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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 12280/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 062048U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I.040BNAT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di PRATOd'ate-~41.4.alle_pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 28326/21 [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., deducendosi l'omessa verifica del principio attivo dello stupefacente a mezzo di consulenza.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEP 0S1TATO IN C P. T,M 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 062048U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I.040BNAT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di PRATOd'ate-~41.4.alle_pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 28326/21 [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., deducendosi l'omessa verifica del principio attivo dello stupefacente a mezzo di consulenza. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEP 0S1TATO IN C P. T,M 0
Sentenza Cassazione n. 12280/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris