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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25956/2026

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feso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA];3466 - intimato -avverso la sentenza n. 1332/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 21/12/2022 R.G.N. 203/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Nei giudizi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] diaccertamento negativo dell’obbligo di iscrizione alla GestioneNumero registro generale 13942/2023Numero sezionale 3466/2026Separata per aver prodotto, nell’esercizio della professNiuomneero ddi rai ccolta generale 25956/2026Data pubblicazione 29/09/2026avvocato, redditi da attività professionale non assoggettati acontribuzione pensionistica dalla [OSCURATO:PERSONA] relativi agli anni2009 e 2010, e di opposizione ad avviso di addebito emesso daINPS per l’anno 2010, la Corte d’appello di Catanzaro haparzialmente riformato la sentenza di primo grado che avevaaccolto i ricorsi introduttivi avendo affermato l’insussistenza deipretesi crediti sul rilievo che la produzione di un redditoimponibile inferiore a cinquemila euro fosse rappresentativodella occasionalità dell’esercizio della professione, e nonessendo sufficiente la sola iscrizione all’Albo a ritenere, inconcreto, sussistente il requisito di abitualità.In particolare, la Corte territoriale, accogliendo in parte alcuneeccezioni dell’appellato, ha in primo luogo annullato l’avviso diaddebito relativo alla contribuzione per l’anno 2010 emesso daINPS, in contrasto con le previsioni dell’art. 24 co.3 d.lgs.46/1999 (quando era già pendente il giudizio n.2480/16 RGpresso il giudice di tribunale di Catanzaro sì da non rendereesecutivo l’accertamento riferito a quella annualità), ed haanche ritenuto inapplicabili le sanzioni civili in esso determinate(come affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 104/2022relativamente al periodo anteriore alla entrata in vigore dellanorma di interpretazione autentica di cui all’art. 18 co.12 d.l.98/2011); nel merito, la Corte ha confermato la sussistenzadell’obbligo di iscrizione per entrambe le annualità per averesvolto il ricorrente-appellato attività professionale negli anni2009-2010 con carattere di abitualità (avendo questi affermatodi essere ininterrottamente iscritto all’Albo degli Avvocati dalmarzo 2003, di aver versato contribuzione integrativa alla Cassadi appartenenza, di essere soggetto IVA) e non discendendoNumero registro generale 13942/2023Numero sezionale 3466/2026l’abitualità dall’entità di reddito prodotto ma da una scNeulmtearo dei xra ccolta generale 25956/2026Data pubblicazione 29/09/2026ante del libero professionista (sulla considerazione che iscriversiall’Albo significa programmare una serie di atti e attività,predisporre mezzi domicilio e organizzazione professionale distudio), e da altre circostanze, come l’apertura di partita IVA, laproduzione di redditi imponibili dichiarati con codice ATECOcorrispondente agli studi legali, e le risultanze delladichiarazione dei redditi da cui emerge la produzione solo diredditi professionali; inoltre, ha ritenuto la Corte di merito che icrediti [OSCURATO:PERSONA] non fossero prescritti perché il terminequinquennale decorre, per le due annualità, dal 6/7/2010 e dal6/7/2011 come da rispettivi DPCM, né rileva che il contribuenterientri nello speciale regime semplificato di contribuenti minimipoiché la norma di differimento del termine si applica a tutti icontribuenti che esercitano attività economiche per le quali sonoelaborati gli studi di settore e non soltanto a coloro che, inconcreto, alle risultanze di tali studi siano fiscalmenteassoggettati; nel caso di specie i primi atti interruttivi dellaprescrizione sono stati notificati il 30/6/2015 ed il 4/7/2016.Quanto innanzi consentiva di ritenere lo svolgimento di attivitàlibero professionale in modo abituale.2.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] affidandosiad un unico motivo; la parte privata è rimasta intimata.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del15 settembre 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico articolato motivo l’[OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazioneall’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 18 co.12 d.l. 98/2011 conv. in L. n.111/2011 e dell’art.Numero registro generale 13942/2023Numero sezionale 3466/2026116 co.8 L. 388/2000 per avere la Corte d’appello ritenuNutmoe rno odi nra ccolta generale 25956/2026Data pubblicazione 29/09/2026dovute le sanzioni civili per il periodo successivo all’entrata invigore dell’art. 18 co. 12 d.l. 98/2011.

