CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, Maria LuisaMiranda che ha concluso, riportandosi alla requisitoria depositata in atti, per ilrigetto del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile, EmanuelStefania in proprio e quale l.r. della [OSCURATO:SOCIETA]., che si è riportato alle conclusioniscritte inviate a mezzo p.e.c. in data 21 aprile 2026 unitamente alla nota spese,illustrandone il contenuto;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 24/2025, emessa in data 16 ottobre 2025, il Tribunale diPalermo ha confermato la sentenza del Giudice di Pace pronunciata nei confronti diNicolina [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di cui all'art. 595cod. pen., commesso in danno della parte civile [OSCURATO:PERSONA].All'imputata è ascritto il reato previsto e punito dall'art. 595 cod. pen. peravere, comunicando con più persone mediante una p.e.c. alla stessa riconducibile,indirizzata in particolare all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e ThomasZornow, scritto frasi dal contenuto diffamatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] edella società [OSCURATO:SOCIETA]., da quest'ultima rappresentata, del seguente tenoreletterale: «... che la [OSCURATO:SOCIETA]. non può sostituirsi ad una banca e non potevaincassare i 20 mila euro e questo è un aspetto che andrà valutata dalla Guardia dimai ricevuto tale somma, e questo verrà valutato da chi di competenza...considerare come prenderà il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA]. la casa madre diEngel Wolker e come prenderà il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA]. l’ordine dicontrollo del mediatori immobiliari...», offendendo in tal modo l'onore, lareputazione e il decoro della persona offesa.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata,per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo di ricorso, diseguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., laviolazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt.595 e 594 cod. pen.Con il secondo motivo di appello era stata chiesta, tra l'altro, la riqualificazionedel fatto nell'abrogato reato di cui all'art. 594 cod. pen. Il giudice di appello harespinto tale doglianza con la seguente motivazione: «Nel caso in esame le frasioffensive non sono state inviate alla persona offesa direttamente, bensì a terzi,riguardando quindi una persona assente. Pertanto, come correttamente ritenuto dalgiudice di prime cure, la condotta in esame integra gli estremi oggettivi e soggettividel reato di diffamazione ex art. 595 c.p., e non quelli dell'abrogato art. 594 c.p.,poiché le espressioni offensive sono state rivolte a soggetti terzi in assenza dellapersona offesa» (pag. 9 della sentenza impugnata).Secondo la ricorrente, il giudice di appello sarebbe incorso in errore. Essapremette che, come emergerebbe inequivocabilmente dal capo di imputazione,l'imputata, nella p.e.c. – in realtà una e-mail – oggetto di contestazione, non sisarebbe mai rivolta alla persona offesa, bensì, in modo del tutto generico, allasocietà Stela, alle cui dipendenze lavoravano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],destinatari della comunicazione e unici soggetti con i quali l'imputata avevaintrattenuto rapporti in relazione alla vendita dell'immobile.La comunicazione informatica – rispetto al cui tenore letterale permarrebberofondati dubbi circa l'effettiva portata ingiuriosa o diffamatoria – sarebbe avvenutanell'ambito di una discussione tra soggetti tutti partecipi della medesima vicendanegoziale, configurando una conversazione tra presenti piuttosto che unacomunicazione a terzi estranei in assenza della persona offesa.Deduce inoltre che, dalla sentenza e dalle testimonianze assunte indibattimento, emergerebbe che, oltre al proprio legale – riguardo al quale non visarebbe neppure prova dell'effettiva ricezione della e-mail – i destinatari dellacomunicazione erano collaboratori diretti della stessa parte civile. Soltanto costoroavrebbero intrattenuto rapporti di lavoro con l'imputata nell'ambito della vendita diun immobile, quali emissari della [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società M.G.I., si erainfatti rivolta a [OSCURATO:PERSONA], recandosi presso l'agenzia [OSCURATO:SOCIETA]., partner diEngel [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ottenere la mediazione per la vendita di unimmobile sito in [OSCURATO:PERSONA].Nell'ambito di tale operazione, l'imputata si sarebbe interfacciataesclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali emissari diretti dell'agenzia immobiliare.La circostanza che la comunicazione sia intercorsa tra soggetti tutti interessati allavicenda immobiliare e tutti in rapporto diretto o indiretto con la società, oggirappresentata in giudizio dalla persona offesa, configurerebbe una tipica ipotesi diconversazione tra presenti, sebbene mediata dallo strumento telematico. Asostegno di tale assunto, la ricorrente osserva che la medesima