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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 04674/2023

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`' ORDINANZA sui ricorso 3127/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'a, vocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 20 Pec: ..erv.([OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - CC) ntro BANCA di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] -SOCIETA' COOPERATIVA denominazione assult:a dalla [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Battipaglia e [OSCURATO:PERSONA].

Coop a seguito di fusione per ilcorporazione, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata e>: lege in Roma, Piaz2.a Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec, ,.,.,vvocatoedoardorossi©pec.it -controricorrente avverso la sentenza n. 938/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 29/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/1:1./2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] !rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], quale debitore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Battipaglia s.c.r.I., e [OSCURATO:PERSONA]:ieri e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, proposero opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui la banca aveva loro intimato il pagamento di somme in dipendenza di un contratto di mutuo sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e garantito da fideiussione dei genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], titolare di un conto corrente con il medesimo istituto, contestò anche l'illegittima applicazione di interessi ultra legali e commissioni non dovute e chiese la restituzione delle relative somme da determinarsi a mezzo di un consulente tecnico d'ufficio.

Nel centraddittorio con la banca, il Tribunale di Salerno, disposta una CTLI per accertare l'applicazione di eventuali interessi ultra-legali e commissioni non dovute sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], rigettò l'opposizione avverso il provvedimento monitorio, confermando il decreto ingiuntivo e condannò la banca a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 174.875,41 risultata non dovuta sul proprio rapporto di conto corrente.

La Corte d'Appello di Salerno, adita dalla Cassa, ha individuato una parte somme in contestazione caduta in prescrizione ed ha accolto il motivo di appello con cui si chiedeva di operare tra crediti certi liquidi ed esigibili la compensazione giudiziale; per l'effetl:o, confermato l'importo del credito di [OSCURATO:PERSONA] nella somma di C 174.875,41, ha dichiarato l'intervenuta compensazione giudiziale tra il credito di [OSCURATO:PERSONA] di C 190.689,76 e il credito del Lettieri di C 174.875,41 cori la conseguente residua posizione creditoria della banca nei confrcnti di [OSCURATO:PERSONA] per C 15.814,35, oltre interessi e spese.

Avverso la sentenza, che ha in parte compensato le spese di lite, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due rn otiv i .

Ha resistito la Banca di [OSCURATO:PERSONA] Rurale ed [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sens dell'art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato conclusioni.

Parte resistente ha depositato memoria.

Considerato che: In via preliminare si rileva che il ricorso non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono stati parti del giudizio in appello.

Tanto se si ipotizzasse che essi rivestano la posizione di litisconsorti ai sens dell'art. 331 c.p.c. quanto se si ipotizzasse che rivestano invece quella di cui all'art. 332 c.p.c., l'omissione risulta irrilevante: nel primo caso per la sorte del ricorso, che risulta inammissibile quanto ad entrEirnbi i motivi; nel secondo perché la notifica avrebbe avuto solo la funzione di provocare l'eventuale impugnazione anche degli altri litisconsorti ed ormai l'impugnazione da parte loro è preclusa.

Si procede, pertanto, allo scrutinio dei motivi di ricorso.

Con ì1 primo motivo - violazione e falsa applicazione della normativa in tema di compensazione ed in particolare dell'art. 1247 c.c. in relazione all'ari:, 360, co. 1 n. 3 C.P.C. - il Lettieri, essendo creditore della banca per somme dovute ad illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi commissioni e spese non dovute, assume che correttamente il giudice di prime cure ha escluso i presupposti della compensazione mentre erroneamente quello di appello ha disposto la compensazione parziale del credito vantato dal ricorrente a titolo di anatocismo con quello vantato dalla banca resistente in favore del debitore principale a titolo di mutuo chirografario, senza tenere conto del fatto che la normi:, di cui all'art. 1247 c.c. - che consente al fideiussore di opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore princ4lale - non poteva trovare applicazione in ragione del fatto che la garanzia prestata dal Lettieri non era una fideiussione in senso tecnico ma un contratto autonomo di garanzia.

Il motivo è carente sotto il profilo dell'autosufficienza.

Esso, infatti, si fonda: a) nella prima parte su una serie di riferimenti allo svolgimento del giudizio di merito quanto all'atteggiarsi delle prospettazioni delle parti ci cui si discute, ma non ne fornisce l'indicazione specifica né sotto il profilo della riproduzione, diretta od indiretta (con precisazione, in questo secondo caso, della parte dell'atto corrispondente), del loro contenuto, né sotto quello della localizzazione; peraltro, nemmeno dall'esposizione del fatto, anche là dove riproduce la motivazione della sentenza di primo grado, dette indicazioni sono evincibili; b) nella seconda parte, dove discute della prospettiva della qualificazione della gara -ìzia - peraltro senza corrispondenza con l'intestazione e spiegazione del perché quanto si illustra dovrebbe avere rilievo - l'art. 366 n. 6 c.p.c. è violato in quanto il ricorrente, nel qualificare il contratto dedotto in giudizio quale contratto autonomo di garanzia sulla base di specifiche clausole, non ne riporta il contenuto ma ne trascrive scdo alcune parti così da non porre questa Corte in condizioni di poter svolgere lo scrutinio sulla qualificazione ed interpretazione della volontà delle parti quale svolta dal giudice del merito.