Richiamato il principioespresso in sentenza della Corte Cost. n. 104/22 sull’esonerodalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestioneseparata [OSCURATO:PERSONA] relativamente al periodo precedente l’entrata invigore della norma di interpretazione autentica, e ritenutapacifica la sussistenza dell’obbligo di iscrizione come rilevatodalla Corte di merito, in forza della quale l’Istituto aveva chiestola somma di euro 604,83 per il 2009, e di euro 755,95 per il2010, escludendo l’obbligo di corrispondere le sanzioni civili,l’istituto ricorrente rileva che non sia corretta l’affermazioneresa in sentenza sulla non debenza delle sanzioni civili, cheinvece sono dovute a far data dall’entrata in vigore dell’art. 18co. 12 d.l. 98/2011, norma di interpretazione autenticadell’art.2 co.26 L. 335/95, e dunque a far data dal 6/7/2011,avendo la Corte Costituzionale chiarito che da tale data nonopera più l’affidamento generato dalla precedentegiurisprudenza di legittimità secondo la quale la tutelaprevidenziale obbligatoria per l’esercizio dell’attivitàprofessionale forense era assicurata solo dalla [OSCURATO:PERSONA];ed invece era pacifica la circostanza che la ricorrentecontinuasse ad essere inadempiente all’obbligo di versare icontributi alla [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2009 e 2010 anchedopo l’entrata in vigore del d.l. 98/2011.2.

Il ricorso è inammissibile.3.

La questione della applicazione delle sanzioni civiliall’inadempimento contributivo derivante dalla iscrizione allagestione separata ha avuto definizione nella affermazione resadalla Corte Costituzionale (sent. n. 104/2022) secondo la qualeNumero registro generale 13942/2023Numero sezionale 3466/2026“La reductio ad legitimitatem della norma censurata può,N qumueirno ddi ir,a ccolta generale 25956/2026Data pubblicazione 29/09/2026essere operata mediante l’esonero dalle sanzioni civili per lamancata iscrizione alla Gestione separata [OSCURATO:PERSONA] relativamente alperiodo precedente l’entrata in vigore della norma diinterpretazione autentica.

In tal modo è soddisfatta l’esigenzadi tutela dell’affidamento scusabile, ossia con l’esclusione dellapossibilità per l’ente previdenziale di pretendere daiprofessionisti interessati, oltre all’adempimento dell’obbligo diiscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi,anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l’omessaiscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l’entrata invigore della norma interpretata e quella della normainterpretativa”.

La disposizione dell’art. 18 co.12 d.l. 98/2011dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che gliavvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o divolume di affari di cui all’art. 22 della L. n. 576/1980 (riformadel sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizionealla Gestione separata costituita presso l’[OSCURATO:PERSONA], siano esoneratidal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzionicivili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriorealla sua entrata in vigore, cessa di avere efficacia dal giornosuccessivo alla pubblicazione della decisione; con sentenza n.17970/2022 questa Corte ha inteso precisare che “la sentenzadella Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionaledall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti nonancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciò determinache la questione prospettata in ordine all'entità delle sanzionicivili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarataincostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa conla conseguente declaratoria, nel merito, non essendo necessariNumero registro generale 13942/2023ulteriori accertamenti, che nulla è dovuto per sanzioni civili inN umero sezionale 3466/2026Numero di raccolta generale 25956/2026conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla gestioneData pubblicazione 29/09/2026separata da parte del ricorrente”.4.

