CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 00571/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza n. 8668 emessa il 24 gennaio 2024 dalla Terza sezione penale della Corte di cassazione. Il ricorrente rammenta di aver proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 9 agosto 2023; l'udienza di discussione dinanzi alla Terza sezione di questa Corte veniva fissata per il giorno 24 gennaio 2024 e il difensore, in data 15 gennaio 2024, provvedeva a depositare motivi nuovi. Nel corpo della motivazione della sentenza impugnata si dava atto preliminarmente della "impossibilità di prendere in considerazione i motivi nuovi, presentati nell'interesse del ricorrente senza rispetto del termine di 15 giorni prima dell'udienza e quindi tardivamente". In ciò è stato ravvisato l'errore di cui viene chiesta la correzione, poiché, vertendosi in materia di ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, ai sensi dell'articolo 309 cod.proc.pen., il ricorrente avrebbe avuto la facoltà di enunciare motivi nuovi fino all'inizio della discussione. Il ricorrente ha conseguentemente chiesto la correzione della dicitura sopra indicata, non determinando tale richiesta alcuna modifica della sentenza impugnata. 2.11 Procuratore Generale ha concluso, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Si rammenta che, ai sensi dell'art 625 bis connma 1 cppl il ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione è previsto soltanto in favore del condannato, a seguito di pronuncia irrevocabile di condanna (Sez. 5, Sentenza n. 1821 del 07/10/2016 Cc. - Rv. 268784 - 01). L'istituto del ricorso in esame, è stato oggetto di reiterati interventi interpretativi cia parte della Corte di Cassazione a partire dalla pronuncia S.U. nr. 16103 del 27/03/2002, Basile, rv. 221280, la quale, affermato che l'incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità, per quanto non più inviolabile per effetto appunto del ricorso straordinario, costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato (C. Cost. n. 294 del 1995, e, ivi citate, nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia, sentenza 1/6/1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30.9.2003, C-224/01, p. 38; Corte EDU 12/01/2006, Kehaya e altri c. Bulgaria, ric. n. 47797/99 e n. 68698/01), ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni regolataci del ricorso straordinario, strumento avente natura eccezionale e derogatoria del giudicato, quindi non estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto sancito dall'art. 14 disp. gen.. È stato già acclarato in sede interpretativa (Cass. S.U., n. 16103 del 27/3/2002, Basile, rv. 221283; Cass. sez. 5 nr. 30373 del 16/06/2006, Nappi, rv. 235323; sez. 3, nr. 43697 del 10/11/2011, V.A., rv. 251411) che soltanto la sentenza della Corte di Cassazione, che renda incontrovertibile la pronuncia di condanna resa in sede di merito, consente concreta applicazione della norma di cui all'art.625-bis cod. proc. pen., che appunto appresta un rimedio in via esclusiva "a favore del condannato", oltre che del Procuratore Generale, e ha formulazione tassativa, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a casi non previsti, quali le decisioni che intervengano su questioni incidentali. A tal fine si è esclusa la possibilità di proposizione di ricorso straordinario avverso i provvedimenti: in materia di misure di prevenzione (Cass. sez. 6, n. 18982 del 28/3/2006, Romeo, rv. 234624; sez. 6, n. 2430 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cacucci, rv. 245772); di revisione di sentenza di condanna (Cass. sez, 6, n. 4124 del 17/1/2007, Rossi, rv. 235612); di estradizione (Cass. sez. 2, n. 7946 del 9/2/2007, Tolocka, rv. 235633); costituiti da sentenze che abbiano dichiarato inammissibile il ricorso avverso sentenze di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione (Cass. sez. 1, n. 23150 del 20/5/2008, Vitolo, rv. 240202); risolutori di incidente di esecuzione (Cass. sez. 1, n. 2727 del 12/11/2009, Baiguini, rv. 245923); di confisca di beni (Cass. sez. 5, n. 43416 del 17/7/2009, Seidita, rv. 245090). Così pure, è pacificamente inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali, trattandosi di pronuncia di legittimità che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna (ricavabile, ex multis, da Sez. 1, Sentenza n. 47932 del 09/11/2012 Cc. (dep. 11/12/2012 ). Ribadita in questa sede la piena condivisione dei superiori principi, va rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non è ammissibile, dal momento che investe una pronuncia di legittimità4 che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna, ma soltanto un'ordinanza del Tribunale del riesame in merito ad una misura cautelare reale. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila c2ECZEFEED in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 31 o