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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06526/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04PWSQL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' 9 RG 33390/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di furto con strappo nnonoaggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso — con cui il' ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato contenimento della pena nel minimo assoluto di legge, tenuto conto delle modalità delle azioni e delle precarie condizioni di vita - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alle puntuali argomentazioni della decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

La Corte di Appello, infatti, ha adeguatamente spiegato che 1) non vi sono elementi validi per una rideterminazione della penai in termini più favorevoli per l'imputato, perché lo stesso ha agito approfittando della condotta intimidatoria attuata da altri due complici nei confronti della persona offesa, ponendo in essere un'azione violenta connotata da pericolosità tenuto conto dei possibili esiti lesivi che la persona offesa avrebbe potuto subire 2) l'imputato è gravato da precedenti specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 18 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04PWSQL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' 9 RG 33390/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di furto con strappo nnonoaggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso — con cui il' ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato contenimento della pena nel minimo assoluto di legge, tenuto conto delle modalità delle azioni e delle precarie condizioni di vita - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alle puntuali argomentazioni della decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. La Corte di Appello, infatti, ha adeguatamente spiegato che 1) non vi sono elementi validi per una rideterminazione della penai in termini più favorevoli per l'imputato, perché lo stesso ha agito approfittando della condotta intimidatoria attuata da altri due complici nei confronti della persona offesa, ponendo in essere un'azione violenta connotata da pericolosità tenuto conto dei possibili esiti lesivi che la persona offesa avrebbe potuto subire 2) l'imputato è gravato da precedenti specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 genn
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