Orbene, la Corte d’appello di Catanzaro ha pianamenteseguito l’orientamento successivamente consolidatosi nellagiurisprudenza di merito e di legittimità, affermando inmotivazione, al punto n.14.2, che “il titolo esecutivo deve inoltreessere annullato perché le sanzioni civili in esso determinate, ei relativi interessi, non sono dovute.

Ciò in base alla recentepronuncia di incostituzionalità n. 104 del 2022 che ha dichiaratocostituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost.,l’art. 18 comma 12 del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif.nella legge 15 luglio 2011 n. 111, nella parte in cui non prevedeche siano esonerati dal pagamento, in favore dell’enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione allaGestione separata con riguardo al periodo anteriore alla entratain vigore della succitata norma di interpretazione autentica”; etale affermazione è del tutto in linea con il dispositivo reso incalce alla sentenza impugnata “condanna l’appellato a versarela contribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] richiesta per glianni di imposta 2009 e 2010 con esclusione delle sanzioni civilie relativi interessi e sanzioni”.5.

L’[OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso assume che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avevacontinuato ad essere inadempiente all’obbligo di versare icontributi alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010 anchedopo l’entrata in vigore dell’art. 18 comma 12 del D.L. 98/2011,e che “la Corte d’appello avrebbe dovuto condannare a pagarele sanzioni civili sui contributi previdenziali non versati a partiredall’entrata in vigore della suddetta norma di interpretazioneautentica”; ma, da un lato, l’incostituzionalità riguarda laNumero registro generale 13942/2023Numero sezionale 3466/2026mancata previsione di esonero per le annualità precedeNnumtie roa dlli ara ccolta generale 25956/2026Data pubblicazione 29/09/2026entrata in vigore (luglio 2011) e quindi il beneficio riguardasoltanto le annualità precedenti a tale data, ed inoltre glieventuali inadempimenti per le annualità successive nongodono del medesimo beneficio, sicché nell’ambito di eventualigiudizi futuri tale richiesta di condanna sarà suscettibile diessere esaminate, non nel presente giudizio.

Peraltro, leargomentazioni riportate nella impugnata sentenza sonocongruenti con la pronuncia della Corte Costituzionale e lamancata precisazione nel dispositivo che le sanzioni civiliannullate si riferiscano alle annualità 2009 e 2010 èagevolmente coperta dalla affermata esclusione del loropagamento con riferimento alle due annualità di cui, nellastressa proposizione, viene enunciata la condanna a versare lacontribuzione dovuta alla [OSCURATO:PERSONA].6.

Ne consegue che, da un lato, non è comprensibile la doglianzadella ricorrente, di cui neppure si riporta l’eventuale pregressaallegazione nelle difese spiegate nei precedenti gradi di merito,né è interpretabile la doglianza come violazione di una omessacondanna pro futuro; dall’altro difetta di specificità e chiarezzail motivo di violazione di legge articolato con riferimento all’art.18 comma 12 che, in parte qua e con la suddetta delimitazionetemporale, ha cessato di avere efficacia per i giudizi pendentiriferiti alle annualità antecedenti al luglio 2011.7.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile sia in relazionealle prescrizioni contenutistiche dei motivi di ricorso di cui all’art.366 n.3, n.4 n.6 c.p.c., sia con riferimento alla corretta analisicompiuta dal giudice di appello che, a pena di ulteriore causa diinammissibilità ex art. 360-bis n.1 c.p.c., ha deciso la questionedi diritto sulle sanzioni civili in conformità con la giurisprudenzaNumero registro generale 13942/2023della Corte, né la ricorrente ha offerto elementi per mutarneN umero sezionale 3466/2026Numero di raccolta generale 25956/2026l’orientamento.Data pubblicazione 29/09/20268.

Alla soccombenza non fa seguito la condanna alle speseessendo controparte rimasta intimata.

