stata determinata in misura corrispondente al massimo edittale senza che sia stata fornita alcuna giustificazione sul punto. 5. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Udine per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della applicata sanzione accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di Udine in diversa composizione. Così deciso in Ro