CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 21273/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] PicenoSentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia DiNardo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 13 marzo 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harigettato il riesame reale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimentodel Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 28 febbraio2026, che aveva disposto il sequestro preventivo, ex artt. 321 cod. proc. pen,240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, della somma di denarodi 9.075,00 euro, in relazione a un procedimento che lo vede indagato per ilreato di detenzione a fini di spaccio di 44,95 g di hashish (qualificato dal G.i.p.nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990).2. Avverso tale ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, hainterposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, di seguito sintetizzaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen.e 240 bis cod. pen., per assenza di motivazione in ordine alla sussistenza di unnesso pertinenziale tra denaro e reato.Si censura che il Tribunale abbia confermato il disposto sequestro senzaindicare alcun elemento concreto idoneo a dimostrare, in assenza di cessioni,contatti o frequentazioni, che la somma di denaro costituisse prezzo o profittodell’attività di spaccio.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 321 cod. proc. pen.,con riferimento al «periculum in mora».Si lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia omesso di motivare sulrequisito del pericolo attuale che la libera disponibilità del denaro possaagevolare la commissione di ulteriori reati, limitandosi ad affermareapoditticamente che il denaro «potrebbe essere utilizzato per ulterioriapprovvigionamenti”, senza alcun riferimento a condotte reiterate di spaccio o adaltri elementi concreti che indichino una reale capacità operativa dell’indagato.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. In data 30 aprile 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corteha depositato requisitoria, concludendo nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In premessa, risulta utile ricordare che, ai sensi dell'art. 325, comma 1,cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023,Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656- 01). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa, dalnovero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta dicui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciarecon il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di motivazione deiprovvedimenti giurisdizionali imposto dall’art. 125 cod. proc. pen., il caso dimotivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 3, n. 14977 del25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia,Rv. 269119 – 01).Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamentepriva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultareinidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito,oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioniche hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, cit.).3. Delimitati i limiti del presente giudizio, va ricordato, altresì, che, inrelazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R.9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, dei beni o di altreutilità trovate in possesso dell'imputato anche quando ricorrano le condizioni perla confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240 bis cod. pen., applicabile inforza del rinvio a esso operato dall'art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990, ovveroallorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dalui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico didetti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa laprovenienza di essi; possibilità che, per effetto della modifica apportata all'art.85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 dall'art. 4, comma 3-bis del decreto-legge 5settembre 2023 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre2023 n. 159, è estesa oggi anche alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, deld.P.R. n. 309 del 1990.La confisca prevista dall'art. 240 bis cod. pen. ha struttura e presuppostidiversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo lacorrelazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene inconsiderazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato ela persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la penapatteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Prescindendo, quindi,dall'esistenza di un nesso eziologico tra beni e singolo episodio criminoso, illegislatore ha fissato una presunzione in base alla quale possono considerarsi diprovenienza illecita tutti i beni nella disponibilità di un soggetto condannato peruno dei reati indicati dall'art. 240 bis cod. pen. in valore sproporzionato al suoreddito o alla sua attività economica (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio,Rv. 277997 – 04).4. Su tali premesse ermeneutiche e precisato che, nel caso in esame, ilvincolo ablatorio è stato disposto a norma dell’art. 240 bis cod. pen., il primomotivo, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in ordine all’esistenza diun nesso pertinenziale tra la somma di denaro sequestrata e il reato contestato,risulta manifestamente infondato, evocando requisiti del tutto estranei alparadigma normativo del disposto sequestro.Nello stesso errore cade in realtà lo stesso Tribunale del riesame, che dopoaver congruamente motivato sulla sproporzione, valorizzando l'assolutaincapienza dell'indagato a disporre della consistente somma di denaro rinvenuta,essendo egli uno studente, privo di una stabile attività lavorativa, impiegato solosaltuariamente nello svolgimento di lavori stagionali della durata di pochi mesi, el’inverosimiglianza delle sue giustificazioni in ordine alla riconducibilità di talesomma ai risparmi del nucleo familiare (incompatibile con le condizioni diritrovamento del denaro, all'interno di una scatola chiusa collocata sul ripiano diun armadio della camera da letto in uso all'indagato che veniva aperto con chiavidetenute dallo stesso all'atto del fermo), ha richiamato, a supporto del proprioragionamento, il rinvenimento in capo al [OSCURATO:PERSONA] della sostanza stupefacente edi strumenti atti al confezionamento, concludendo che tale complesso di elementi«inducono a ritenere che l'ingente somma di denaro trovata in suo possesso siafrutto dell'attività di spaccio intrapresa dallo stesso». Conclusione, questa,senz’altro inconferente con il sequestro per sproporzione, che comunque noninficia nella sostanza l’argomentata sussistenza dei presupposti di cui all’art. 240bis cod. pen.5. Il secondo motivo con cui si lamenta la mancanza di motivazione sul«periculum in mora», inteso quale «pericolo attuale che la libera disponibilità deldenaro possa agevolare la commissione di altri reati», non avendo formatooggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non può essere dedotto inquesta sede. A ciò si aggiunga che in tale accezione il requisito in oggetto, al paridella pertinenzialità, è estraneo alla struttura del disposto sequestro persproporzione, per il quale si richiede, in linea con i principi affermati da codestaCorte, una concisa motivazione da rapportare alle ragioni che rendononecessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alladefinizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv.281848).Su tale profilo si era soffermato il Giudice per le indagini preliminari cheaveva evidenziato il concreto pericolo che, nelle more del giudizio, il denaro dicui il pubblico ministero chiedeva il sequestro venisse disperso o utilizzato, conargomentazioni che, come già detto, non sono state oggetto di censura in sededi impugnazione.6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria,determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo, in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 20/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]