interlocuzione, oveavvenuta attorno a un tavolo, avrebbe consentito all'imputata di rappresentare aipropri interlocutori le perplessità espresse nella e-mail.Richiama, inoltre, Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742 – 01,secondo cui «l'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fattoche nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è direttaall'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazioneoffensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire conl'offensore».Rammenta, infine, che la notizia del ricevimento della e-mail e del relativocontenuto sarebbe pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] eZornow, proprio in ragione della posizione apicale e rappresentativa dalla stessarivestita. Dal punto di vista della [OSCURATO:PERSONA], l'interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pertanto coinciso con un'interlocuzione diretta con la società, in quantocostoro ne costituivano gli emissari e i primi soggetti ai quali rappresentare leproprie doglianze, risultando irrilevante l'identità del legale rappresentante, con ilquale l'imputata non aveva mai avuto alcun contatto.Si deduce altresì che la ricorrente non avrebbe avuto alcuna volontà didiffamare l'odierna parte civile, che neppure conosceva. Si ribadisce, inoltre, che lae-mail era stata inviata ai dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]. con i quali essa avevaintrattenuto rapporti commerciali e che, nel corpo della comunicazione contestata,si era sempre rivolta esclusivamente alla società e mai alla persona offesa.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e successive modificazioni, surichiesta di trattazione orale, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata.2. Va premesso che, secondo consolidato orientamento, in tema didiffamazione la Corte di cassazione può esaminare il contenuto della fraseasseritamente lesiva dell'altrui reputazione e verificare l'eventuale sussistenza diuna causa di giustificazione, ai fini della pronuncia di annullamento senza rinvioperché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato (Sez. 5, n. 2473del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013,01).Di recente questa Corte ha precisato che tale principio non comporta alcunaderoga alle regole generali che presiedono al giudizio di legittimità, poiché anche inmateria di diffamazione la Corte di cassazione non è giudice del fatto, ma esercita ilproprio sindacato sulla base dei fatti accertati dal giudice di merito, in applicazionedella regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen., il cui epilogo decisorio, nelgiudizio di cassazione, è rappresentato dall'annullamento senza rinvio previstodall'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026,Ianiri, Rv. 289324 - 01).3. Nel caso in esame, il ricorso, nella parte in cui investe il contenuto dellacomunicazione contestata e ne pone in discussione, sia pure non espressamente, lastessa natura diffamatoria, introduce una questione che impone di verificare, in viapreliminare, se le espressioni utilizzate dall’imputata siano riconducibili all’eserciziodel diritto di critica, profilo peraltro già specificamente dedotto con l’atto di appello.Tale valutazione è logicamente preliminare, poiché incide sulla stessaqualificazione giuridica del fatto e sulla verifica della componente soggettiva dellacondotta, di cui pure il ricorso si duole. Essa deve essere compiuta, secondo lecoordinate appena richiamate, non attraverso una rivalutazione autonoma delcompendio probatorio, ma sulla base dei dati fattuali accertati dai giudici di merito erisultanti dalla motivazione della sentenza impugnata.Tanto premesso, deve osservarsi che, alla luce della ricostruzione operata daigiudici di merito, la comunicazione oggetto di contestazione si inserisce nell’ambitodi una vicenda negoziale concernente la vendita di un immobile, nella qualel’imputata aveva intrattenuto rapporti con l’agenzia immobiliare riconducibile allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], persona offesanel presente procedimento.Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, l’e-mail incriminata erastata indirizzata al legale dell’imputata e, per conoscenza, ai due dipendenti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. con i quali la ricorrente aveva concretamente interloquito nelcorso della vicenda immobiliare. Il contenuto della comunicazione deve, pertanto,essere valutato tenendo conto del contesto relazionale e negoziale nel quale essa sicollocava, nonché dei rapporti intercorsi tra l’imputata, l’agenzia immobiliare e isoggetti che, per conto di quest’ultima, avevano seguito la pratica.Dalla lettura della e-mail, per come riportata e valutata nella sentenzaimpugnata, emerge che l’imputata ha manifestato dubbi e doglianze sul modusoperandi della società [OSCURATO:SOCIETA]., comunicandoli al proprio legale e, perconoscenza, ai due dipendenti dell’agenzia immobiliare con i quali aveva avutorapporti diretti. Anche a voler ritenere che le espressioni utilizzate fossero riferibilialla persona della legale rappresentante e amministratrice della società, trattandosidel soggetto formalmente legittimato, per conto della parte venditrice, a ricevere lacaparra menzionata nella comunicazione, occorre considerare che la censuradell’imputata prendeva le mosse da dati emergenti dalla stessa vicenda negoziale.In particolare, secondo quanto risulta dalla ricostruzione recepita nellasentenza impugnata, dalla proposta irrevocabile di acquisto del 30 luglio 2021,formulata dal primo aspirante acquirente dell’immobile, [OSCURATO:PERSONA], risultavaformalmente indicato il versamento di una caparra di euro 20.000. Su tale dato siinnestava la doglianza dell’imputata, la quale lamentava che detta somma, indicatanell’atto come versata a titolo di caparra, non fosse mai pervenuta nella suadisponibilità, nonostante il contratto di compravendita non si fosse poi perfezionatoper causa imputabile all’aspirante acquirente.La prospettazione dell’imputata, valutata alla luce del contenuto formale dellaproposta irrevocabile di acquisto, non appare, dunque, del tutto priva di basefattuale. La sentenza impugnata dà tuttavia atto anche dell’esistenza di unadichiarazione attribuita allo stesso aspirante acquirente [OSCURATO:PERSONA], priva didata, nella quale costui affermava che la caparra non era stata in concreto versata.Ne deriva che la comunicazione dell’imputata si collocava all’interno di un quadrofattuale non lineare, nel quale il dato formale risultante dalla proposta di acquisto ela successiva dichiarazione dell’aspirante acquirente apparivano non pienamentesovrapponibili.Sempre secondo la ricostruzione della vicenda risultante dalla sentenzaimpugnata, l’imputata, nella medesima e-mail, aveva formulato anche un’ulterioredoglianza, alternativa alla precedente, lamentando che la vendita dell’immobilefosse rimasta bloccata per un significativo lasso di tempo a causa di una proposta diacquisto anomala, in quanto non supportata, secondo la prospettazione difensiva,dal versamento della caparra che avrebbe dovuto accompagnarla.In tale prospettiva, le affermazioni dell’imputata non si presentano comel’attribuzione assertiva e categorica di un fatto illecito definitivamente accertato, macome la manifestazione di perplessità sulla gestione della vicenda negoziale. Ciòemerge anche dal fatto che la ricorrente rimetteva la valutazione della questionealle autorità competenti e ad un eventuale accertamento giudiziale, segnalando lanecessità di comprendere quale fosse stato il reale sviluppo della vicenda relativaalla proposta di acquisto, alla caparra e alla successiva vendita dell’immobile.Deve inoltre rilevarsi che, secondo quanto dedotto e valorizzato nel ricorso, laproposta contrattuale non recava alcuna clausola sospensiva legata alla concessionedel mutuo e, sul piano formale, dava atto dell’avvenuto versamento della caparra dieuro 20.000. Tale circostanza, letta unitamente all’andamento del rapportonegoziale descritto nella sentenza impugnata, consente di comprendere le ragioniper le quali l’imputata aveva maturato riserve e perplessità sulla correttezza dellagestione della pratica.Ne consegue che anche il riferimento ad una possibile appropriazione indebitadeve essere valutato nel contesto complessivo della comunicazione e della vicendanegoziale sottostante. Esso non appare formulato come accusa gratuita e svincolatada qualsiasi riferimento fattuale, ma si inserisce nella rappresentazione critica diuna situazione che, dal punto di vista dell’imputata, richiedeva chiarimenti e potevaessere sottoposta alla valutazione delle autorità competenti.Alla luce di tali elementi, per come emergenti dalla sentenza impugnata edagli atti ivi richiamati, quanto esternato dall’imputata nella comunicazionecontestata deve essere ricondotto all’espressione di un pensiero critico sullagestione della vicenda immobiliare, piuttosto che ad una gratuita aggressione dellareputazione della persona offesa.Né possono ravvisarsi, nel caso di specie, elementi tali da escludere ilrequisito della continenza. Le espressioni utilizzate devono infatti essere valutatenon isolatamente, ma nel contesto complessivo in cui si inseriscono, tenendo contodell’oggetto della comunicazione, dei destinatari della stessa, del rapporto negozialepresupposto e della finalità perseguita dall’imputata, che era quella dirappresentare doglianze e perplessità suscettibili di trovare eventuale sbocco ininiziative legali.Sul tema, va ricordato che, in materia di diffamazione, il requisito dellacontinenza, ai fini della configurabilità dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., hanecessariamente carattere elastico (Sez. 5, n. 11950 del 08/02/2005, Marcenaro ealtri, Rv. 231711 - 01). Ne deriva che la valutazione circa il superamento o menodei limiti del diritto di critica deve essere compiuta non in astratto, ma in concreto,letterale delle espressioni adoperate, ma anche del concetto o messaggio che siintendeva comunicare, del contesto dialettico nel quale le dichiarazioni sono staterese, delle modalità della loro manifestazione e dell’eventuale reiterazione dellacondotta.In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito chel’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamentefunzionale alla finalità di disapprovazione, e non trasmodante nella gratuita eimmotivata aggressione dell’altrui reputazione; essa, tuttavia, non esclude l’utilizzodi termini che, pur oggettivamente aspri o anche offensivi, assumano, nel contestocomplessivo in cui sono impiegati, il significato di giudizio critico negativo (Sez. 5,n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 - 01).Nel caso di specie, il riferimento all’appropriazione indebita costituisce unpassaggio isolato della comunicazione e non risulta accompagnato dall’uso diargomenti ad hominem, diretti a colpire gratuitamente la persona offesa nella suadimensione individuale. Esso appare piuttosto collegato alla manifestazione didisappunto dell’imputata per le modalità con cui era stata gestita la pratica relativaalla prima proposta di acquisto pervenuta all’agenzia immobiliare e all’indicazionedei possibili sviluppi della vicenda, alla luce delle incongruenze percepite dallaricorrente.Le riserve espresse dall’imputata, pur formulate in termini critici e certamenteincisivi, risultano dunque alimentate da dubbi non del tutto sforniti di baseconcreta, avuto riguardo al contenuto della proposta irrevocabile di acquisto e allasuccessiva evoluzione della vicenda. Esse non possono, pertanto, essere qualificatecome pretestuose o sorrette da mala fede, né come espressione di un intentomeramente denigratorio nei confronti della persona offesa.In definitiva, il tenore delle esternazioni dell’imputata, valutato alla luce deifatti accertati dai giudici di merito, del contenuto della proposta di acquisto e delcomplessivo andamento della vicenda negoziale, impone di riconoscere lasussistenza della scriminante dell’esercizio del diritto di critica. Le doglianzeespresse nella e-mail, indirizzata direttamente al legale dell’imputata e inviata perconoscenza ai due dipendenti dell’agenzia immobiliare con cui la ricorrente avevaintrattenuto rapporti, non risultano sproporzionate rispetto al tema trattato, néeccedenti rispetto alla finalità di rappresentare perplessità e possibili profili dicriticità nella gestione della pratica.Deve pertanto ritenersi che la comunicazione contestata, pur caratterizzatada toni critici, sia rimasta entro i limiti dell’esercizio del diritto di manifestazione delpensiero sotto il profilo della critica.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnatadeve essere annullata senza rinvio.Dalla stessa ricostruzione fattuale recepita dai giudici di merito emerge,infatti, che la comunicazione contestata si inseriva nel contesto di una vicendanegoziale concreta rispetto alla quale l'imputata manifestava dubbi, perplessità edoglianze non del tutto prive di base fattuale, senza trascendere in una gratuitaaggressione della reputazione della persona offesa.Le espressioni utilizzate, valutate nel loro contesto complessivo e in rapportoalla finalità perseguita, devono pertanto essere ricondotte all'esercizio del diritto dicritica, risultando rispettati i requisiti della continenza e della funzionalità delleespressioni rispetto al tema trattato. Deve, in particolare, ribadirsi che il diritto dicritica si concreta in un giudizio valutativo che può tradursi anche nell'utilizzo di toniaspri, polemici o iperbolici, purché funzionali all'opinione espressa e non risolventisiin un attacco personale gratuito alla dignità del destinatario (Sez. 1, n. 36045 del13/06/2014, Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017,Volpe, Rv. 270284).Nello stesso senso, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamenteaffermato che il requisito della continenza presenta carattere necessariamenteelastico e deve essere apprezzato in concreto, tenendo conto non soltanto deltenore letterale delle espressioni utilizzate, ma anche del contesto relazionale edialettico nel quale esse si collocano, del messaggio che intendono veicolare e dellafinalità perseguita dall'agente (Sez. 5, n. 11950 del 08/02/2005, Marcenaro e altri,Rv. 231711; Sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010, Selmi, Rv. 248432; Sez. 5, n. 32907del 30/06/2011, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione).Ricorre, pertanto, l'esimente dell'esercizio del diritto di critica di cui all'art. 51cod. pen., con conseguente insussistenza dell'antigiuridicità della condotta. Devepertanto disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con laformula perché il fatto non costituisce reato (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008,Guerra, Rv. 240814 – 01). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.Così deciso il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRenata [OSCURATO:PERSONA]