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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11821/2026

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to e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 2195/2020 depositata il 05/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26302/2020Numero sezionale 2680/2026Numero di raccolta generale 11821/2026Data pubblicazione 29/04/2026La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attiva nella fabbricazione di calzature per contodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha impugnato dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli due distinti avvisi di accertamento relativiall’anno d’imposta 2012, con i quali l’Agenzia delle entrate avevarecuperato a tassazione l’IVA su somme iscritte nel conto “acconti daclienti”, ritenute dall’Ufficio anticipazioni immediatamente imponibili aisensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 633/1972.

La contribuente sosteneva, invece,che tali somme avessero natura di meri anticipi corrisposti “nei periodi difermo produttivo” e che l’imposta fosse diventata esigibile solo nel 2013,anno della consegna dei beni, non essendo i prodotti specificamenteindividuati al momento dei versamenti.La CTP, con sentenza n. 16729-32/2018, ha accolto i ricorsi riuniti,rilevando come il contratto di fornitura prevedesse un quantitativo minimostagionale non dettagliato e come l’Ufficio non avesse fornito alcuna provache gli acconti percepiti nel 2012 potessero essere riferiti a benispecificamente individuati, in conformità ai principi affermati dalla Corte digiustizia nella causa C-419/02 (BUPA).L’Agenzia delle entrate ha proposto appello, deducendo che la fornitura erainvece pienamente specificata negli ordinativi e sostenendo altresìl’esistenza di precedenti conformi resi nei confronti della committente perla medesima vicenda; la società si è costituita chiedendo il rigetto delgravame e ribadendo che gli acconti erano stati fatturati nel 2013 all’attodella consegna, come documentato dai relativi DDT.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con sentenza n.2195/18/2020, depositata il 5 marzo 2020, ha rigettato l’appello,ribadendo: l’inapplicabilità del giudicato esterno in materia di IVA; la nonimmediata esigibilità dell’imposta su acconti non correlati a benispecificamente individuati; la correttezza della fatturazione nel 2013;nonché la nullità degli avvisi per violazione del contraddittorioNumero registro generale 26302/2020Numero sezionale 2680/2026Numero di raccolta generale 11821/2026Data pubblicazione 29/04/2026endoprocedimentale, ritenuto obbligatorio in materia di tributiarmonizzati.Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione, notificato il 23 ottobre 2020, articolato in cinque motivi.

Lasocietà contribuente ha resistito con controricorso, illustrato con memoria,chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Il P.G.,in persona del Sost.

P.G.

P. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha chiesto l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., l’Agenzia censura la sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., assumendo che la CTR avrebbeerroneamente escluso, in materia di IVA, l’operatività del giudicato esternoe lamentando la mancata considerazione di precedenti conformi resi neiconfronti di altro soggetto.Il primo motivo è inammissibile.In via preliminare, va rilevato che l’efficacia preclusiva del giudicatopresuppone l’identità delle parti e del rapporto giuridico controverso: essanon può estendersi a soggetti rimasti estranei al giudizio nel quale ladecisione si è formata.

Nel caso in esame, la pronuncia richiamatadall’Ufficio concerne un diverso processo e parti differenti e non può,pertanto, essere utilizzata come vincolo nel presente giudizio.

Del resto,anche quando si discuta di decisioni rese in relazione a periodi d’impostadiversi, la loro eventuale rilevanza non può essere affermata in viageneralizzata e automatica, ove si tratti – come di regola accade – diaccertamenti legati a circostanze fattuali riferite alla singola annualità(Cass., 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., 20 dicembre 2018, n. 32957).A ciò si aggiunge che, quando il giudicato esterno è speso in cassazione, ilricorrente deve assolvere gli oneri di allegazione e specificazione previstiNumero registro generale 26302/2020Numero sezionale 2680/2026Numero di raccolta generale 11821/2026Data pubblicazione 29/04/2026dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., riportando il contenuto essenzialedella decisione invocata e indicando con precisione dove essa siarinvenibile negli atti, così da consentire a questa Corte il necessarioriscontro.

Nel ricorso tali indicazioni non sono fornite nei termini richiesti.Non risulta, inoltre, chiarito – con indicazioni puntuali – se e in quale fasedel giudizio di merito la sentenza richiamata sia stata prodotta e se larelativa eccezione sia stata ritualmente introdotta.

La censura, pertanto,non consente il controllo richiesto in sede di legittimità e resta, anche pertale profilo, priva dei requisiti di ammissibilità.Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., l’Ufficio deduce la violazione degli artt. 6 e 21 del d.P.R. n.633/1972 e delle norme in tema di scritture contabili, assumendo che laCTR avrebbe erroneamente applicato i principi affermati dalla Corte digiustizia nella sentenza C-419/02, avendo il contratto di fornituracaratteristiche tali da rendere già individuati i beni oggetto delle futurecessioni.Con il terzo motivo di ricorso, parimenti proposto ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., l’Agenzia lamenta l’ulteriore violazione degli artt. 6e 21 del d.P.R. n. 633/1972, censurando il passaggio motivazionale concui il giudice d’appello ha ritenuto corretta la fatturazione nel 2013,nonostante la stessa sentenza desse atto che la merce consegnata nelgennaio 2013 fosse stata prodotta nel 2012.Con il quarto motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., l’Ufficio denuncia la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729c.c., contestando che la CTR abbia ritenuto insussistenti gravi, precisi econcordanti indizi in ordine alla riferibilità degli acconti a cessionispecificamente individuate e affermando che la motivazione sul punto sirisolverebbe in un insufficiente apprezzamento della prova presuntiva.Il secondo, il terzo e il quarto motivo – connessi e da esaminarecongiuntamente – non colgono nel segno e vanno respinti.Numero registro generale 26302/2020Numero sezionale 2680/2026Numero di raccolta generale 11821/2026Data pubblicazione 29/04/2026Le censure, infatti, muovono da una ricostruzione del fatto diversa daquella accolta dalla CTR e, pur formalmente prospettate come violazioni dilegge, non individuano un errore di sussunzione, bensì contestanol’apprezzamento degli elementi istruttori e la ricostruzione del contenutodel rapporto contrattuale.

Ciò non consente di ritenere integrata la dedottaviolazione di norme sostanziali, poiché l’applicazione della regola di dirittodeve necessariamente innestarsi sugli accertamenti di fatto compiuti dalgiudice di merito.Nella specie, la CTR ha accertato in fatto che, al momento dei versamenti,gli acconti non erano riferibili a beni già specificamente individuati,valorizzando il contenuto del contratto, la struttura degli ordinativi el’assenza di elementi idonei a collegare i singoli pagamenti a cessionideterminate nell’annualità oggetto di accertamento.

Su tali basi, il giudiced’appello ha ritenuto non esigibile l’IVA nell’anno dei versamenti, incoerenza con il principio secondo cui il pagamento di un accontodetermina l’esigibilità dell’imposta solo quando, al momento dell’incasso, ibeni o servizi cui esso si riferisce risultino già individuati nei loro elementiessenziali.Quanto agli elementi valorizzati dall’Ufficio (descrizione di alcune fatture,tempi di consegna, asserita “convenienza fiscale” della committente), laCTR ne ha escluso, con valutazione complessiva, la capacità dimostrativain ordine alla specifica individuazione dei beni nell’anno 2012.

Taleapprezzamento, che attiene alla gravità, precisione e concordanza degliindizi, non risulta compiuto in violazione del paradigma legale della provapresuntiva e non è, dunque, utilmente censurabile in questa sede.Peraltro, la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soloquando il giudice abbia posto l’onere della prova a carico di una partediversa da quella che ne era gravata secondo le regole di ripartizione trafatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre, invece, quando la censurainvesta l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la valutazioneNumero registro generale 26302/2020Numero sezionale 2680/2026Numero di raccolta generale 11821/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell’assolvimento dell’onere probatorio, profilo sindacabile – ricorrendone ipresupposti – nei soli limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., 23ottobre 2018, n. 26769; Cass., 19 agosto 2020, n. 17313).Quanto, poi, alla prova per presunzioni, il vizio di violazione di legge èravvisabile solo ove sia dedotto un errore di sussunzione rispetto alparadigma dell’art. 2729 c.c., mentre resta preclusa la critica che miri asostituire al giudizio del merito una diversa lettura della plausibilitàinferenziale degli indizi (Cass., 30 giugno 2021, n. 18611; Cass., 25settembre 2023, n. 27266).Parimenti, la doglianza relativa alle clausole contrattuali (ivi compresaquella sulle anticipazioni nei periodi di fermo produttivo) si confronta conun’interpretazione del regolamento negoziale già svolta dalla CTR e nonindica in modo specifico quali canoni legali di ermeneutica (artt. 1362 ss.c.c.) sarebbero stati violati; essa, pertanto, non scalfisce l’accertamento dimerito posto a fondamento della decisione.

Invero, l’individuazione dellacomune volontà delle parti e l’interpretazione del contratto costituisconotipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile insede di legittimità solo nei limiti della denuncia della violazione dei criterilegali di ermeneutica o dei vizi motivazionali, non essendo consentitosostituire all’interpretazione accolta dal giudice una diversa lettura dellaclausola contrattuale; né occorre che quella prescelta sia l’unica o lamigliore in astratto, essendo sufficiente che sia plausibile (Cass., 5dicembre 2017, n. 29111; Cass., 10 maggio 2018, n. 11254; Cass., 12gennaio 2006, n. 420).

In tale prospettiva, il richiamo al dato letterale nonesaurisce l’indagine, dovendosi considerare anche i criteri sistematici eteleologici, ove pertinenti (Cass., 28 giugno 2017, n. 16181).Con il quinto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., l’Agenzia censura la declaratoria di nullità degli attiimpositivi per violazione del contraddittorio endoprocedimentale,assumendo che, in materia di IVA, l’invalidità dell’accertamentoNumero registro generale 26302/2020Numero sezionale 2680/2026Numero di raccolta generale 11821/2026Data pubblicazione 29/04/2026presuppone che il contribuente assolva all’onere di allegare in concreto ledifese che avrebbe potuto utilmente svolgere se il contraddittorio fossestato tempestivamente attivato, in conformità ai principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità.Il quinto motivo resta assorbito.Il rigetto dei motivi secondo, terzo e quarto, che investono il merito dellapretesa impositiva e sorreggono la decisione impugnata, rende nondecisiva, ai fini della definizione del giudizio, la questione relativa alcontraddittorio endoprocedimentale, sicché la censura di cui al quintomotivo non richiede esame.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.200,00 percompensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 peresborsi ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 2195/2020 depositata il 05/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26302/2020Numero sezionale 2680/2026Numero di raccolta generale 11821/2026Data pubblicazione 29/04/2026La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attiva nella fabbricazione di calzature per contodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha impugnato dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli due distinti avvisi di accertamento relativiall’anno d’imposta 2012, con i quali l’Agenzia delle entrate avevarecuperato a tassazione l’IVA su somme iscritte nel conto “acconti daclienti”, ritenute dall’Ufficio anticipazioni immediatamente imponibili aisensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 633/1972. La contribuente sosteneva, invece,che tali somme avessero natura di meri anticipi corrisposti “nei periodi difermo produttivo” e che l’imposta fosse diventata esigibile solo nel 2013,anno della consegna dei beni, non essendo i prodotti specificamenteindividuati al momento dei versamenti.La CTP, con sentenza n. 16729-32/2018, ha accolto i ricorsi riuniti,rilevando come il contratto di fornitura prevedesse un quantitativo minimostagionale non dettagliato e come l’Ufficio non avesse fornito alcuna provache gli acconti percepiti nel 2012 potessero essere riferiti a benispecificamente individuati, in conformità ai principi affermati dalla Corte digiustizia nella causa C-419/02 (BUPA).L’Agenzia delle entrate ha proposto appello, deducendo che la fornitura erainvece pienamente specificata negli ordinativi e sostenendo altresìl’esistenza di precedenti conformi resi nei confronti della committente perla medesima vicenda; la società si è costituita chiedendo il rigetto delgravame e ribadendo che gli acconti erano stati fatturati nel 2013 all’attodella consegna, come documentato dai relativi DDT.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con sentenza n.2195/18/2020, depositata il 5 marzo 2020, ha rigettato l’appello,ribadendo: l’inapplicabilità del giudicato esterno in materia di IVA; la nonimmediata esigibilità dell’imposta su acconti non correlati a benispecificamente individuati; la correttezza della fatturazione nel 2013;nonché la nullità degli avvisi per violazione del contraddittorioNumero registro generale 26302/2020Numero sezionale 2680/2026Numero di raccolta generale 11821/2026Data pubblicazione 29/04/2026endoprocedimentale, ritenuto obbligatorio in materia di tributiarmonizzati.Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione, notificato il 23 ottobre 2020, articolato in cinque motivi. Lasocietà contribuente ha resistito con controricorso, illustrato con memoria,chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Il P.G.,in persona del Sost. P.G. P. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha chiesto l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., l’Agenzia censura la sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., assumendo che la CTR avrebbeerroneamente escluso, in materia di IVA, l’operatività del giudicato esternoe lamentando la mancata considerazione di precedenti conformi resi neiconfronti di altro soggetto.Il primo motivo è inammissibile.In via preliminare, va rilevato che l’efficacia preclusiva del giudicatopresuppone l’identità delle parti e del rapporto giuridico controverso: essanon può estendersi a soggetti rimasti estranei al giudizio nel quale ladecisione si è formata. Nel caso in esame, la pronuncia richiamatadall’Ufficio concerne un diverso processo e parti differenti e non può,pertanto, essere utilizzata come vincolo nel presente giudizio. Del resto,anche quando si discuta di decisioni rese in relazione a periodi d’impostadiversi, la loro eventuale rilevanza non può essere affermata in viageneralizzata e automatica, ove si tratti – come di regola accade – diaccertamenti legati a circostanze fattuali riferite alla singola annualità(Cass., 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., 20 dicembre 2018, n. 32957).A ciò si aggiunge che, quando il giudicato esterno è speso in cassazione, ilricorrente deve assolvere gli oneri di allegazione e specificazione previstiNumero registro generale 26302/2020Numero sezionale 2680/2026Numero di raccolta generale 11821/2026Data pubblicazione 29/04/2026dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., riportando il contenuto essenzialedella decisione invocata e indicando con precisione dove essa siarinvenibile negli atti, così da consentire a questa Corte il necessarioriscontro. Nel ricorso tali indicazioni non sono fornite nei termini richiesti.Non risulta, inoltre, chiarito – con indicazioni puntuali – se e in quale fasedel giudizio di merito la sentenza richiamata sia stata prodotta e se larelativa eccezione sia stata ritualmente introdotta. La censura, pertanto,non consente il controllo richiesto in sede di legittimità e resta, anche pertale profilo, priva dei requisiti di ammissibilità.Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., l’Ufficio deduce la violazione degli artt. 6 e 21 del d.P.R. n.633/1972 e delle norme in tema di scritture contabili, assumendo che laCTR avrebbe erroneamente applicato i principi affermati dalla Corte digiustizia nella sentenza C-419/02, avendo il contratto di fornituracaratteristiche tali da rendere già individuati i beni oggetto delle futurecessioni.Con il terzo motivo di ricorso, parimenti proposto ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., l’Agenzia lamenta l’ulteriore violazione degli artt. 6e 21 del d.P.R. n. 633/1972, censurando il passaggio motivazionale concui il giudice d’appello ha ritenuto corretta la fatturazione nel 2013,nonostante la stessa sentenza desse atto che la merce consegnata nelgennaio 2013 fosse stata prodotta nel 2012.Con il quarto motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., l’Ufficio denuncia la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729c.c., contestando che la CTR abbia ritenuto insussistenti gravi, precisi econcordanti indizi in ordine alla riferibilità degli acconti a cessionispecificamente individuate e affermando che la motivazione sul punto sirisolverebbe in un insufficiente apprezzamento della prova presuntiva.Il secondo, il terzo e il quarto motivo – connessi e da esaminarecongiuntamente – non colgono nel segno e vanno respinti.Numero registro generale 26302/2020Numero sezionale 2680/2026Numero di raccolta generale 11821/2026Data pubblicazione 29/04/2026Le censure, infatti, muovono da una ricostruzione del fatto diversa daquella accolta dalla CTR e, pur formalmente prospettate come violazioni dilegge, non individuano un errore di sussunzione, bensì contestanol’apprezzamento degli elementi istruttori e la ricostruzione del contenutodel rapporto contrattuale. Ciò non consente di ritenere integrata la dedottaviolazione di norme sostanziali, poiché l’applicazione della regola di dirittodeve necessariamente innestarsi sugli accertamenti di fatto compiuti dalgiudice di merito.Nella specie, la CTR ha accertato in fatto che, al momento dei versamenti,gli acconti non erano riferibili a beni già specificamente individuati,valorizzando il contenuto del contratto, la struttura degli ordinativi el’assenza di elementi idonei a collegare i singoli pagamenti a cessionideterminate nell’annualità oggetto di accertamento. Su tali basi, il giudiced’appello ha ritenuto non esigibile l’IVA nell’anno dei versamenti, incoerenza con il principio secondo cui il pagamento di un accontodetermina l’esigibilità dell’imposta solo quando, al momento dell’incasso, ibeni o servizi cui esso si riferisce risultino già individuati nei loro elementiessenziali.Quanto agli elementi valorizzati dall’Ufficio (descrizione di alcune fatture,tempi di consegna, asserita “convenienza fiscale” della committente), laCTR ne ha escluso, con valutazione complessiva, la capacità dimostrativain ordine alla specifica individuazione dei beni nell’anno 2012. Taleapprezzamento, che attiene alla gravità, precisione e concordanza degliindizi, non risulta compiuto in violazione del paradigma legale della provapresuntiva e non è, dunque, utilmente censurabile in questa sede.Peraltro, la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soloquando il giudice abbia posto l’onere della prova a carico di una partediversa da quella che ne era gravata secondo le regole di ripartizione trafatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre, invece, quando la censurainvesta l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la valutazioneNumero registro generale 26302/2020Numero sezionale 2680/2026Numero di raccolta generale 11821/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell’assolvimento dell’onere probatorio, profilo sindacabile – ricorrendone ipresupposti – nei soli limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., 23ottobre 2018, n. 26769; Cass., 19 agosto 2020, n. 17313).Quanto, poi, alla prova per presunzioni, il vizio di violazione di legge èravvisabile solo ove sia dedotto un errore di sussunzione rispetto alparadigma dell’art. 2729 c.c., mentre resta preclusa la critica che miri asostituire al giudizio del merito una diversa lettura della plausibilitàinferenziale degli indizi (Cass., 30 giugno 2021, n. 18611; Cass., 25settembre 2023, n. 27266).Parimenti, la doglianza relativa alle clausole contrattuali (ivi compresaquella sulle anticipazioni nei periodi di fermo produttivo) si confronta conun’interpretazione del regolamento negoziale già svolta dalla CTR e nonindica in modo specifico quali canoni legali di ermeneutica (artt. 1362 ss.c.c.) sarebbero stati violati; essa, pertanto, non scalfisce l’accertamento dimerito posto a fondamento della decisione. Invero, l’individuazione dellacomune volontà delle parti e l’interpretazione del contratto costituisconotipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile insede di legittimità solo nei limiti della denuncia della violazione dei criterilegali di ermeneutica o dei vizi motivazionali, non essendo consentitosostituire all’interpretazione accolta dal giudice una diversa lettura dellaclausola contrattuale; né occorre che quella prescelta sia l’unica o lamigliore in astratto, essendo sufficiente che sia plausibile (Cass., 5dicembre 2017, n. 29111; Cass., 10 maggio 2018, n. 11254; Cass., 12gennaio 2006, n. 420). In tale prospettiva, il richiamo al dato letterale nonesaurisce l’indagine, dovendosi considerare anche i criteri sistematici eteleologici, ove pertinenti (Cass., 28 giugno 2017, n. 16181).Con il quinto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., l’Agenzia censura la declaratoria di nullità degli attiimpositivi per violazione del contraddittorio endoprocedimentale,assumendo che, in materia di IVA, l’invalidità dell’accertamentoNumero registro generale 26302/2020Numero sezionale 2680/2026Numero di raccolta generale 11821/2026Data pubblicazione 29/04/2026presuppone che il contribuente assolva all’onere di allegare in concreto ledifese che avrebbe potuto utilmente svolgere se il contraddittorio fossestato tempestivamente attivato, in conformità ai principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità.Il quinto motivo resta assorbito.Il rigetto dei motivi secondo, terzo e quarto, che investono il merito dellapretesa impositiva e sorreggono la decisione impugnata, rende nondecisiva, ai fini della definizione del giudizio, la questione relativa alcontraddittorio endoprocedimentale, sicché la censura di cui al quintomotivo non richiede esame. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.200,00 percompensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 peresborsi ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteTania Hmeljak
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