Si osserva, peraltro, che, pur consistendo la censura nella deduzione di errata interp-etazione della volontà contrattuale e di conseguente errata qualificazione giuridica della fattispecie, il ricorrente non indica quali criteri ermeneutici risulterebbero violati con ciò pure manifestando l'evidente difetto di specificità della censura.

Con :I secondo motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione della normativa in tema di calcolo degli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente censura la decisione della corte di merito che ha applicato sulla somma residua dovuta all'istituto di credito quanto dovuto a titolo di interessi legali violando l'art. 1224 c.c. e l'art. 112 C.p.C.

Il ricorrente assume che l'applicazione di tali accessori sarebbe illegittima per mancanza della relativa domanda, mentre la sentenza avrebbe, per la stessa ragione, escluso di poter computare interessi sulla somma dovuta al Lettieri sempre per mancan2:a di espressa domanda in tal senso formulata.

Il mcdvo - fermo che per quanto attiene al profilo del mancato riconoscimento degli interessi al ricorrente, ove fosse oggetto di cens..ira, si dovrebbe rilevare che lo stesso ricorrente, dicendo che essi erano stati disconosciuti dal primo giudice, evidenzierebbe l'inarnmissibilità della censura, in quanto il profilo avrebbe dovuto essere oggetto di appello incidentale e - come eccepisce la Banca - risulta coperto da giudicato interno - anch'esso non solo inosservante dell'art. 366 n. 6 c.p.c., dato che nuovamente omette di indicare il preciso tenore della domanda della banca e della sua evoluzione nel corso del giudizio, sicché questa Corte non è messa in grado di comprendere se la domanda comprendeva gli interessi, ma anche a monte - come deduce la resistente ed é comunque rilevabile d'ufficio - inammissibile in quanto la corte territoriale ha parlato di non contestazione del dovuto anche per gli interessi e tale motivazione non è stata impugnata, sicché è coperta da giudicato.

Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente è condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare in favore di parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 3418 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali ai 15%.

A sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
`' ORDINANZA sui ricorso 3127/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'a, vocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 20 Pec: ..erv.([OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - CC) ntro BANCA di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] -SOCIETA' COOPERATIVA denominazione assult:a dalla [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Battipaglia e [OSCURATO:PERSONA]. Coop a seguito di fusione per ilcorporazione, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata e>: lege in Roma, Piaz2.a Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec, ,.,.,vvocatoedoardorossi©pec.it -controricorrente avverso la sentenza n. 938/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 29/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/1:1./2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] !rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], quale debitore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Battipaglia s.c.r.I., e [OSCURATO:PERSONA]:ieri e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, proposero opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui la banca aveva loro intimato il pagamento di somme in dipendenza di un contratto di mutuo sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e garantito da fideiussione dei genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], titolare di un conto corrente con il medesimo istituto, contestò anche l'illegittima applicazione di interessi ultra legali e commissioni non dovute e chiese la restituzione delle relative somme da determinarsi a mezzo di un consulente tecnico d'ufficio. Nel centraddittorio con la banca, il Tribunale di Salerno, disposta una CTLI per accertare l'applicazione di eventuali interessi ultra-legali e commissioni non dovute sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], rigettò l'opposizione avverso il provvedimento monitorio, confermando il decreto ingiuntivo e condannò la banca a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 174.875,41 risultata non dovuta sul proprio rapporto di conto corrente. La Corte d'Appello di Salerno, adita dalla Cassa, ha individuato una parte somme in contestazione caduta in prescrizione ed ha accolto il motivo di appello con cui si chiedeva di operare tra crediti certi liquidi ed esigibili la compensazione giudiziale; per l'effetl:o, confermato l'importo del credito di [OSCURATO:PERSONA] nella somma di C 174.875,41, ha dichiarato l'intervenuta compensazione giudiziale tra il credito di [OSCURATO:PERSONA] di C 190.689,76 e il credito del Lettieri di C 174.875,41 cori la conseguente residua posizione creditoria della banca nei confrcnti di [OSCURATO:PERSONA] per C 15.814,35, oltre interessi e spese. Avverso la sentenza, che ha in parte compensato le spese di lite, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due rn otiv i . Ha resistito la Banca di [OSCURATO:PERSONA] Rurale ed [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sens dell'art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha depositato memoria. Considerato che: In via preliminare si rileva che il ricorso non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono stati parti del giudizio in appello. Tanto se si ipotizzasse che essi rivestano la posizione di litisconsorti ai sens dell'art. 331 c.p.c. quanto se si ipotizzasse che rivestano invece quella di cui all'art. 332 c.p.c., l'omissione risulta irrilevante: nel primo caso per la sorte del ricorso, che risulta inammissibile quanto ad entrEirnbi i motivi; nel secondo perché la notifica avrebbe avuto solo la funzione di provocare l'eventuale impugnazione anche degli altri litisconsorti ed ormai l'impugnazione da parte loro è preclusa. Si procede, pertanto, allo scrutinio dei motivi di ricorso. Con ì1 primo motivo - violazione e falsa applicazione della normativa in tema di compensazione ed in particolare dell'art. 1247 c.c. in relazione all'ari:, 360, co. 1 n. 3 C.P.C. - il Lettieri, essendo creditore della banca per somme dovute ad illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi commissioni e spese non dovute, assume che correttamente il giudice di prime cure ha escluso i presupposti della compensazione mentre erroneamente quello di appello ha disposto la compensazione parziale del credito vantato dal ricorrente a titolo di anatocismo con quello vantato dalla banca resistente in favore del debitore principale a titolo di mutuo chirografario, senza tenere conto del fatto che la normi:, di cui all'art. 1247 c.c. - che consente al fideiussore di opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore princ4lale - non poteva trovare applicazione in ragione del fatto che la garanzia prestata dal Lettieri non era una fideiussione in senso tecnico ma un contratto autonomo di garanzia. Il motivo è carente sotto il profilo dell'autosufficienza. Esso, infatti, si fonda: a) nella prima parte su una serie di riferimenti allo svolgimento del giudizio di merito quanto all'atteggiarsi delle prospettazioni delle parti ci cui si discute, ma non ne fornisce l'indicazione specifica né sotto il profilo della riproduzione, diretta od indiretta (con precisazione, in questo secondo caso, della parte dell'atto corrispondente), del loro contenuto, né sotto quello della localizzazione; peraltro, nemmeno dall'esposizione del fatto, anche là dove riproduce la motivazione della sentenza di primo grado, dette indicazioni sono evincibili; b) nella seconda parte, dove discute della prospettiva della qualificazione della gara -ìzia - peraltro senza corrispondenza con l'intestazione e spiegazione del perché quanto si illustra dovrebbe avere rilievo - l'art. 366 n. 6 c.p.c. è violato in quanto il ricorrente, nel qualificare il contratto dedotto in giudizio quale contratto autonomo di garanzia sulla base di specifiche clausole, non ne riporta il contenuto ma ne trascrive scdo alcune parti così da non porre questa Corte in condizioni di poter svolgere lo scrutinio sulla qualificazione ed interpretazione della volontà delle parti quale svolta dal giudice del merito. Si osserva, peraltro, che, pur consistendo la censura nella deduzione di errata interp-etazione della volontà contrattuale e di conseguente errata qualificazione giuridica della fattispecie, il ricorrente non indica quali criteri ermeneutici risulterebbero violati con ciò pure manifestando l'evidente difetto di specificità della censura. Con :I secondo motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione della normativa in tema di calcolo degli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente censura la decisione della corte di merito che ha applicato sulla somma residua dovuta all'istituto di credito quanto dovuto a titolo di interessi legali violando l'art. 1224 c.c. e l'art. 112 C.p.C. Il ricorrente assume che l'applicazione di tali accessori sarebbe illegittima per mancanza della relativa domanda, mentre la sentenza avrebbe, per la stessa ragione, escluso di poter computare interessi sulla somma dovuta al Lettieri sempre per mancan2:a di espressa domanda in tal senso formulata. Il mcdvo - fermo che per quanto attiene al profilo del mancato riconoscimento degli interessi al ricorrente, ove fosse oggetto di cens..ira, si dovrebbe rilevare che lo stesso ricorrente, dicendo che essi erano stati disconosciuti dal primo giudice, evidenzierebbe l'inarnmissibilità della censura, in quanto il profilo avrebbe dovuto essere oggetto di appello incidentale e - come eccepisce la Banca - risulta coperto da giudicato interno - anch'esso non solo inosservante dell'art. 366 n. 6 c.p.c., dato che nuovamente omette di indicare il preciso tenore della domanda della banca e della sua evoluzione nel corso del giudizio, sicché questa Corte non è messa in grado di comprendere se la domanda comprendeva gli interessi, ma anche a monte - come deduce la resistente ed é comunque rilevabile d'ufficio - inammissibile in quanto la corte territoriale ha parlato di non contestazione del dovuto anche per gli interessi e tale motivazione non è stata impugnata, sicché è coperta da giudicato. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente è condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare in favore di parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 3418 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali ai 15%. A sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell
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