Seguono le disposizionisul contributo unificato a carico di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della QuartaSezione Civile, il 15 settembre 2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA];3466 - intimato -avverso la sentenza n. 1332/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 21/12/2022 R.G.N. 203/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Nei giudizi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] diaccertamento negativo dell’obbligo di iscrizione alla GestioneNumero registro generale 13942/2023Numero sezionale 3466/2026Separata per aver prodotto, nell’esercizio della professNiuomneero ddi rai ccolta generale 25956/2026Data pubblicazione 29/09/2026avvocato, redditi da attività professionale non assoggettati acontribuzione pensionistica dalla [OSCURATO:PERSONA] relativi agli anni2009 e 2010, e di opposizione ad avviso di addebito emesso daINPS per l’anno 2010, la Corte d’appello di Catanzaro haparzialmente riformato la sentenza di primo grado che avevaaccolto i ricorsi introduttivi avendo affermato l’insussistenza deipretesi crediti sul rilievo che la produzione di un redditoimponibile inferiore a cinquemila euro fosse rappresentativodella occasionalità dell’esercizio della professione, e nonessendo sufficiente la sola iscrizione all’Albo a ritenere, inconcreto, sussistente il requisito di abitualità.In particolare, la Corte territoriale, accogliendo in parte alcuneeccezioni dell’appellato, ha in primo luogo annullato l’avviso diaddebito relativo alla contribuzione per l’anno 2010 emesso daINPS, in contrasto con le previsioni dell’art. 24 co.3 d.lgs.46/1999 (quando era già pendente il giudizio n.2480/16 RGpresso il giudice di tribunale di Catanzaro sì da non rendereesecutivo l’accertamento riferito a quella annualità), ed haanche ritenuto inapplicabili le sanzioni civili in esso determinate(come affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 104/2022relativamente al periodo anteriore alla entrata in vigore dellanorma di interpretazione autentica di cui all’art. 18 co.12 d.l.98/2011); nel merito, la Corte ha confermato la sussistenzadell’obbligo di iscrizione per entrambe le annualità per averesvolto il ricorrente-appellato attività professionale negli anni2009-2010 con carattere di abitualità (avendo questi affermatodi essere ininterrottamente iscritto all’Albo degli Avvocati dalmarzo 2003, di aver versato contribuzione integrativa alla Cassadi appartenenza, di essere soggetto IVA) e non discendendoNumero registro generale 13942/2023Numero sezionale 3466/2026l’abitualità dall’entità di reddito prodotto ma da una scNeulmtearo dei xra ccolta generale 25956/2026Data pubblicazione 29/09/2026ante del libero professionista (sulla considerazione che iscriversiall’Albo significa programmare una serie di atti e attività,predisporre mezzi domicilio e organizzazione professionale distudio), e da altre circostanze, come l’apertura di partita IVA, laproduzione di redditi imponibili dichiarati con codice ATECOcorrispondente agli studi legali, e le risultanze delladichiarazione dei redditi da cui emerge la produzione solo diredditi professionali; inoltre, ha ritenuto la Corte di merito che icrediti [OSCURATO:PERSONA] non fossero prescritti perché il terminequinquennale decorre, per le due annualità, dal 6/7/2010 e dal6/7/2011 come da rispettivi DPCM, né rileva che il contribuenterientri nello speciale regime semplificato di contribuenti minimipoiché la norma di differimento del termine si applica a tutti icontribuenti che esercitano attività economiche per le quali sonoelaborati gli studi di settore e non soltanto a coloro che, inconcreto, alle risultanze di tali studi siano fiscalmenteassoggettati; nel caso di specie i primi atti interruttivi dellaprescrizione sono stati notificati il 30/6/2015 ed il 4/7/2016.Quanto innanzi consentiva di ritenere lo svolgimento di attivitàlibero professionale in modo abituale.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] affidandosiad un unico motivo; la parte privata è rimasta intimata.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del15 settembre 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico articolato motivo l’[OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazioneall’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 18 co.12 d.l. 98/2011 conv. in L. n.111/2011 e dell’art.Numero registro generale 13942/2023Numero sezionale 3466/2026116 co.8 L. 388/2000 per avere la Corte d’appello ritenuNutmoe rno odi nra ccolta generale 25956/2026Data pubblicazione 29/09/2026dovute le sanzioni civili per il periodo successivo all’entrata invigore dell’art. 18 co. 12 d.l. 98/2011. Richiamato il principioespresso in sentenza della Corte Cost. n. 104/22 sull’esonerodalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestioneseparata [OSCURATO:PERSONA] relativamente al periodo precedente l’entrata invigore della norma di interpretazione autentica, e ritenutapacifica la sussistenza dell’obbligo di iscrizione come rilevatodalla Corte di merito, in forza della quale l’Istituto aveva chiestola somma di euro 604,83 per il 2009, e di euro 755,95 per il2010, escludendo l’obbligo di corrispondere le sanzioni civili,l’istituto ricorrente rileva che non sia corretta l’affermazioneresa in sentenza sulla non debenza delle sanzioni civili, cheinvece sono dovute a far data dall’entrata in vigore dell’art. 18co. 12 d.l. 98/2011, norma di interpretazione autenticadell’art.2 co.26 L. 335/95, e dunque a far data dal 6/7/2011,avendo la Corte Costituzionale chiarito che da tale data nonopera più l’affidamento generato dalla precedentegiurisprudenza di legittimità secondo la quale la tutelaprevidenziale obbligatoria per l’esercizio dell’attivitàprofessionale forense era assicurata solo dalla [OSCURATO:PERSONA];ed invece era pacifica la circostanza che la ricorrentecontinuasse ad essere inadempiente all’obbligo di versare icontributi alla [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2009 e 2010 anchedopo l’entrata in vigore del d.l. 98/2011.2. Il ricorso è inammissibile.3. La questione della applicazione delle sanzioni civiliall’inadempimento contributivo derivante dalla iscrizione allagestione separata ha avuto definizione nella affermazione resadalla Corte Costituzionale (sent. n. 104/2022) secondo la qualeNumero registro generale 13942/2023Numero sezionale 3466/2026“La reductio ad legitimitatem della norma censurata può,N qumueirno ddi ir,a ccolta generale 25956/2026Data pubblicazione 29/09/2026essere operata mediante l’esonero dalle sanzioni civili per lamancata iscrizione alla Gestione separata [OSCURATO:PERSONA] relativamente alperiodo precedente l’entrata in vigore della norma diinterpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l’esigenzadi tutela dell’affidamento scusabile, ossia con l’esclusione dellapossibilità per l’ente previdenziale di pretendere daiprofessionisti interessati, oltre all’adempimento dell’obbligo diiscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi,anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l’omessaiscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l’entrata invigore della norma interpretata e quella della normainterpretativa”. La disposizione dell’art. 18 co.12 d.l. 98/2011dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che gliavvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o divolume di affari di cui all’art. 22 della L. n. 576/1980 (riformadel sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizionealla Gestione separata costituita presso l’[OSCURATO:PERSONA], siano esoneratidal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzionicivili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriorealla sua entrata in vigore, cessa di avere efficacia dal giornosuccessivo alla pubblicazione della decisione; con sentenza n.17970/2022 questa Corte ha inteso precisare che “la sentenzadella Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionaledall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti nonancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciò determinache la questione prospettata in ordine all'entità delle sanzionicivili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarataincostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa conla conseguente declaratoria, nel merito, non essendo necessariNumero registro generale 13942/2023ulteriori accertamenti, che nulla è dovuto per sanzioni civili inN umero sezionale 3466/2026Numero di raccolta generale 25956/2026conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla gestioneData pubblicazione 29/09/2026separata da parte del ricorrente”.4. Orbene, la Corte d’appello di Catanzaro ha pianamenteseguito l’orientamento successivamente consolidatosi nellagiurisprudenza di merito e di legittimità, affermando inmotivazione, al punto n.14.2, che “il titolo esecutivo deve inoltreessere annullato perché le sanzioni civili in esso determinate, ei relativi interessi, non sono dovute. Ciò in base alla recentepronuncia di incostituzionalità n. 104 del 2022 che ha dichiaratocostituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost.,l’art. 18 comma 12 del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif.nella legge 15 luglio 2011 n. 111, nella parte in cui non prevedeche siano esonerati dal pagamento, in favore dell’enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione allaGestione separata con riguardo al periodo anteriore alla entratain vigore della succitata norma di interpretazione autentica”; etale affermazione è del tutto in linea con il dispositivo reso incalce alla sentenza impugnata “condanna l’appellato a versarela contribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] richiesta per glianni di imposta 2009 e 2010 con esclusione delle sanzioni civilie relativi interessi e sanzioni”.5. L’[OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso assume che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avevacontinuato ad essere inadempiente all’obbligo di versare icontributi alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010 anchedopo l’entrata in vigore dell’art. 18 comma 12 del D.L. 98/2011,e che “la Corte d’appello avrebbe dovuto condannare a pagarele sanzioni civili sui contributi previdenziali non versati a partiredall’entrata in vigore della suddetta norma di interpretazioneautentica”; ma, da un lato, l’incostituzionalità riguarda laNumero registro generale 13942/2023Numero sezionale 3466/2026mancata previsione di esonero per le annualità precedeNnumtie roa dlli ara ccolta generale 25956/2026Data pubblicazione 29/09/2026entrata in vigore (luglio 2011) e quindi il beneficio riguardasoltanto le annualità precedenti a tale data, ed inoltre glieventuali inadempimenti per le annualità successive nongodono del medesimo beneficio, sicché nell’ambito di eventualigiudizi futuri tale richiesta di condanna sarà suscettibile diessere esaminate, non nel presente giudizio. Peraltro, leargomentazioni riportate nella impugnata sentenza sonocongruenti con la pronuncia della Corte Costituzionale e lamancata precisazione nel dispositivo che le sanzioni civiliannullate si riferiscano alle annualità 2009 e 2010 èagevolmente coperta dalla affermata esclusione del loropagamento con riferimento alle due annualità di cui, nellastressa proposizione, viene enunciata la condanna a versare lacontribuzione dovuta alla [OSCURATO:PERSONA].6. Ne consegue che, da un lato, non è comprensibile la doglianzadella ricorrente, di cui neppure si riporta l’eventuale pregressaallegazione nelle difese spiegate nei precedenti gradi di merito,né è interpretabile la doglianza come violazione di una omessacondanna pro futuro; dall’altro difetta di specificità e chiarezzail motivo di violazione di legge articolato con riferimento all’art.18 comma 12 che, in parte qua e con la suddetta delimitazionetemporale, ha cessato di avere efficacia per i giudizi pendentiriferiti alle annualità antecedenti al luglio 2011.7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile sia in relazionealle prescrizioni contenutistiche dei motivi di ricorso di cui all’art.366 n.3, n.4 n.6 c.p.c., sia con riferimento alla corretta analisicompiuta dal giudice di appello che, a pena di ulteriore causa diinammissibilità ex art. 360-bis n.1 c.p.c., ha deciso la questionedi diritto sulle sanzioni civili in conformità con la giurisprudenzaNumero registro generale 13942/2023della Corte, né la ricorrente ha offerto elementi per mutarneN umero sezionale 3466/2026Numero di raccolta generale 25956/2026l’orientamento.Data pubblicazione 29/09/20268. Alla soccombenza non fa seguito la condanna alle speseessendo controparte rimasta intimata. Seguono le disposizionisul contributo unificato a carico di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della QuartaSezione Civile, il 15 settembre 2026.La PresidenteRossana Mancino