CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/04/2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il 6 luglio 2018, confermava la responsabilità dei ricorrenti per il reato di associazione per delinquere di cui al capo A), finalizzato alla commissione di una serie di truffe, ricettazioni, furti, sostituzioni di persona ai danni del gestore telefonico Vodafone, nonché per una serie di reati-fine loro rispettivamente ascritti, come di seguito precisato in relazione alle singole posizioni processuali. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A). Non si sarebbero evidenziati, dalle intercettazioni poste a base della condanna, gli elementi idonei a distinguere il reato associativo dal concorso di persone nei singoli reati-fine, con particolare riferimento al vincolo permanente e continuativo, all'indeterminatezza del programma criminoso ed alla esistenza di una struttura sia pur minima; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento ex art. 270 cod. proc. pen.. Le intercettazioni ambientali del 2013, effettuate all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, erano state autorizzate nell'ambito di indagini per reati comuni in procedimento diverso da quello odierno (proc. n. 3366/13 RGNR), nel quale si procede per reati per i quali non è previsto l'arresto in flagranza, come quello di cui all'art. 416 cod.pen. alla cui prova era diretta la acquisizione. La Corte avrebbe errato nel ritenere utilizzabili le intercettazioni sulla base del fatto che al ricorrente era contestato anche un reato di estorsione, del quale non si parla nelle intercettazioni del 2013 (19, 26 febbraio e 5 marzo), che, peraltro, non proverebbero la sussistenza del reato associativo, la sua permanenza sino al febbraio di quell'anno e la intraneità del ricorrente; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla eccezione di inutilizzabilità della documentazione acquisita al processo in quanto riveniente dai vari sequestri compiuti nei confronti del ricorrente. I sequestri di documentazione erano stati effettuati in due diversi procedimenti penali.In un caso - relativo al sequestro nell'ambito del procedimento n. 5123/09 RGNR Procura Brindisi - si sarebbero evidenziati elementi di riscontro inutilizzabili perché raccolti a partire da documenti dissequestrati e non restituiti. Nell'altro caso - relativo al sequestro nell'ambito del proc. 5931/09 Procura Taranto - non vi sarebbe traccia di trasmissione di atti dalla Procura di Taranto alla Procura di Brindisi; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ruolo di promotore del sodalizio riconosciuto al ricorrente. Le intercettazioni dimostrerebbero, al massimo, una contiguità con altri coimputati ed un concorso nei singoli reati; 5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di furto aggravato di cui al capo G). La Corte avrebbe dedotto la responsabilità del ricorrente dalla sola condotta estorsiva successiva al furto; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di furto di cui al capo D), essendo mancata la prova della provenienza furtiva dei beni ritrovati al ricorrente come riconducibili a quelli oggetto di denuncia da parte della vittima; 7) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per i reati di ricettazione di cui ai capi O e T, non essendo stato contrastato l'assunto che il ricorrente avesse commesso il reato presupposto di truffa; 8) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla recidiva. La Corte non avrebbe offerto alcuna motivazione sullo specifico motivo di appello volto a sottolineare che la recidiva, sulla base della motivazione offerta dal Tribunale, non risultava contestata al ricorrente; in ogni caso il Tribunale l'applicazione dell'aggravante non sarebbe motivata; 9) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto sussistente la recidiva nonostante i precedenti penali del ricorrente si fossero estinti per esito positivo della messa alla prova, sicché di essi non avrebbe potuto tenersi conto. La motivazione sarebbe generica sui presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante; 10) violazione di legge e vizio di motivazione non essendo la Corte pervenuta, tenuto conto della esclusione della recidiva, ad un diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze di diverso segno; 11) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, non essendo stato giustificato il distanziamento dal minimo edittale e l'entità dell'aumento in continuazione.2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente quale partecipe all'associazione a delinquere di cui al capo A con funzioni direttive. La Corte non avrebbe tenuto in debito conto che l'imputata, in quanto moglie del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], era in rapporti con lui quale conseguenza del rapporto di coniugio e, comunque, con un ruolo subordinato idoneo ad integrare, al massimo, quello di mero partecipe; 2) vizio della motivazione quanto alla prova del concorso della ricorrente nel reato di furto di gasolio di cui al capo C. Dalle intercettazioni emergerebbe solo una approvazione della condotta altrui, senza alcun apporto concreto e che dunque avrebbe dovuto essere considerata come connivenza non punibile; 3) violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce argomenti identici a quelli del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], salvo che in relazione a quanto di seguito evidenziato: 1) con il quinto motivo, a proposito della estorsione di cui al capo H, si sostiene che il ricorrente non vi avrebbe preso parte, le intercettazioni evidenziando solo il ruolo del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed una frase attribuita al ricorrente non indicativa del suo concorso nel reato (fg. 10 del ricorso); 2) quanto ai reati di furto di cui ai capi B ed E, non sarebbe provata la partecipazione del ricorrente e la Corte avrebbe errato nel non ritenere sussistente il reato di favoreggiamento reale in ordine al capo e) invece che quello di furto; 3) non sarebbe provata la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di cui al capo N. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati e generici. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e con refluenza anche in relazione alle identiche questioni poste dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi, in ordine alle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni e della documentazione provenienti da altri procedimenti - dedotte con il secondo ed il terzo motivo di ricorso ma aventi priorità logica sul resto - che il ricorrente non tiene conto della circostanza, sottolineata a fg. 10 della sentenza impugnata, che la prova di responsabilità (anche del [OSCURATO:PERSONA]) si era basata non solo su intercettazioni captate in altro procedimento, ma anche su quelle effettuate nel procedimento principale, oltre che su dichiarazioni di persona informate dei fatti e denunce delle persone offese. Il ricorrente non evidenzia né si confronta con tale dato oggettivo, che rende generiche le eccezioni di cui al secondo e terzo motivo di ricorso, in forza del principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). 1.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente omette di segnalare come la Corte territoriale, a fg. 12 della sentenza impugnata, avesse ritenuto del tutto generico l'appello a proposito della sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A e della configurazione del ruolo di promotore assunto dal ricorrente (e dai due imputati [OSCURATO:PERSONA]), richiamando legittimamente i fgg. 10-13 della sentenza di primo grado. In effetti, a parte la genericità dal quale è connotato il ricorso per cassazione sul punto, è vero quanto attestato dalla sentenza impugnata, in particolare con riguardo all'atto di appello ma soprattutto in relazione a quanto contenuto nella sentenza del Tribunale nelle pagine indicate, nelle quali si è messa in evidenza una reiterazione di comportamenti illeciti da parte di più ricorrenti, aventi medesimo modus operandi e finalizzate alla commissione di una serie indeterminata di reati della medesima tipologia e con condotte omogenee e ripetitive in un cospicuo lasso temporale, nonché una divisione di ruoli tra correi che vedeva [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA] ed il di lei fratello [OSCURATO:PERSONA], come organizzatori e promotori della attività illecita, effettivamente sfociata, peraltro, nella commissione di numerosi reati fine, dai quali è stata tratta l'ulteriore prova della sussistenza dell'organismo illecito di tipo associativo descritto al capo A. In proposito, è bene ricordare il principio di diritto secondo il quale, a prescindere dal requisito della mafiosità della associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Né l'atto di appello né il ricorso riescono a confutare simili risultanze, idonee a scolpire l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato associativo di cui all'art. 416 cod.pen., distinguendolo dal mero concorso di persone nel reato. Infatti, deve ricordarsi in punto di diritto che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (tra le tante, Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540). Tanto assorbe quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso. 1.3. Il quinto motivo è generico. Il ricorrente, nel contestare l'affermazione di responsabilità per il reato di furto di cui al capo G, non tiene nel minimo conto quanto affermato a fg. 13 della sentenza impugnata, a proposito del fatto che fosse rimasto provato, dalle intercettazioni, la disponibilità in capo al medesimo dell'autovettura compendio del delitto e di come egli si fosse attivato per reperire il proprietario dell'autovettura per effettuare la successiva estorsione di cui al capo H, reato in relazione al quale non vi è motivo di ricorso. 1.4. Anche il sesto motivo di ricorso è generico, poiché il ricorrente non tiene conto del fatto che la Corte, a fg. 13 della sentenza impugnata, ha sottolineato che i beni ritrovati al ricorrente, circostanza non contestata, erano compresi tra quelli oggetto delle denuncia di furto della vittima. 1.5. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Posta la non contestata disponibilità in capo al ricorrente dei beni di provenienza illecita di cui ai capi O e T (assegni, codice fiscale plastificato e altro), nessuna giustificazione è stata fornita dall'interessato, rimanendo del tutto generico l'assunto che egli avesse perpetrato il reato di furto presupposto. Ne consegue che la Corte ha ritenuto integrati i reati di ricettazione facendo buon uso del principio di diritto secondo il quale, la circostanza che l'imputato sia stato trovato nel possesso dei beni e non abbia fornito alcuna giustificazione in ordine a tale possesso, integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della loro provenienza delittuosa (tra le tante, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella). 1.6. L'ottavo ed il nono motivo di ricorso, inerenti alla recidiva, possono essere trattati congiuntamente e si rivelano manifestamente infondati. La Corte si è diffusa sul tema ai fgg. 14 e 15 della sentenza impugnata, chiarendo che neanche nell'atto di appello era stata contestata la corretta contestazione della recidiva da parte del Pubblico ministero, come si deduce dal capo di imputazione. Al contempo, la Corte territoriale ha motivato la applicazione della recidiva - ritenuta equivalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche - considerando i fatti di reati odierni espressivi di una rinnovata capacità a delinquere e pericolosità sociale del ricorrente, assolvendo al proprio obbligo giustificativo. In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Inoltre, la Corte ha ancorato la applicazione della recidiva all'esistenza di precedenti penali in relazione ai quali non risulta alcun esito positivo della messa alla prova, assunto genericamente introdotto dal ricorrente senza alcun riferimento specifico rispetto alla lunghissima serie di precedenti penali che risultano dal certificato penale del ricorrente- 1.7. L'applicazione corretta e giustificata della recidiva impediva un giudizio di bilanciamento più favorevole al ricorrente, circostanza che assorbe la deduzione di cui al decimo motivo di ricorso. 1.8. Infine, il motivo in ordine al trattamento sanzionatorio, che la Corte ha ridimensionato, era stato formulato nell'atto di appello in termini così generici da non dover essere preso in considerazione dalla Corte, a fronte di una sanzione base prossima al minimo edittale del reato di estorsione ritenuto più grave e di aumenti contenuti per la continuazione. La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la manifesta infondatezza della richiesta o la sua genericità impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. In ordine al primo motivo, la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha messo in risalto che il ruolo organizzativo in seno al sodalizio era emerso in relazione alla perpetrazione di alcuni reati fine pur non attribuitile ma nei quali ella fungeva da raccordo tra il marito e gli altri sodali, con i quali aveva contatti, contemporaneamente dando consigli al marito e supporto morale e materiale, eseguendo sue disposizioni anche dal carcere e partecipando attivamente alla mantenere il legame associativo tra i membri siccome finalizzato alla perpetrazione di delitti (fg. 7 della sentenza impugnata). 2.2. Anche il secondo motivo è generico, dal momento che non tiene conto delle intercettazioni indicate dalla Corte di appello (fg. 7 della sentenza impugnata) come rivelative della sua presenza alle fasi immediatamente prodromiche al delitto di furto di cui al capo G, in auto in compagnia degli altri correi e poi ai commenti successivi alla perpetrazione del delitto. 2.3. Quanto al terzo motivo, la Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto del precedente penale della ricorrente. La motivazione è congrua, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Salvo quanto evidenziato qui di seguito, si rinvia alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ad alcuni dei motivi di ricorso del ricorrente, identici nel contenuto a quelli presi in esame a proposito del precedente imputato. 3.2. Quanto ai reati di furto di cui ai capi B ed E, di cui si discute con il sesto motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha sottolineato alcune intercettazioni delle quali il ricorrente non fa menzione, dimostrando la genericità dei suoi assunti. Tali intercettazioni, indicate a fg. 4 della sentenza impugnata, erano rivelative del fatto che egli aveva ideato insieme al [OSCURATO:PERSONA] il furto di cui al capo B partecipando anche alla fase di sistemazione del compendio furtivo, così come per il furto di cui al capo E, la sua partecipazione è attestata dalla consequenzialità tra le intercettazioni relative all'episodio e dalla indicazione in un dialogo del fatto che egli aveva partecipato al delitto, per bocca di uno sodali. Tali risultanze, ignorate in ricorso, danno ragione della conclusione della Corte volta ad escludere l'ipotesi difensiva che si fosse trattato, al più, di favoreggiamento reale.3.3. Anche in relazione al reato di estorsione di cui al capo H, della cui condanna il ricorrente si duole con il quinto motivo di ricorso, l'atto di impugnazione evita di confrontarsi con quanto indicato a fg. 5 della sentenza impugnata, a proposito del fatto che sia l'imputato che il correo [OSCURATO:PERSONA] fossero presenti, sia pure in luoghi di osservazione diversi, al momento in cui la vittima avrebbe dovuto consegnare il denaro estorto. 3.4. Infine, quanto al reato di ricettazione di cui al capo N, il settimo motivo di ricorso si rivela generico perché non richiama il dato che il ricorrente, come il coimputato [OSCURATO:PERSONA], fosse in possesso della scheda telefonica di illecita provenienza (fg. 5 della sentenza impugnata). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa d