CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 02267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 13/07/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. n. 1137/02, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deducono violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione, lamentando che, con riferimento alle opere di cui punto 6) dell'ingiunzione della Procura della Repubblica, per le quali i ricorrenti avevano allegato e documentato la presentazione di istanza di concessione in sanatoria, il Giudice dell'esecuzione aveva espresso una motivazione apparente, limitandosi ad affermare l'irrilevanza della presentazione di una siffatta istanza ai fini della sospensione dell'ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. Va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez.3,n.17478 del 16/04/2002, Rv.221974 - 01), mentre può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv.238145; Sez.3,n.43878 del 30/09/2004, Rv.230308 - 01). Inoltre, costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di reati edilizi ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell'esecuzione, investito della questione, è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura ed in particolare ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento, e nel caso di insussistenza di tali cause a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (Sez.3,n.3992 del 12/12/2003, dep.03/02/2004, Rv. 227558 - 01; Sez.3,n.38997de1 26/09/2007, Rv. 237816 - 01; Sez.4, n. 15210 del 05/03/2008, dep.10/04/2008, Rv. 239606 - 01). Va, infine, ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez.3, n.31031 del 20/05/2016, Rv.267413). 3. Nella specie, il Tribunale, a fronte di specifica allegazione dei ricorrenti, si è limitato a prendere atto dell'intervenuta presentazione di istanza di concessione edilizia in sanatoria del 10.12.2004- relative a parte delle opere oggetto dell'ordine di demolizione - ed a valutarla irrilevante senza nulla argomentare in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per l'emanazione di un eventuale provvedimento di accoglimento o meno ed ai possibili esiti e tempi di definizione della procedura. Un tale percorso argomentativo si rivela meramente apparente perché l'indagine che si richiedeva al giudice di merito, secondo i principi richiamati, avrebbe dovuto comportare una verifica, seppur incidenter tantum, in ordine alle predette circostanze; risulta evidente, quindi, l'elusione dell'obbligo di motivazione. 4. L'ordinanza impugnata va, pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catania perché proceda a nuovo giudizio, in conformità ai principi di diritto suesposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle opere oggetto dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria del 10.12.2004 e rinvia per nuovo giudizi