CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15426/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento del 16 febbraio 2015, con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in esito a rito abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 2.500 di multa, in ordine al reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, relativo al vizio di motivazione, con riferimento alle ragioni per le quali la pena irrogata è stata ritenuta adeguata. Si lamenta, in particolare, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Le prospettate censura sono generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La sentenza, in particolare, rilevata la genericità del motivo d'appello relativo alla determinazione della pena, ha dato atto che il difensore si era limitato a chiedere la concessione delle attenuanti generiche da considerarsi prevalenti rispetto alla contestata recidiva, oltre che una generica riduzione. Il motivo non aveva adeguatamente impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva disconosciuto le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali gravanti sull'imputato, della stessa indole del presente, dimostrativi della allarmante personalità dell'imputato. Il motivo non si confronta con le specifiche argomentazioni appena ricordate, limitandosi a ribadire che invece fosse adeguatamente specifico il motivo di mera richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Cos