CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 19960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22202-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]),con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del legale rappresentante pro temporedottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, Via C. Fracassini n. 4 , presso lo studio dell’AvvocatoAlessandra Neri. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. CRD38R02H579T ) e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, sonoelettivamente domiciliati. - controricorrent i - avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona , depositata in data 30.5.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Pesaro, adito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza emessa in data 3.9.2010, risolse il contratto avente ad oggetto, in data 5.3.2001, l’acquisto di bond argentini, per l’importo di euro 35.000, condannando la banca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della differenza tra il valore di acquisto e quello ottenuto in sede di rivendita, oltre accessori. 2. Proposto gravame da parte della banca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.avverso la predetta sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro, la Corte di Appello diAncona, con il provvedimento qui di nuovo impugnato, ha rigettato il gravame, confermando la decisione resa in primo grado. La corte del merito, per quanto qui ancora di interesse, ha ritenuto - quanto alla doglianza relativa alla mancata considerazione da parte dei giudici del merito che il rapporto tra la banca e i clienti riguardava un semplice servizio di negoziazione di valori mobiliari e non già l’attività di consulenza- che i doveri di informazione sussistono anche dopo la stipulazione del contratto di intermediazione e sono finalizzati alla sua corretta esecuzione, in modo tale da porre il cliente sempre nella condizione di valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni di investimento e di disinvestimento, attenendo al momento esecutivo del contratto i doveri di contenuto negativo posti a carico dell’intermediario, quali quelli di non consigliare e di non effettuare operazioni di frequenza e di dimensioni eccessive rispetto alla situazione finanziaria del cliente; ha dunque evidenziato che, anche in difetto di un servizio di consulenza contrattualmente convenuto, risultavacomunque posto a carico dell’istituto di credito l’obbligo di prestare informazioni sul titolo che il cliente intendeva acquistare e questo a prescindere dalla conoscenza della materia, delle finalità di investimento e della propensione al rischio dichiarate, obblighi quest’ultimi che si aggiungevano e che non risulta va no sostituiti dalle necessarie valutazioni di inadeguatezza soggettiva ovvero oggettiva dell’investimento; ha dunque osservato che, alla data di acquisto dei titoli (bond argentini), l’istituto non era assolutamente in grado di ipotizzare il loro declassamento ed il successivo defoult, ma avrebbe dovuto comunque rappresentare agli investitori (quale che fosse la loro “profilatura” in materia di conoscenza della materia, obiettivi e propensione al rischio) le caratteristiche speculative proprie dell’investimento nella sua collocazione temporale, mentre sul punto la banca appellante si era invece limitata ad allegare di aver fatto presente agli investitori che si trattava di un titolo non quotato sul “mercato regolamentato”, nozione quest’ultima che riguardava il luogo ove tali titoli erano scambiati ma non certo la natura dei titoli stessi; ha evidenziato – quanto alla prova controfattuale (e cioè relativa alla desistenza dall’investimento allorquando la banca avesse prestato le informazioni sulla natura speculativa dello stesso) – che era sufficiente valutare la concreta tipologia del cliente, come risultava dall’estratto conto analitico, per avvedersi che le negoziazioni sino a quel momento avvenute riguardavano titoli di stato ed obbligazioni bancarie, con la conseguenza che, in caso di compiuto adempimento degli obblighi informativi, gli investitori si sarebbero astenuti dall’operazione finanziaria oggetto di causa; ha infine ritenuto infondato anche l’ultima doglianza proposta dalla società appellante, posto che se era pur vero che gli investitori avevano richiesto la risoluzione del contratto di negoziazione e non già quello conseguente della singola negoziazione ed il Tribunale si era invece pronunciato espressamente dichiarando risolto l’ordine di acquisto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tuttavia gli attori avevano allegato sia un illecito extracontrattuale che un adempimento contrattuale e che, quest’ultimo, pur in difetto di risoluzione, comportavail risarcimento del danno. 2. La sentenza, pubblicata il30.5.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso. I controricorrentihanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti laddove la C orte di appello avrebbeomesso di considerare che nel febbraio dell’anno 2005 gli investitori avevano autonomamente provveduto a vendere i titoli dedotti in giudizio sicchè ad essi (anche ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.) e non già alla banca sarebbe stato ascrivibile il danno conseguente alla mancata fruizione dell’integrale rimborso disposto dalla Repubblica Argentina all’esito dell’intesa sottoscritta a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1 Il motivo è inammissibile in ragione dell’evidente novità della questione prospettata dalla società ricorrente. In realtà, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che le parti e più in particolare l’odierna ricorrente avesseroallegato e dedotto, nei gradi di merito, la questione della mancata adesione al piano di rimborso dei bond argentini quale ragione di elisione del nesso causale tra illecito contrattuale dedotto ed evento dannoso né la parte ricorrente si premura nell’illustrazione del motivo di spiegare in quale atto difensivo avesse proposto la questione qui ora in esame. Ne consegue che il dedotto vizio –qui proposto nei termini di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – ri guar da un fatto allegato, in realtà, per la prima volta innanzi a questo giudice di legittimità, così condannando il ricorrente la proposta censura ad inevitabile declaratoria di inammissibilità. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 28, 26 e 29 TUF, laddove la corte di appello aveva ritenuto applicabili al caso di specie gli obblighi informativi previsti, seppure la banca si fosselimitata a svolgere un semplice servizio di negoziazione di valori mobiliari e non già attività di consulenza.Osserva la banca ricorrente che gli investitori avevano sottoscritto in data 27.1.1994 un contratto di negoziazione di valori mobiliari e non già un contratto di gestione di portafogli di investimenti di cui all’art. 24 d.lgs. n. 58/98, l’unico cui si richiamano gli artt. 28, 26 e 29 TUF. Osserva ancora la ricorrente che il dovere dell’intermediario di informare il cliente sia al momento della stipula del cd. contratto quadro e sia successivamente, in relazione alla singola operazione effettuata nell’ambito del contratto stesso, dovrebbeessere riferito a que gli obblighi informativi - che la normativa di settore declina in informativa concernente le caratteristiche dell’operazione che il cliente intende effettuare - e al la rendicontazione successiva delle operazioni effettuate, con la conseguenza che il dovere di informativa verso il cliente non dovrebbeessere confuso con un presunto obbligo dell’intermediario di seguire comunque le vicende di ciascun emittente titoli e di tenere al riguardo costantemente informato il cliente. Si evidenzia ancora che essa esponente aveva provveduto ad illustrare agli investitori le caratteristiche dei titoli da quest’ultimi espressamente richiesti, con l’ulteriore conseguenza che l’operazione di investimento non avrebbe potuto che ritenersi adeguata alla dichiarata esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla propensione al rischio e agli obiettivi di investimento dichiarati nonché alla situazione del mercato e al raiting attribuito ai titoli 2.1 Il motivo è, per un verso, infondato e, per altro verso, inammissibile. 2.1.1 Sotto il primo profilo, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell’obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all’intermediario il dovere dicomportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore(cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20617 del 31/08/2017). E’ stato altresì precisato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte che, in tema di intermediazione mobiliare, la banca intermediaria prima di effettuare le relative operazioni ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione idonea a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto con il cliente avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria di questo, sicché, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute(Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 18121del 31/08/2020). 2.1.2 Ciò posto in termini generali, le doglianze proposte dalla società ricorrente prestano il fianco alla evidente obiezione che l’obbligo informativo -posto a carico dell’intermediario finanziario, ai sensi dell’art. 21 Tuf e delle norme regolamentari sopra richiamate -accompagna l’attività di quest’ultima sia prima che dopo la sottoscrizione del contratto quadro, e dunque anche nella fase della negoziazione delle singole operazioni di acquisto dei valori mobiliari, così evidenziandosi, da un lato, la correttezza giuridica della motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata (che ha invero richiamato, sul punto qui da ultimo in discussione, proprio i principi affermati da questa Corte di legittimità nella materia in esame, per come anche sopra ricordati) e, dall’altro, la radicale infondatezza delle censure sollevate dalla banca ricorrente. 2.1.3 Sotto altro profilo, occorre evidenziare che le doglianze proposte dalla ricorrente nel motivo qui in esame neanche colgono a pieno la ratio decidendi del provvedimento impugnato la cui motivazione fonda la ragione dell’accertamento della violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario non già sotto il profilo della presunta violazione di obblighi consulenziali di quest’ultimo (mai allegata, per altro, dai controricorrenti) nella gestione dei titoli obbligazionari oggetto di acquisto da parte degli investitori nel momento successivo alla negoziazione (nei termini, cioè, di presunte manchevolezze informative volte a rendere edotti gli investitori dell’opportunità di vendere i titoli prossimi al defoult argentinoe di effettuare pertanto operazioni di disinvestimento), quanto piuttosto sotto il diverso profilo della violazione degli obblighi informativi al momento della sottoscrizione del contratto quadro e soprattutto al momento della singola negoziazione intervenuta in data 5.3.2001 per l’acquisto di obbligazioni emesse dallo Stato argentino, in relazione alle caratteristiche speculative proprie dell’investimento nella sua “collocazione temporale” (cfr. fol. 3 della sentenza impugnata). Di talchè le proposte censure –che invero si incentrano sulla presunta violazione di obblighi consulenziali della banca nella fase successiva agli acquisti (come detto mai affermata dalla corte di appello) -si presentano completamente fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. 2.1.3 Nel resto le doglianze cercano di sollecitare –in modo inammissibile e sotto l’egida applicativa del vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. –un riesame del merito della decisione, in ordine all’accertamento della violazione o meno dei predetti obblighi informativi tramite la rilettura degli atti istruttori, scrutinio quest’ultimo che invece è sottratto al sindacato del giudice di legittimità (Cass. ss.uu. n. 8053/2014). 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 257 cod. proc. civ., sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nel disattendere l’istanza istruttoria – riformulata anche nel secondo grado di giudizio – volta all’assunzione della testimonianza dei dipendenti della banca che avevano direttamente trattato con gli investitori nella fase prodromica all’acquisto dei titoli dedotti in giudizio. 3.1 Il motivo è inammissibile. 3.1.1 La ricorrente deduce infatti di aver ritualmente e tempestivamente articolato, nel corso del giudizio di primo grado, prova testimoniale volta a dimostrare il corretto adempimento dei suoi obblighi informativi nei confronti degli investitori, prova ritenuta ammissibile dal Tribunale ed assunta tramite l’escussione del teste Sgarzini che, tuttavia, non erastato in grado di riferire le concrete modalità di svolgimento delle operazioni di acquisto, essendosi solo limitato a sottoscrivere l’ordine di acquisto. Il teste ha però riferito che le predette operazioni erano state curate da Nardi e Marongiu, per i quali la odierna ricorrente aveva pertanto avanzatoformale istanza ex art. 257 cod. proc. civ. affinchè gli stessi fossero chiamati a deporre siccome soggetti a diretta conoscenza dei fatti, senza tuttavia ottenere una risposta positiva da parte della Corte di appello che, invece, avrebbe implicitamente disatteso l’istanza istruttoria così avanzata. 3.1.2 Sul punto è necessario ricordare che, secondo i consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità,l'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, primo comma, cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 4384del 26/02/2007; n. 5706 del 1997, n. 10077 del 2000;n. 11436 del 2002). Ne consegue l’inammissibilità della censura così proposta. 4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 cod. civ., in relazione al rigetto della relativa eccezione sollevata in grado di appello, sul rilievo che il Tribunale avrebbe pronunciato la risoluzione dell’atto di negoziazione in difetto della necessaria domanda in tal senso proposta da parte degli odierni controricorrenti e che pertanto la riqualificazione d’ufficio della domanda attorea operata dalla corte di appello sarebbe stata erronea e violativa degli artt. 333e 324 cod. proc. civ. 4.1 Il motivo è inammissibilein ragione della sua genericità. 4.1.1 Evidenzia la banca ricorrente che la stessa Corte di appello avrebbe correttamente rilevato che gli attori non avevano chiesto la risoluzione del singolo contratto di negoziazione (ma solo del contratto quadro) e che pertanto la decisione resa dal primo giudice sarebbeaffetta da ultapetizione avendo il Tribunale dichiarato invece la risoluzione dell’ordine di acquistoper la quale non vi era stata domanda.4.1.2 In realtà, è vero che la Corte di appello avesse confermato che il Tribunale aveva errato, per extrapetizione, nel dichiarare la risoluzione dell’ordine di acquisto, mentre era stata domandata la risoluzione del contratto quadro. Osserva, tuttavia, la Corte distrettuale che la domanda degli attoridovesse essere interpretata nel senso della presentazione di una domanda di risarcimento del danno, essendo stato prospettato sie un inadempimento contrattuale sia un illecito extracontrattuale e che , per l’appunto in accoglimento della domanda risarcitoria, poteva anche giustificarsi la condanna della banca al pagamento della differenza tra la somma investita e quella ricavata dalla rivendita dei titoli. Orbene, la ricorrente censura tale statuizione ribadendo l’extrapetizione commessa dal Tribunale, riconosciuta -come detto -anche dalla stessa Corte territoriale, e deduce l’“erroneità” di tale riqualificazione della domanda operata dalla Corte di merito. Tuttavia, osserva il Collegio come le ragioni del dedotto errore nella riqualificazione della domanda da parte della Corte di appellonon siano state minimamente indicate nel motivo di ricorso, così rendendo la doglianza generica ed irricevibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussist