CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 22145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16228-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, Oggetto R.G.N. 16228/2016 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RASCONA' GIUSEPINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 241/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO depositata i 18/04/2016 R.G.N. 1864/2012; udita la relazione della causa svolta nella A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1. la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 241/16, pronunciando sull'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti di Dell’[OSCURATO:PERSONA] e altri litisconsorti avverso le sentenze n. 811/12 e n. 180/12, emesse inter partes dal Tribunale di Monza , la respingeva; 2. il Tribunale di Monza aveva accolto (sent. n. 811/12) le domande proposte dai suddetti lavoratori (assunti,nella qualifica B1, con contratto di formazione e lavoro d el 2002, con rapporto convertito in rapporto a tempo indeterminato dal 12 dicembre 2007) e, per l’effetto, accertato i l diritto di costoro a d essere ammessi all a procedura selettiva indett a , per la posizione B2, con determinazione P23 208 08del 23.6.2008 , avendo ritenuto illegittimo, per contrasto con l'art. 2, comma 7, del dPR n. 487/94 e con l’art. 36 CCNL 2001 , l'art. 2 del bando con il quale erano stati esclusi i dipendenti non in servizio con rapporto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006 ( data anteriore a quella di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione); il Tribunale aveva altresì dichiarato , per quanto ancora rileva in questa sede,il diritto di Dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultati vincitori, all’attribuzione del profilo professionale B2, con conseguente condanna dell’Inps al risarcimento dei danni pari alle differenze retributive dovute dalla data di insorgenza del dirittoe sino all’effettiva assegnazione; aveva inoltre riconosciuto (sent. n. 180/13) il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad essere ammessi alla procedura selettiva A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] indetta dall’Inps, per gli sviluppi economici all’interno dell’area B, con successiva determinazione P23 564 10 del 10.12.2010; 3. la Corte d'Appello, nel rigettare i motivi di impugnazione dell’Inps, osservava che i dipendenti erano stati assunti con contratto di formazione e lavoro, la cui legittimità non era contestata, poi più volte prorogato ex lege; rilevava che la trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato era avvenuta il 12 dicembre 2007, dunque in data anteriore al termine di scadenza del bando; nondimeno i lavoratori, seppure non dipendenti a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006, requisito richiesto dal Contratto collettivo nazionale integrativo INPS del 2006 (articolo 2, comma 1) per la partecipazione alle procedure selettive interne e,come tale , ripreso nel bando, avevano tuttavia titolo a vedersi integralmente computata, dopo la definitiva trasformazione del rapporto, l’anzianità di servizio pregressa in guisa da ripristinare l’unicità del rapporto di lavoro fin dall’inizio dell’attività con il c.f.l.; quanto alle doglianze in ordine al capo della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto il diritto di Dell’[OSCURATO:PERSONA] e degli altri tre litisconsorti risultati vincitori, all’attribuzione del profilo professionale B2 con condanna dell’Inps al risarcimento dei danni, pari alle differenze retributive tra il profilo goduto e quello spettante, la Corte meneghina negava potesse costituire «ragione ostativa» all’attribuzione patrimoniale la mancata assunzione in servizio nella sede prescelta (condizione prevista dal bando per il conferimento della superiore posizione), visto che l’Istituto non aveva dimostrato–come sarebbe stato suo A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] onere fare mercé l’esibizione dei relativi ordini di servizio indirizzati ai lavoratori– che l’impedimento all’assunzione fosse dipeso da cause oggettive ovvero da fatto colpevole dei medesimi; 3. per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l'INPS prospettando tremotivi di ricorso; 4. resistono con controricorso i lavoratori Dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali formulano un’eccezione di inammissibilità dell’avverso ricorso per mancata produzione dell’atto di delega contenente conferimento poteri di rappresentanza al Direttore centrale delle risorse umane; 5. resistealtresì [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con distinti controricor si ; gli altri lavoratori restano invece intimati. CONSIDERATOCHE: 1. va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per incertezza assoluta sui poteri del mandatario formulata dal controricorrente; come da questa Corte già affermato (v. Cass. 4 luglio 2019, n. 18042; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3649) ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 165/2001 i dirigenti titolari di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito delle loro competenze (come definite dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo) esercitano, fra gli altri, il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e di transigere (fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della I. 3 aprile 1979, n. 103); di conseguenza è loro attribuito il potere di rilasciare al difensore procura speciale per proporre ricorso in cassazione;A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] nella specie, il dott. [OSCURATO:PERSONA], nel rilasciare la procura speciale ai difensori dell'INPS ha allegato di essere titolare dell'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore delle risorse umane, come tale nominato con determinazione del commissario Straordinario n. 138 del 7 agosto 2014; la fonte diretta del potere rappresentativo del dott. [OSCURATO:PERSONA] non è, allora, la determinazione n. 138/2014 – di investitura nell'ufficio dirigenziale di livello generale – ma la legge e, in particolare, il sopra citato art. 16, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 165/2001 che, nel riordinare le norme in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, già entrate in vigore con il d.lgs. n. 29/1993, ha previsto che «i dirigenti generali promuovono e resistono alle liti che hanno il potere di conciliare e transigere» (Cass. n. 15715/2012 e n. 3445/2004); quanto alla suddetta delibera, si rileva che ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (anche nella versione precedente alle modifiche di cui al d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97) le pubbliche amministrazioni pubblicano per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, i medesimi dati indicati per i titolari di incarichi politici: tra i dati pubblicati figura, per quanto rileva in causa, l'atto di nomina del dirigente, con l'indicazione della durata dell'incarico (si vedano gli artt. 14 e 15 di detto d.lgs. n. 33/2013); la nomina del dirigente pubblico è, dunque, un fatto soggetto a pubblicità legale; la controparte avrebbe dovuto, pertanto, contestare specificamente la esistenza del potere rappresentativo del dott. [OSCURATO:PERSONA], allegando che il medesimo non era titolare, alla data di rilascio della procura, dell'ufficio dirigenziale generale avente competenza sulle risorse umane mentre si è solo limitata a evidenziare che la procura alle A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] liti era stata conferita da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'Istituto; 2. con i primi due motivi, definiti connessi dal ricorrente, è dedotta, ex art. 360 nr. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 7, del dPR n. 487 del 1994, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss.. cod. civ., in relazione all'art. 2 del CCNL integrativo INPS per l'anno 2006, sottoscritto il 22 giugno 2007, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5 e 52 del d.lgs.n. 165 del 2001; l’Istituto, attraverso plurime argomentazioni, espone che il dPR n. 487 del 1994 non trova applicazione per le selezioni pubbliche interne, in quanto si riferisce alle procedure di accesso esterno, con la conseguente estendibilità solo alle progressioni verticali ma non anche a quelle orizzontali economiche. Inoltre, in considerazione della decorrenza (31 dicembre 2006) di attribuzione delle posizioni di «progressione orizzontale» messe a concorso, il CCNL logicamente prevedeva che il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione B2 e dei titoli valutabili non potesse sussistere in una data successiva a quella in cui sarebbe stata attribuita la nuova posizione B2. Pertanto, vi era la piena legittimità della previsione dell'art. 2 del CCNL integrativo, adottata nell'esercizio dei poteri contrattuali conferiti dalla legge alle pubbliche amministrazioni; 3. i motiv i sono inammis sibil i perché non si confronta no con la decisione impugnata che, ai fini dell’illegittimità dell’art. 2 del bando P23 208 08, non evoca –come aveva invece fatto il primo giudice– il disposto dell'art. 2, comma 7, del dPR n. 487 del 1994, ma fa leva piuttosto, come appresso si vedrà, sul conflitto con la disciplina della legge n. 863 del 1984, articolo 3 comma 5, e con l’art. 36 CCNL 14.2.2001 (che prevede il computo ad ogni effetto dell’anzianità di A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] servizio del periodo di formazione e lavoro); tant’è che la Corte di merito, dopo essersi soffermata su tale passaggio motivazionale, soggiunge coerentemente: « tale argomentazione assorbe ogni altro profilo di illegittimità del bando»; 4. con la terza criticadeduce – ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.– violazione o falsa applicazione dell'articolo 3, commi 5, 9, 11 e 12 della legge n. 863/1984; assume in particolare l’inderogabilità della disposizione di cui all'articolo 3, commi 5 e 12, D.L. n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984; il ricorrente sostiene che nell’ipotesi di rapporti alle dipendenze di amministrazione pubblica verrebbe in rilievo la questione « del momento temporale dell’effettivo, definitivo, formale, stabile inquadramento nei ruoli dell’amministrazione» (qui avveratosi solo in data 12.12.20 07), sicché – conclude l’Inps – avrebbe errato la Corte meneghina ad applicare « in via analogica»l’art. 3 D.L. n. 726 cit. (dettato per il settore privato) in relazione all’aspetto del formale e definitivo inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione; in altre parole , « non sarebbe sostenibile che, nel pubblico impiego, alla retrodatazione degli effetti economici e normativi del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di conversione del c.f.l. sia strettamente connessa la retrodatazione del momento di effettiva immissione definitiva nei ruoli dell’amministrazione fin dal primo giorno di formazione e lavoro»; 5. il motivo è infondato; 5.1 il Collegio ritiene, in ragione dellafunzione nomofilatt ica affidata al giudice di legittimità dall’ordinamento,che risolutive ai fini del presente giudizio siano le considerazioni già svolte da questa Corte nella decisione A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] 14.1.2021 n. 549 , relativa a vicenda sovrapponibile, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; giova premettere in fatto, per quanto risulta dalla sentenza impugnata ed è, comunque, pacifico tra le parti che: - l'articolo 2, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] 2006, trascritto nella sentenza impugnata, stabiliva: «alle procedure di cui al presente articolo partecipano i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inseriti nei ruoli dell'Istituto alla data del 31.12.2006»; - la trasformazione del rapporto di formazione e lavoro dei ricorrenti in rapporto a tempo indeterminato è avvenuta, come accertato nella stessa sentenza, con provvedimento del 12 dicembre 2007, successivamente alla data suddetta; al momento della selezione (il band o è del 23 giugno 2008 e la domanda doveva essere presentata entro il 60°giorno successivo alla sua pubblicazione) il rapporto di formazione e lavoro si era trasformato in rapporto a tempo indeterminato; tanto esposto in fatto, deve essere affrontata la questione della compatibilità dell'articolo 2 del [OSCURATO:PERSONA] 2006 con la disposizione dell'articolo 3, comma cinque, d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 a tenore del quale: «il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato»; occorre prendere le mosse dall'arresto a Sezioni Unite del 23 settembre 2010, n. 20074 : s i è ivi ritenuto che la contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione legale suddetta, non possa «sterilizzare» il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine – nella specie il regime contrattuale degli scatti di anzianità– esso non valga;A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] la contrattazione può bensì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione (come gli scatti di anzianità) , ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione. A tale conclusione si è pervenuti sul rilievo che l'equiparazione ex lege opera anche come una clausola di non discriminazione: il lavoratore, una volta inglobato nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro, non può più essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è tale solo in forza dell'equiparazione legale. Detto principio è stato posto a base della giurisprudenza successiva (tra le tante: Cass. nn. 5228/2015; 7981/2015; 18045/2015; 8228/2016; 13066/2016) ed è stato costantemente applicato come limite inderogabile all'autonomia delle parti collettive. Così, Cass. 13 giugno 2014 n. 13496 ha ritenuto che l'articolo 3, comma 5, d.l. n. 726/1984 osta a una previsione di contratto collettivo che nel sopprimere un elemento retributivo lo mantenga in favore dei lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data della soppressione senza includere nella clausola di salvaguardia i lavoratori che alla stessa data erano assunti con contratto di formazione e lavoro poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato. Cass sez. lav. 18 febbraio 2016, n. 3207 – nel ribadire la illegittimità di una disciplina collettiva che preveda il mantenimento di alcuni emolumenti solo per il personale in servizio a tempo indeterminato ad una certa data e non per chi, alla stessa data, era in contratto di formazione e lavoro – ha A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] sottolineato che l'intento del legislatore è quello di una equiparazione (periodo di formazione lavoro-periodo di lavoro ordinario) di carattere generale, che opera a tutto campo perseguendo una esigenza di riequilibrio e di contemperamento. Cass. sez. lav. 03 aprile 2017 n. 8590, sempre in tema di pattuizioni collettive sulla conservazione di benefici economici contrattuali, ha evidenziato che nella disciplina di cui al D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, comma 5, la regola del computo del periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio è riferita a una fattispecie di «trasformazione» del rapporto, termine che comporta, per il suo univoco significato, il riconoscimento dell'unicità del rapporto stesso fin dall'inizio dell'attività lavorativa pattuita con il contratto di formazione e lavoro, non diversamente da quanto stabilito dall'art. 3, comma 11, per la «conversione» in rapporto a tempo indeterminato dello stesso contratto nel corso del suo svolgimento. L' «anzianità di servizio» considerata dalla suddetta disposizione definisce la dimensione temporale di questo unico rapporto, privo di soluzione di continuità, nel quale va incluso il periodo di formazione e lavoro. Si è dunque esclusa la rilevanza di una disciplina negoziale che, nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro, consideri l'assunzione in pianta stabile come «fatto storico» piuttosto che come «effetto giuridico» derivante direttamente dalla norma inderogabile di legge che regola la fattispecie. L'elemento di novità della presente vicenda consiste nel fatto che l’anzianità di servizio viene in rilievo non ai fini economici ma ai fini giuridici e, in particolare, per la ricostruzione di carriera ai fini di una progressione professionale.A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] in proposito darsi atto che questa Corte (Cass. 3 maggio 2018 n. 10528) ha reputato legittima una clausola sovrapponibile al tenore di quella qui in esame, contenuta in un bando di selezione dell'INAIL (si prevedeva quale requisito di partecipazione alla selezione l'essere in servizio con contratto a tempo indeterminato presso l'INAIL alla data del 31.12.2009). Nella fattispecie ivi considerata, tuttavia, non veniva in rilievo la anzianità di servizio acquisita dai dipendenti dell'ente nel corso di un precedente periodo di formazione e lavoro ma la posizione di coloro che, pur essendo dipendenti dell'INAIL al momento della selezione, provenivano da un altro ente pubblico (IPSEMA), alle cui dipendenze si trovavano alla data prevista nel bando (id est, il 31.12.2009). La disciplina di riferimento è di tenore diverso nelle due fattispecie: - nel caso considerato da Cass. n. 10528/2018 la norma regolatrice era l'articolo 31 D.lgs. n. 165/2001, che richiamando l'articolo 2112 cod. civ., prevede la prosecuzione del rapport o di lavoro con il cessionario e la conservazione «di tutti i diritti che ne derivano». Per consolidata giurisprudenza di questa Corte la anzianità di servizio non è di per sé un diritto ma una dimensione temporale del rapporto di lavoro, che può, semmai, essere alla base di diversi e specifici diritti (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 26 aprile 2018, n.10131). In coerenza con tale principio si è, dunque, affermato che l'anzianità di servizio di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa far valere nei confronti del nuovo datore di lavoro e che quest'ultimo ben può valorizzare ai fini della progressione di carriera l'esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] differenziandola da quella riferibile alla pregressafase del rapporto. - nella fattispecie di causa, invece, l'articolo 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, dispone che in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato «il periodo di formazione e lavoro è computato nella anzianità di servizio». Le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 20074/2010, hanno osservato che la norma di tutela si riferisce specificamente all' «anzianità di servizio», che, in sé considerata, costituisce la dimensione diacronica di un fatto, qual è l'espletamento del servizio da parte del lavoratore; quindi essa riguarda una situazione di fatto (periodo di formazione e lavoro seguito da periodo di lavoro ordinario) rilevante ai fini di vari istituti di fonte legale o contrattuale. La regola dettata dal legislatore è quella di un'equiparazione (periodo di formazione e lavoro –periodo di lavoro ordinario) di carattere generale, che, non riferendosi specificamente ad alcun istituto giuridico – n é di fonte legale n é di fonte contrattuale– opera a tutto campo, perseguendo un'esigenza di riequilibrio e di contemperamento. La ratio della norma è stata così ravvisata: «il legislatore ha inteso tutelare la formazione conseguita anche con questa prescrizione di riequilibrio, in qualche misura, della mancanza di stabilità del rapporto di formazione e lavoro (in quanto a termine), con l'equiparazione della formazione e lavoro a lavoro tout court quando –e se–il rapporto di formazione e lavoro si trasforma in (o è seguito, entro certi limiti di tempo, da) un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E questa equiparazione ha posto con prescrizione di carattere generale, a tutto campo, senza limitazione alcuna». Dalla coerente applicazione di tali principi discende che la previsione del [OSCURATO:PERSONA], articolo 2, comma 1, che ammette alla A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] selezione per la progressione orizzontale i dipendenti «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inseriti nei ruoli dell'Istituto alla data del 31.12.2006», nell'escludere i dipendenti che alla stessa data erano in servizio in forza di un contratto di formazione e lavoro trasformato, al momento della selezione, in rapporto a tempo indeterminato, è in contrasto con l'articolo 3, comma cinque, d.l.n. 726/1984. La previsione inderogabile dell'articolo 3, comma 5, d.l. cit., limita anche la autonomia delle parti collettive del pubblico impiego privatizzato. L'articolo 2, comma 2, del d .lgs. n. 165/2001, tanto nel testo vigente ratione temporis che nel testo risultante dalle modifiche successive, abilita la contrattazione collettiva a derogare a eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (o a categorie di essi) e non a già a derogare alle disposizioni imperative del codice civile e delle leggi sui rapporti sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa (che, salve le diverse disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, costituiscono l'impianto normativo del lavoro pubblico privatizzato). A tali principi si è pienamente conformato il giudice dell'appello, che ha considerato illegittima la esclusione della selezione interna degli originari ricorrenti in forza della suddetta previsione del contratto integrativo INPS, sicché la statuizione impugnata è esente da censure; 6. con altra (residuale) critica, introdotta nell’ambito dello sviluppo argomentativo della precedente censura, seppure eccentrica rispetto ad essa, il ricorrente contesta, ex art. 360 n. 3 A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] cod. proc. civ., il riconoscimento delle poste risarcitorie in favore dei vincitori Dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciò alla stregua dell’assunto secondo cui il conferimento della nuova posizione B2 era condizionato, ex art. 2, comma 15 , CCNI di ente per il 2006, all’assunzione in servizio nella sede diversa da quella d’appartenenza; secondo l’Inps, la Corte di merito avrebbe male interpretato tale disciplina collettiva in aperta violazione dell’art. 1362 cod. civ.; 6.1 la censura si appalesainammissibile perché il ricorrente non si confronta con la motivazione della decisione impugnata che, da un lato, qualifica l’attribuzione patrimoniale in termini risarcitori e non già di adempimento contrattuale e, dall’altro, individua come fatto generatore del danno l’inottemperanza dell’Inps alla sentenza di primo grado, che tale posizione B2 aveva in concreto attribuito, donde la necessità per i lavoratori de quibusdi agire in executivis per l’attuazione di quel dictumgiudiziale; 7. segue la reiezione del ricorso; 8. le spese sono regolate in ossequio al principio della soccombenzanei confronti dei controricorrenti; 9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenzadelle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore dei difensori antistatari dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% e, in pari A.C.del 15.6.2022 – n. 16228/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] misura, nei confronti di